Sentenza n. 279/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 06/09/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito; b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente; c) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’USR della Campania, pubblicato il 31/10/2024, recante la ripubblicazione della graduatoria di merito rettificata, relativa alla suddetta classe di concorso A022; d) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.12.2024: a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 28/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserita il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; c) del Decreto prot. -OMISSIS- del 31/10/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito di ulteriori reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; e) del Decreto prot. -OMISSIS- del 05/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS-, con il quale, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania; h) della relazione prot. -OMISSIS- del 22/11/2024, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, depositata in giudizio in data 02/12/2024 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella parte in cui afferma: “Come chiarito dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, al fine di consentire la corretta visualizzazione, all’interno della piattaforma ministeriale “Concorsi e procedure selettive” - di tutti i titoli valutabili, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 205/23 e, in particolare, la corretta valutazione della Laurea Magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche (non come titolo di accesso per A018, bensì quale titolo culturale per A022), il candidato avrebbe dovuto inserirla nella sezione “Altri titoli valutabili”, al punto B.4.6. Detta circostanza è chiarita, per analogia, anche dalla FAQ ufficiale n. 44 inerente alle modalità di compilazione dell’istanza di inserimento/aggiornamento/rettifica GPS aa. ss. 2024-25 e 2025-26. Tanto premesso, il preteso soccorso istruttorio, si sarebbe tradotto: • in una non consentita alterazione o manipolazione della volontà univocamente espressa dal candidato in sede di compilazione della domanda di partecipazione; • in un’inammissibile violazione della par condicio competitorum tra i candidati, soprattutto se compiuto a posteriori, all’esito dell’espletamento del concorso, e in senso a lui favorevole. Il punteggio di -OMISSIS-, assegnato dal sistema ai titoli dichiarati dal sig. -OMISSIS- e confermato dalla commissione esaminatrice A022 è, pertanto, da ritenersi correttamente attribuito”; i) del riscontro al reclamo del candidato, inviato, a mezzo mail, in data 14/10/2024 dalla Presidente della IX Sottocommissione A022, allegato e richiamato nella relazione dell’USR Campania impugnata sub h), nella parte in cui afferma: “… - la seconda laurea magistrale non risulta a sistema, come da seconda immagine in allegato, rendendo impossibile a questa commissione ogni modifica possibile”; j) dell’ulteriore riscontro della Presidente della IX Sottocommissione A022, inviato a mezzo mail in data 15/10/2024, nella parte in cui afferma: “per errore lei ha inserito come titolo d’accesso la laurea in Scienze Filosofiche (rectius: Scienze Pedagogiche) che andava inserita nell’area degli altri titoli valutabili, per cui il sistema ha escluso questo titolo a priori in quanto non era da considerarsi titolo di accesso. Di fatti il sistema ha valutato la laurea in Linguistica e gli altri titoli inseriti nella sezione giusta. Si tiene a precisare che la Sottocommissione aveva la possibilità di rettificare le dichiarazioni rese ma non di inserire nelle giuste sezioni i titoli non risultanti presenti al sistema e dunque non visibili alla sottocommissione…”; k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – -OMISSIS- “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\01\2025: a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. -OMISSIS- del 24/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS- con il quale, a seguito delle ulteriori rinunce all’immissione in ruolo, si dispone l’integrazione e la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella graduatoria di merito, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; b) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché nella parte in cui risultano, invece, inseriti candidati riservisti oltre la soglia del 50% dei posti messi a concorso; c) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 06/12/2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Campania; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’esatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami ex D.M. 205/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la Scuola Secondaria di I grado – -OMISSIS- “Italiano, Storia, Geografia” per la regione Campania;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, successive rettifiche e atti presupposti del concorso per la classe A022, nella parte in cui il candidato non era stato inserito e non gli era stato attribuito il punteggio relativo a una seconda laurea magistrale, nonché nella parte in cui erano stati computati i riservatari oltre il limite massimo del 50% dei posti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante a un concorso docenti per le classi A022 e A018 mediante un’unica domanda telematica, possedeva una laurea magistrale in Linguistica Moderna, utilizzata quale titolo di accesso per A022, e una laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, dichiarata quale titolo di accesso per A018. Dopo avere superato le prove scritta e orale, gli veniva attribuito un punteggio inferiore a quello rivendicato, poiché la seconda laurea magistrale non era stata valutata come altro titolo culturale per A022. Il