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Sentenza

Sentenza n. 5073/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento A) del provvedimento del 9.1.23 adottato a carico della -OMISSIS- con sede a -OMISSIS-(CE) indirizzo -OMISSIS- C. F. -OMISSIS- e recante la cancellazione dall'Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all'iscrizione in categoria 4 classe C a decorrere dalla data del 9.1.2 per sopravvenuta carenza del requisito di cui all'art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120; B) dell'art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120; C) e, per quanto occorra, della comunicazione antimafia interdittiva adottata sulla scorta della Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;

Giustizia amministrativa202301125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cancellazione dall'Albo nazionale Gestori Ambientali, categoria 4 classe C, disposta in conseguenza dell'informativa antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale Gestori Ambientali, la disposizione regolamentare posta a fondamento della misura e, per quanto occorresse, la comunicazione antimafia interdittiva adottata sulla base dell'informativa antimafia del Prefetto. Con il primo motivo ha sostenuto che la cancellazione sarebbe stata consentita soltanto dall'emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l'informativa antimafia interdittiva avrebbe prodotto esclusivamente effetti inibitori nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione sopra le soglie europee, ai sensi dell'art. 91 del Codice antimafia. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 ove interpretato nel senso di equiparare gli effetti dell'informativa e della comunicazione antimafia, prospettando il contrasto con gli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 Cost. Con il quarto motivo ha sostenuto che la cancellazione non sarebbe stata comunque imposta dalla disciplina speciale dell'Albo Gestori Ambientali. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'istruttoria per aggiornare gli elementi posti a base delle misure contestate; la Prefettura ha depositato una nota attestante la perdurante efficacia dell'interdittiva, confermata anche all'esito del riesame, senza successive deduzioni della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la cancellazione dall'Albo perché conseguente all'adozione dell'informativa antimafia prefettizia, la cui efficacia era ancora perdurante ed era stata confermata anche nel procedimento di riesame. Interpretando l'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, il Collegio ha affermato che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche quando manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione; pertanto, l'adozione dell'informativa interdittiva può determinare la revoca o la cancellazione di autorizzazioni e iscrizioni abilitanti all'esercizio dell'attività imprenditoriale anche nel settore privato. Ha quindi ritenuto infondati sia il motivo relativo all'assenza dei presupposti per la cancellazione sia quello relativo alla disciplina speciale dell'Albo. Ha escluso inoltre i prospettati dubbi di costituzionalità, osservando che la documentazione antimafia costituisce uno strumento di tutela avanzata contro la penetrazione mafiosa nell'economia legale. L'informativa antimafia, fondata su una valutazione discrezionale di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione, tutela non solo il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra imprese, la legalità e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La cancellazione dall'Albo è dunque giustificata anche in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia può produrre i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, consentendo la revoca o la cancellazione di autorizzazioni e iscrizioni abilitanti all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Le decadenze, sospensioni e divieti conseguenti alla documentazione antimafia operano secondo un meccanismo vincolante nei confronti dei titoli e delle abilitazioni interessati.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Gli elementi indicativi dei tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti da atti giudiziari, accertamenti di polizia o vicende imprenditoriali sintomatiche di intenti elusivi.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da condanne non definitive per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, insieme ad altri elementi indicativi dell'agevolazione o del condizionamento dell'attività criminosa.

  • art. 10, comma 2, lettera f), d.m. 3 giugno 2014, n. 120

    La disposizione è stata applicata quale presupposto della cancellazione dall'Albo nazionale Gestori Ambientali in conseguenza dell'informativa antimafia interdittiva.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina antimafia tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, oltre all'ordine pubblico economico e alla concorrenza.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva, in forza dell'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, può produrre gli stessi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
  • L'informazione antimafia interdittiva può determinare la revoca o la cancellazione di autorizzazioni, abilitazioni e iscrizioni in albi necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale anche quando l'impresa operi esclusivamente nel settore privato.
  • La cancellazione dall'Albo nazionale Gestori Ambientali costituisce conseguenza legittima dell'informativa antimafia interdittiva, quando quest'ultima sia ancora efficace, senza che occorra dimostrare l'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale con una pubblica amministrazione.
  • L'informativa antimafia si fonda su una valutazione discrezionale del Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, desunta da elementi fattuali sintomatici individuati dalla disciplina del Codice antimafia.
  • L'estensione degli effetti dell'informativa antimafia alle autorizzazioni e iscrizioni operanti anche nei rapporti tra privati è giustificata non solo dalla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche dalla salvaguardia dell'ordine pubblico economico e della libera concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAutorità indipendenti e regolazione
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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