Cassazione Civile, Ordinanza n. 35592/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dalla richiesta dell'INPS di pagamento di euro 1.498,21 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2008, oltre a sanzioni. Il contribuente aveva chiesto di accertare la non debenza sia dei contributi sia delle sanzioni. Il Tribunale aveva respinto la domanda quanto ai contributi, ma aveva escluso le sanzioni; la Corte d'appello, accogliendo l'appello principale del contribuente e rigettando quello incidentale dell'INPS, ha ritenuto non dovuti i contributi perché prescritti, assumendo come dies a quo il 16.6.2009 e ritenendo maturata la prescrizione quinquennale il 16.6.2014, mentre la richiesta era stata ricevuta il 27.6.2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 4.6.2009, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel calcolo della decorrenza della prescrizione, perché il termine per il versamento dei contributi 2008 era stato differito al 6.7.2009. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto la sospensione della prescrizione per mancata compilazione del quadro RR. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata. Ha ribadito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre precisato che, ai fini del dies a quo, rileva anche l'eventuale differimento legale o regolamentare del termine di versamento. Poiché il D.P.C.M. 4.6.2009, avente natura regolamentare e attuativo della delega legislativa, aveva differito il termine di pagamento dei contributi 2008 al 6.7.2009, la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché ricalcoli la prescrizione assumendo come dies a quo il 6.7.2009 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità
art. 2935 c.c.
richiamato per la decorrenza della prescrizione in relazione alla possibilità di far valere il diritto
art. 2941 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla sospensione della prescrizione
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
indicato come base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
richiamato per la disciplina dei termini di versamento
D.P.C.M. 4 giugno 2009
art. 1, comma 1, lett. a)
ha differito al 6 luglio 2009, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008; la Corte ne riconosce natura regolamentare e valore di fonte normativa attuativa della legge
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mero adempimento dichiarativo e non presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche l'eventuale differimento del termine di versamento disposto da una fonte normativa o regolamentare attuativa della legge.
- Quando un D.P.C.M. è emanato in attuazione di una delega legislativa e svolge funzione attuativa o integrativa della legge, esso ha natura regolamentare e incide sui termini di adempimento da cui decorrono gli effetti sostanziali previsti dall'ordinamento.
- Se il giudice di merito individua erroneamente il dies a quo della prescrizione, la relativa decisione è cassabile con rinvio affinché il termine venga ricalcolato sulla base della corretta scadenza del pagamento.
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