Cassazione Penale, Sentenza n. 18745/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (1/3/2022) che, riformando la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano (abbreviato), ha condannato Codazzi per porto illegale di arma comune da sparo (bomboletta gas CS al 40%) trovata nell'autovettura. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. comma 3-bis per mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa dopo la morte del teste (padre Codazzi Fulvio) ritenuto decisivo dal primo giudice, e contestata revoca dell'ordinanza di ammissione di due testi (gli operanti); (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, sostenendo che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute ma diminuite in misura inferiore a un terzo senza valida motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera solo rispetto alle prove dichiarative decisive e che, se la ripetizione è impossibile per decesso del dichiarante, la riforma della sentenza assolutoria è possibile solo con motivazione rafforzata. La Corte d'appello aveva fornito tale motivazione: le risultanze oggettive (informativa degli operanti, movimenti sospetti dell'imputato, incongruenze nell'allegata custodia dell'arma da parte del padre, omissioni in precedenti denunce del padre) infirmavano la credibilità della testimonianza del padre; pertanto gli atti di indagine erano utilizzabili e la revoca dell'ammissione dei testi operanti era giustificata. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha contrastato la motivazione della Corte d'appello secondo cui il persistente atteggiamento negatorio dell'imputato era ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Conseguentemente il rigetto del ricorso si è tradotto nella conferma della condanna (8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa) e nella condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. comma 3-bis
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello opera solo rispetto alle prove dichiarative decisive; se la ripetizione è impossibile per decesso del dichiarante, la riforma è possibile solo con motivazione rafforzata
art. 603 cod. proc. pen. comma 3
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al giudice d'appello di avvalersi anche di prove pregresse, incluse le dichiarazioni predibattimentali, nei limiti dei poteri officiosi per sopperire alle evidenze mancanti
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme che disciplinano il porto e il possesso di armi e prodotti analoghi (responsabilità per porto illegale di arma comune da sparo/strumento in grado di offendere)
art. 27 Costituzione
Principio di individualizzazione della pena richiamato in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Calcinoni)
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Giurisprudenza che conferma la limitazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria alle sole prove dichiarative decisive anche dopo giudizio abbreviato non condizionato
Cass. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021 (D.)
Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022
Principio secondo cui, in caso di impossibilità di ripetere la prova dichiarativa per decesso, la riforma di una sentenza assolutoria richiede motivazione rafforzata fondata su elementi ulteriori idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio
Cass. Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019 (Berlingeri)
Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019
Chiarisce che dichiarazioni il cui valore probatorio, di per sé, non consente valutazioni opposte possono, se combinate con altri elementi di diversa natura, assumere valore decisivo in appello
Cass. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019 (P.)
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019
Definizione della 'motivazione rafforzata' richiesta per la riforma in appello di decisioni assolutorie quando manca la ripetizione della prova dichiarativa
Cass. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 (Angelini)
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021
Principio secondo cui il rifiuto di concedere le attenuanti generiche nella misura massima non impone di motivare dettagliamenti su ogni elemento favorevole; è sufficiente che il giudice delinei il quadro complessivo che giustifica il trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello riguarda solo le prove dichiarative ritenute decisive; prove dichiarative combinate con elementi oggettivi possono essere valutate in appello senza ripetizione
- Se la prova dichiarativa decisiva non può essere ripetuta per morte del teste, la riforma di un'assoluzione è possibile ma richiede una 'motivazione rafforzata' che compensi la mancanza del contraddittorio
- Le dichiarazioni predibattimentali e le informative degli operanti possono essere valorizzate in appello come elementi compensativi purché la Corte motivi compiutamente il cambiamento di valutazione rispetto al primo giudice
- La semplice riconoscenza delle attenuanti generiche non implica automaticamente la diminuzione massima di un terzo: il giudice deve valutare il comportamento processuale (es. persistente negazione) e motivare il trattamento sanzionatorio nel suo complesso
- In impugnazione per Cassazione occorre confrontarsi specificamente con i passaggi motivazionali della Corte territoriale; argomentazioni generiche o mancata confutazione delle ragioni addotte rendono i motivi inammissibili o infondati
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