Cassazione Penale, Sentenza n. 01007/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello che aveva rigettato il ricorso contro il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 149/2024, relativo alla riconosciuta pericolosità sociale del ricorrente. Sono stati proposti due motivi: (1) violazione di legge (art. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011) per carenza dei presupposti della pericolosità generica e per difetto del requisito di attualità della pericolosità, con richiamo alla scarsa rilevanza temporale di elementi probatori e alla caducazione della contestazione associativa; (2) violazione di legge (art. 1, 4, 6 e 8 d.lgs. 159/2011) per omessa motivazione sulla durata della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti: il ricorrente ha contestato essenzialmente la valutazione e la motivazione di merito della Corte di Appello (critica puramente valutativa dei fatti) senza indicare concretamente una violazione di legge come richiesto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011. La Cassazione ha ritenuto invece corretta e logica la riqualificazione della pericolosità in base alla lett. c) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 e la motivazione sulla persistenza e reiterazione di condotte e frequentazioni pericolose, nonché la necessità delle misure accessorie e della loro durata. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
La Corte richiama l'art. 1 e l'art. 4 (lett. c)) per la tipizzazione della pericolosità sociale e ritiene valida la riqualificazione operata dalla Corte di Appello verso la lett. c) in presenza di persistenti condotte e frequentazioni pericolose; l'art. 10, comma 3 è interpretato nel senso che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge (non per censure sulla valutazione dei fatti).
art. 6 d.lgs. 159 del 2011
Riferito alla disciplina delle misure di prevenzione e ai presupposti per l'applicazione; la Corte ha ritenuto che i presupposti sostanziali fossero sussistenti e debitamente motivati.
art. 8 d.lgs. 159 del 2011
Norma relativa alle prescrizioni accessorie e alla loro determinazione: la Corte di Appello ha motivato la necessità e la durata delle prescrizioni accessorie come proporzionate alle esigenze di prevenzione.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011
Stabilisce la limitazione del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte ha applicato rigidamente questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che contestava essenzialmente valutazioni di fatto e motivazione.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Riferimento alla contestazione, richiamato dalla Corte di Appello come elemento aggravante/indicativo delle frequentazioni e del contesto del ricorrente, utile a valorizzare la pericolosità sociale.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Cassazione per sanzionare il ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato limitatamente alle regole sulla forma della motivazione e dei limiti della esposizione dei motivi in cassazione (richiesta di sintesi della doglianza secondo i limiti per la motivazione).
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011): non è sufficiente contestare la valutazione dei fatti o la ‘non persuasività’ della motivazione, salvo che non si evidenzi un'omessa o apparente motivazione.
- Per rendere ammissibile il gravame in Cassazione occorre indicare concretamente la norma di legge violata e spiegare in che modo la motivazione di merito sia del tutto assente o formalmente viziata, non limitandosi a critiche di merito o a rinnovata valutazione probatoria.
- La riqualificazione della tipologia di pericolosità (es. da lett. a/b a lett. c) art. 4 d.lgs. 159/2011) è consentita in sede di appello e non è preclusa se adeguatamente motivata sulla base degli elementi di fatto; tale riqualificazione è sindacabile in Cassazione solo nella misura in cui vi sia una violazione di legge.
- La persistenza, la reiterazione di condotte pericolose e le frequentazioni non occasionali con soggetti pregiudicati possono legittimare la valutazione di attualità della pericolosità sociale, purché la Corte espliciti il collegamento temporale e logico tra fatti e rischio attuale.
- Sull'elemento della durata della misura e delle prescrizioni accessorie, l'omessa motivazione su questi aspetti può costituire motivo valido se allegata in termini di violazione di legge o di motivazione apparente/omessa; tuttavia, una censura meramente valutativa della durata non è ammessa in Cassazione.
- Quando si impugna una motivazione di merito, è strategico individuare e documentare eventuali contraddizioni logiche, omissioni decisive o aporie che configurino un vizio di legge o di motivazione formale, altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
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