Sentenza del 01/07/2015 n. 13460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva escluso, ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1976, maggiori ricavi presunti sulla base della quantità di materiale da imballaggio utilizzato, costituito da cunei e palline di polistirolo espanso. Secondo l'Ufficio, tale elemento costituiva una presunzione grave, precisa e concordante e la motivazione della Commissione era apparente o insufficiente. Fincisa, con ricorso incidentale, contestava invece l'assoggettamento a ILOR del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile versata in periodi anteriori alla riforma tributaria, sostenendo che tale imposta non era stata deducibile ai fini ILOR e che il rimborso non poteva quindi costituire sopravvenienza attiva imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo adeguata e logicamente motivata la valutazione della Commissione tributaria centrale secondo cui il materiale di imballaggio, per la sua particolare disperdibilità, non costituiva da solo una presunzione sufficientemente grave e precisa per dimostrare maggiori vendite. Ha invece accolto il ricorso incidentale di Fincisa, stabilendo che il rimborso dell'imposta di ricchezza mobile non era tassabile ai fini ILOR, poiché tale imposta non era deducibile nella determinazione della base imponibile ILOR. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa è stata decisa nel merito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 28 e 37
Le disposizioni erano richiamate dall'Agenzia in relazione alla pretesa nullità della decisione per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso tale vizio, ritenendo la motivazione adeguata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75
Richiamato dall'Agenzia insieme alle norme processuali per sostenere la nullità della decisione tributaria; la censura è stata ritenuta infondata.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
L'art. 2697 disciplina l'onere della prova e l'art. 2729 le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha chiarito che anche una sola presunzione può astrattamente essere sufficiente, ma quella fondata sul consumo di materiale da imballaggio disperdibile è stata concretamente ritenuta inidonea.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo sulla base di presunzioni qualificate. Nel caso concreto, il dato relativo al materiale da imballaggio non è stato considerato sufficiente, da solo, a dimostrare maggiori ricavi.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 55, comma 1
Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.
Una sopravvenienza attiva derivante dal rimborso di un'imposta è imponibile soltanto se il costo o l'onere originario abbia avuto rilevanza fiscale e sia stato dedotto in precedenza, nei limiti della deduzione effettuata.
D.P.R. n. 598 del 1973, art. 29
Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società dovute per gli anni anteriori al 1974 sono ammesse in deduzione per la metà del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.
Ai fini IRPEG, la norma transitoria consentiva la deduzione del 50 per cento degli oneri sostenuti per imposta di ricchezza mobile relativa agli anni anteriori al 1974. Coerentemente, il successivo rimborso era imponibile solo nella medesima misura.
D.P.R. n. 599 del 1973, art. 4, comma 3
Nei confronti dei soggetti indicati al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 2, lett. a), b) e c), l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 del detto decreto.
La base imponibile ILOR è determinata, in linea generale, secondo i criteri del reddito imponibile ai fini IRPEG, ma con le specifiche esclusioni previste dalla disciplina ILOR.
D.P.R. n. 599 del 1973, art. 15, comma 4
Nella determinazione della base imponibile per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si tiene conto delle deduzioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 28 e 29.
La deduzione transitoria del 50 per cento dell'imposta di ricchezza mobile prevista ai fini IRPEG non opera ai fini ILOR. Di conseguenza, il rimborso dell'imposta non può essere tassato come sopravvenienza attiva ILOR, altrimenti si produrrebbe una duplicazione d'imposta.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le disposizioni disciplinano rispettivamente i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione. Le censure dell'Agenzia sono state respinte perché la decisione impugnata era adeguatamente motivata e non presentava violazioni rilevanti.
Massime di principio
- Un accertamento basato su presunzioni è legittimo solo quando gli elementi indiziari siano concretamente gravi, precisi e concordanti. Un singolo dato aziendale può essere sufficiente in astratto, ma non lo è quando presenta spiegazioni alternative plausibili o caratteristiche che ne riducono l'affidabilità, come la dispersione del materiale.
- Il giudice di merito può valutare autonomamente l'idoneità dell'indizio; se la motivazione è logica, coerente e non apparente, tale valutazione di fatto non è normalmente riesaminabile in cassazione.
- La quantità di imballaggi o di materie prime può fondare una rettifica dei ricavi solo se è collegata a ulteriori riscontri, quali consumi standard verificabili, inventari, quantità prodotte, vendite, documentazione di acquisto o altri dati contabili.
- Le somme rimborsate sono imponibili come sopravvenienze attive soltanto nella misura in cui il costo originario abbia inciso fiscalmente sul reddito attraverso una precedente deduzione.
- Quando una disciplina fiscale esclude la deduzione di un costo ai fini di una determinata imposta, il successivo rimborso di quel costo non dovrebbe essere tassato ai fini della stessa imposta, per evitare una duplicazione impositiva.
- La disciplina applicabile deve essere verificata separatamente per ciascun tributo: una deduzione ammessa ai fini IRPEG non implica necessariamente la deducibilità ai fini ILOR, né comporta automaticamente l'imponibilità del relativo rimborso ai fini di quest'ultima.
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