ricorrente deduceva violazione del bando e dell’Allegato B al d.m. n. 205/2023, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, nonché difetto di istruttoria. Sosteneva che il titolo fosse stato dichiarato nella domanda e successivamente documentato, e che l’omessa valutazione fosse dipesa da un errore o da una limitazione del sistema informatico, non imputabile al candidato; l’amministrazione avrebbe quindi dovuto attivare il soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti contestava inoltre il superamento del limite del 50% dei posti destinabili alle riserve, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, sostenendo che nel computo dovessero essere inclusi anche i candidati riservatari collocatisi tra i vincitori per merito. L’amministrazione sosteneva, invece, che il candidato avrebbe dovuto inserire la laurea nella sezione “altri titoli valutabili” e che il soccorso istruttorio avrebbe alterato la domanda e violato la par condicio; quanto alle riserve, riteneva che il limite non fosse stato superato, escludendo dal computo i riservatari vincitori per merito.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua e nei limiti dell’interesse gli atti impugnati. Quanto alla mancata valutazione della laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, il Collegio rileva che il titolo era posseduto al momento della domanda ed era stato dichiarato, seppure in relazione all’altra classe di concorso, nell’ambito di una domanda unica. La formulazione telematica della sezione “altri titoli” poteva ragionevolmente indurre il candidato a ritenere che vi dovessero essere inseriti titoli ulteriori rispetto a quelli già indicati come titoli di accesso per le due classi di concorso. L’omessa valutazione non costituiva quindi una mancata dichiarazione del titolo, ma un errore di collocazione o una disfunzione del sistema, facilmente verificabile e superabile dall’amministrazione. Il soccorso istruttorio doveva essere attivato e non poteva essere escluso invocando il principio di autoresponsabilità o la par condicio. Il TAR riconosce pertanto al ricorrente 7,50 punti per il titolo previsto dal punto B.4.6 dell’Allegato B al d.m. n. 205/2023, con conseguente obbligo di rideterminare la sua collocazione in graduatoria. Quanto alla quota di riserva, il Collegio afferma che, ai fini del limite massimo del 50%, devono essere computati anche i candidati titolari di riserva che siano risultati vincitori per merito, poiché tali candidati soddisfano contemporaneamente sia l’interesse alla selezione dei migliori sia la finalità della normativa sulle riserve. Escludendoli, l’amministrazione aveva erroneamente calcolato la quota e superato il limite legale. Gli atti sono quindi annullati anche sotto tale profilo, nei limiti dell’interesse del ricorrente. Le amministrazioni sono condannate in solido al pagamento di 3.000 euro per spese e compensi, oltre accessori e restituzione dei contributi unificati effettivamente versati.
Norme richiamate
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio costituisce uno strumento per regolarizzare irregolarità o incertezze della domanda quando il titolo sia stato dichiarato e la sua individuazione sia agevolmente verificabile, senza consentire l’introduzione di titoli o requisiti nuovi dopo la scadenza del termine.
art. 5 d.P.R. 487/1994
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Nel calcolo del limite massimo del 50% devono essere inclusi anche i candidati titolari di riserva che siano stati collocati tra i vincitori per merito.
art. 1, comma 1, lett. e), d.P.R. 82/2023
Ha modificato il limite delle riserve previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, applicato dal giudice alla procedura concorsuale.
Allegato B, punto B.4.6, d.m. 205/2023
Prevede l’attribuzione di 7,50 punti per l’ulteriore titolo culturale costituito dalla seconda laurea magistrale.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare era stata accolta ordinando il riesame del punteggio; la sentenza di merito ha poi riconosciuto definitivamente il titolo e annullato gli atti nei limiti dell’interesse.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito l’attribuzione delle spese ai difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda non può impedire il riconoscimento di un titolo posseduto e dichiarato dal candidato, quando l’errore riguardi la collocazione o la modalità formale di indicazione e sia facilmente superabile mediante l’istruttoria amministrativa.
- Il soccorso istruttorio è doveroso quando il candidato abbia indicato nella domanda il titolo posseduto e residuino margini di incertezza agevolmente risolvibili attraverso la documentazione già prodotta o acquisita; esso non è invece utilizzabile per introdurre ex novo un requisito o un titolo mai dichiarato dopo la scadenza del termine di partecipazione.
- Le modalità telematiche di presentazione delle domande di concorso devono agevolare la partecipazione e non possono trasformare una disfunzione o un’ambiguità del sistema informatico in una penalizzazione del candidato non imputabile a sua negligenza.
- Ai fini del limite massimo del 50% delle riserve nei pubblici concorsi, devono essere computati anche i candidati titolari di riserva che risultino vincitori per merito, poiché la loro inclusione realizza contemporaneamente l’interesse alla selezione dei migliori e la finalità della riserva.
- L’amministrazione non può giustificare l’omessa valutazione di un titolo dichiarato mediante il solo richiamo a un’esclusione automatica del sistema informatico, ma deve verificare autonomamente la domanda e correggere l’errore attraverso gli strumenti istruttori disponibili.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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