Cassazione Civile, Ordinanza n. 12766/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico di compravendita del 2005 con cui un acquirente aveva acquistato, insieme a un appartamento in Santa Flavia, anche una stradella catastalmente indicata come particella 2408. Alcuni soggetti hanno agito per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia della compravendita limitatamente alla strada, sostenendo che il bene non appartenesse ai venditori e che l’atto lo identificasse in modo incongruo e non sovrapponibile alla reale rappresentazione catastale; hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha dichiarato che la stradella appartiene in comunione a tutti i proprietari dei fondi latistanti, condannando l’appellato alle spese. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione e omessa pronuncia, perché la Corte d’appello avrebbe deciso sulla comproprietà della strada, questione mai proposta, invece di pronunciarsi sulla domanda di nullità/inefficacia del contratto; 2) motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. quanto all’affermazione della communio incidens; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato documenti e una precedente sentenza che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato la proprietà esclusiva della particella 2408 e l’errore nell’identificazione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d’appello, nel dispositivo, si è pronunciata su un accertamento di proprietà/comunione della stradella che non costituiva oggetto della domanda proposta in appello, la quale riguardava soltanto la nullità o inefficacia della compravendita del 2005 per indeterminatezza dell’oggetto. Secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado ha quindi oltrepassato i limiti del devolutum, decidendo su un punto estraneo al thema decidendum e senza pronunciare sulla domanda effettivamente proposta. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e non può attribuire d’ufficio un bene della vita diverso da quello richiesto; la decisione deve restare entro il thema decidendum devoluto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come veicolo della censura di violazione di legge per ultrapetizione e per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per il vizio di nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia/ultrapetizione.
È stato dedotto per la pretesa motivazione apparente della decisione di merito.
È stato invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La definizione del giudizio è stata inizialmente proposta dal consigliere delegato ai sensi del rito camerale accelerato.
La causa è stata poi fissata in camera di consiglio secondo il procedimento camerale previsto da tale norma.
È stata depositata memoria dal ricorrente prima dell’adunanza.
La proposta aveva ipotizzato improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, poi esclusa dalla Corte perché il deposito era avvenuto nel termine.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
È richiamato come possibile rimedio alla tardività del deposito ove il mancato rispetto del termine non sia imputabile alla parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il principio del tantum devolutum quantum appellatum impedisce al giudice di pronunciarsi su questioni estranee, anche solo implicitamente, ai motivi di gravame; la decisione può estendersi solo a questioni logicamente e giuridicamente connesse e necessarie rispetto alle censure dedotte.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la sussistenza del vizio processuale, non essendo limitata al solo controllo sulla sufficienza o logicità della motivazione.
- Se la domanda proposta riguarda la nullità o inefficacia di un atto di compravendita, il giudice non può sostituire tale oggetto processuale con un autonomo accertamento di proprietà o di comunione del bene, in mancanza di una specifica domanda su quel diverso bene della vita.
- La pronuncia che ometta di decidere sulla domanda effettivamente proposta e decida invece su un tema diverso integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza.
- L’assorbimento dei motivi successivi è conseguenza dell’accoglimento del primo motivo quando la relativa questione rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
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