Cassazione Civile, Ordinanza n. 16632/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale erano stati rideterminati classamento e rendita di un immobile sito in Roma di cui egli era nudo proprietario. Il ricorso era stato accolto in primo grado e poi rigettato in appello, dove il giudice aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto e generiche le contestazioni del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione; violazione delle norme sul classamento catastale e sull’onere della prova; omesso esame di fatti decisivi, in particolare il numero dei vani dell’immobile; motivazione apparente e contraddittoria; omessa valutazione delle contestazioni svolte; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata prova del valore attribuito all’immobile. Tuttavia la Corte ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e decisivo: dall’avviso emergeva che sull’immobile insisteva anche un usufrutto in capo a un terzo, che non era stato evocato in giudizio, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario dell’immobile, qualificato come litisconsorte necessario. Per tale ragione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma affinché rinnovi il giudizio con integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello
art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004
richiamato quale base normativa dell’accertamento catastale impugnato
art. 2967 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
art. 346 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la prova del valore attribuito all’immobile
art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il dovere del giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice in presenza di violazione del litisconsorzio necessario
art. 383, terzo comma, c.p.c.
richiamato come base del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione per difetto di contraddittorio
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento catastale di un immobile, il processo è affetto da nullità se non sono stati evocati tutti i soggetti titolari di diritti reali sul bene, quando la decisione incide unitariamente sul classamento e sulla rendita.
- Il litisconsorzio necessario ricorre non solo tra comproprietari, ma anche nei confronti dei titolari di diritti reali di godimento, come l’usufruttuario, quando l’impugnazione riguarda il classamento catastale dell’immobile.
- La violazione del litisconsorzio necessario può e deve essere rilevata d’ufficio anche in cassazione; ove non sia stata sanata nei gradi di merito, comporta la cassazione delle pronunce e il rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
- Quando il processo è viziato per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito o alla motivazione, poiché il vizio processuale assorbe le altre censure.
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