Sentenza del 05/11/2018 n. 2600 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - pluralità di operazioni inesistenti - compensazione - non è possibile - principio di neutralità dell'IVA - non rileva - liquidazione di IVA di gruppo - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, in nome del principio di neutralità dell'IVA, le fatture fittizie di acquisto e quelle di vendita, anch'esse ritenute fittizie, dovessero essere compensate tra loro. Invocava inoltre l'irrilevanza della pluralità delle operazioni e della liquidazione dell'IVA di gruppo. La tesi è stata respinta perché il destinatario di una fattura relativa a un'operazione inesistente non può detrarre l'IVA indicata, salvo che ristabilisca la corrispondenza tra la documentazione contabile e la realtà economica mediante procedura di variazione, oppure dimostri che l'imposta è stata effettivamente versata allo Stato. Non è sufficiente affermare che anche le successive fatture di vendita siano fittizie, poiché i componenti positivi dichiarati devono risultare concretamente esistenti e documentati.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata disattesa. Non è stata ammessa la compensazione tra l'IVA riferita alle operazioni fittizie di acquisto e quella riferita alle operazioni di vendita. Il principio di neutralità dell'IVA non consente di detrarre un'imposta mai effettivamente assolta né di neutralizzare automaticamente poste contabili prive di reale fondamento economico. Sono state ritenute non decisive sia la natura fittizia delle fatture attive sia l'eventuale liquidazione dell'IVA di gruppo.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell'IVA
non è possibile compensare le diverse poste in presenza di operazioni inesistenti
La neutralità dell'IVA opera soltanto per operazioni reali e per imposte effettivamente dovute o versate; non può legittimare la detrazione di IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti.
Disciplina della detrazione IVA
il destinatario della fattura emessa per un'operazione inesistente non è legittimato a detrarre l'imposta
L'IVA risultante da una fattura falsa non è detraibile, salvo il ripristino della corrispondenza tra documento e operazione reale tramite variazione, oppure la prova dell'effettivo versamento dell'imposta allo Stato.
Procedura di variazione IVA
ripristinata, con la procedura di variazione, la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica
La variazione contabile e fiscale può eliminare gli effetti della fatturazione non corrispondente alla realtà, ma in assenza di tale regolarizzazione la detrazione resta preclusa.
Liquidazione dell'IVA di gruppo
Il regime di liquidazione IVA di gruppo non rende detraibile l'imposta relativa a operazioni inesistenti e non consente di compensare automaticamente poste prive di effettività economica.
Massime di principio
- La neutralità dell'IVA non può essere utilizzata per compensare imposte derivanti da operazioni inesistenti: prima della detrazione deve essere dimostrata la realtà dell'operazione o l'effettivo versamento dell'imposta.
- La presenza di fatture sia attive sia passive ritenute fittizie non determina una compensazione automatica: ogni operazione deve essere valutata autonomamente e i ricavi dichiarati devono avere un'effettiva base economica e documentale.
- Quando una fattura non corrisponde alla realtà, è necessario procedere alla regolarizzazione mediante gli strumenti fiscali previsti, inclusa la procedura di variazione, per evitare il mantenimento di una detrazione non spettante.
- I regimi contabili o di liquidazione consolidata, come l'IVA di gruppo, non sanano l'inesistenza delle operazioni sottostanti e non modificano i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.
- In caso di contestazione, la documentazione contabile deve essere coerente con l'effettiva esecuzione delle operazioni e deve poter dimostrare, ove necessario, il pagamento dell'IVA all'Erario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 1240 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 nov 2018Sentenza del 05/11/2018 n. 2564 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →