Sentenza del 13/11/2020 n. 25724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una pluralita' di atti di irrogazione sanzioni per operazioni doganali (avvisi di rettifica e sanzioni emessi il 14/05/2010). Il ricorso si fonda su sette motivi: violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (art. 5, 76) e del DPR 43/1973 (art. 40); omesso esame del fatto decisivo relativo all'impossibilita' tecnica, tramite sistema informatico doganale, di operare in rappresentanza diretta; violazione del Codice Doganale Comunitario (artt. 201, 202) con contestazione dell'automatismo di responsabilita' dello spedizioniere; illegittimita' del metodo di rideterminazione del valore in dogana per mancato rispetto dell'art. 29 CDC e della procedura prevista dall'art. 181-bis del DAC; presunzione di colpevolezza e mancata verifica di negligenza ai sensi del D.Lgs. 472/1997 (art. 5); omessa applicazione delle norme su concorso di violazioni e continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/1997); mancata applicazione dell'attenuante prevista dal DPR 43/1973 (art. 303, u.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo all'illegittimita' del metodo di rideterminazione del valore (quarto motivo), ritenendo che l'Agenzia non abbia rispettato la procedura prevista dall'art. 181-bis del DAC e la sequenza degli strumenti di determinazione del valore (artt. 29, poi 30 e 31 CDC). Su questo punto la sentenza impugnata e' stata cassata e il giudizio rinviato ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per le spese di cassazione. Gli altri motivi sono stati in parte respinti: i primi due sono infondati (nessuna prova che l'azienda avesse effettivamente tentato ed fosse stata impedita dall'Amministrazione ad operare in rappresentanza diretta), il terzo e' infondato (la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto regge la responsabilita' dello spedizioniere secondo art. 201 CDC) e il quinto e' dichiarato inammissibile (sulla prova dell'elemento soggettivo la CTR ha fatto un accertamento di fatto). I motivi residui sono stati assorbiti in ragione del rinvio.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
art. 5, art. 29, art. 30, art. 31, art. 76, art. 201, art. 202
La Corte conferma che la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto coinvolge la responsabilita' dello spedizioniere (art. 201) e che l'allargamento dei debitori previsto dall'art. 202 non esclude il dichiarante; pero' la determinazione del valore deve rispettare la sequenza prevista (art.29 come regola primaria, poi criteri sussidiari art.30/31).
Reg. (CEE) n. 2454/1993 (Disposizioni di attuazione del Codice Doganale - DAC)
art. 181-bis, art. 178, par. 4
L'art. 181-bis disciplina una procedura obbligatoria quando sussistono fondati dubbi sul valore dichiarato: l'autorita' doganale deve richiedere informazioni complementari se utili, e se i dubbi persistono e' tenuta a informare l'interessato e concedergli ragionevole possibilita' di risposta prima di adottare decisione definitiva. Tale procedura e' doverosa e non meramente facoltativa.
DPR 43/1973
Richiamate le disposizioni sulla materia doganale e sulle attenuanti sanzionatorie; il mancato riconoscimento dell'attenuante e' dedotto ma la Corte assorbe il motivo in ragione del rinvio.
D.Lgs. 472/1997
Art. 5 coopera la presunzione di colpa per le violazioni tributarie con inversione dell'onere probatorio: una volta accertata la fattispecie, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa. L'art. 12 (concorso/continuazione) e' stato dedotto ma i rilievi sono stati assorbiti dal rinvio.
TFUE
Richiesta in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE; la Corte di cassazione ha risolto la questione alla luce della giurisprudenza comunitaria senza procedere al rinvio.
Massime di principio
- Quando l'autorita' doganale intende discostarsi dal valore di transazione (art. 29 CDC) e applicare criteri alternativi, deve seguire la procedura prevista dall'art. 181-bis del DAC: la procedura e' obbligatoria in presenza di fondati dubbi e comporta il diritto dell'interessato al contraddittorio prima della decisione definitiva.
- La sequenza di determinazione del valore prevista dal Codice doganale (valore di transazione e, solo in presenza di ragioni fondate, i criteri sussidiari ex artt. 30 e 31) deve essere rispettata o, in caso contrario, l'atto di rideterminazione puo' essere annullato.
- La dichiarazione presentata dallo spedizioniere in qualita' di rappresentante indiretto fa sorgere la responsabilita' dello spedizioniere stesso ai sensi dell'art. 201 CDC; per sottrarsi a tale responsabilita' e' necessario dimostrare di non aver presentato la dichiarazione o circostanze tali da rendere inesigibile il comportamento.
- In materia sanzionatoria tributaria esiste una presunzione normativa di colpa che inverte l'onere della prova: una volta integrata la fattispecie, spetta al contribuente provare l'assenza di colpa o l'esistenza di circostanze che rendano il comportamento non riprovevole.
- La semplice eccezione che l'amministrazione abbia emanato una circolare o che il sistema informatico non consentisse una scelta non e' sufficiente a dimostrare un impedimento lesivo del diritto del contribuente; e' necessario provare che si e' concretamente tentato e che il divieto ha impedito l'esercizio di una scelta rilevante.
- Se la decisione sanzionatoria si fonda su avvisi di rettifica del valore illegittimi (per mancato rispetto dell'art. 181-bis/DAC o della sequenza degli articoli CDC), la pronuncia che annulla tali avvisi e' pregiudiziale rispetto alla legittimita' degli atti sanzionatori e deve essere risolta prima di confermare le sanzioni.
- Il diritto al contraddittorio e alla motivazione scritta e' essenziale nelle procedure di revisione del valore in dogana: l'autorita' non puo' adottare decisioni definitive senza aver dato all'interessato possibilita' reale di replicare ai motivi dei dubbi.
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