Cassazione Penale, Sentenza n. 20890/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà: si contestava che la Corte di appello avesse travisato le risultanze probatorie riconoscendo il ricorrente quale autore dell'aggressione nonostante fosse parzialmente travisato; si eccepiva che il "riconoscimento" della persona offesa (Foschi) fosse in realtà una mera "immaginazione" basata su caratteristiche generiche (pelle nera, riferimento al contratto di affitto) e che i presunti riscontri a carico del ricorrente (coltello rinvenuto nel lavello, coltello lavato, comportamento di chiudersi in casa fingendo di dormire) fossero stati male interpretati o erano stati oggetto di denuncia per falsa testimonianza. In sostanza si chiedeva la revisione della valutazione delle testimonianze e degli elementi indiziari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di primo grado: la persona offesa (Foschi) è stata ritenuta attendibile nel ritenere il ricorrente quale aggressore nonostante la parziale travisatura (sulla base di elementi quali caratteristiche fisiche, voce e il movente dato dallo sfratto), e i presunti "riscontri" (coltello lavato nel lavello, comportamento del ricorrente che non aprì la porta) non sono stati giudicati decisivi né travisati in modo tale da determinare un vizio rilevante per la Cassazione. In precedenza il Tribunale di Forlì aveva condannato l'imputato per tentata estorsione aggravata (capo A), lesioni personali aggravate (capo C), porto ingiustificato di arma impropria (capo E) e minaccia (capo F), assolvendo per il capo B) e assorbendo la violazione di domicilio aggravata (capo D). La pena complessiva, ridotta per il tentativo, è di 4 anni di reclusione e 1.800 euro di multa, oltre spese processuali e misura cautelare in carcere; con la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
art. 23 comma 8 DL 137 del 2020
norma che ha consentito alla Procura Generale di trasmettere la requisitoria scritta; interpretata come facoltà/mezzo procedurale per la trasmissione per iscritto delle conclusioni del pubblico ministero nelle fasi previste
Codice di procedura penale, art. 616
consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per fissare l'ammontare di euro 3.000
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos)
Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01
richiamata per ricordare il limite della cognizione in Cassazione sul cosiddetto "travisamento della prova": il giudice di legittimità può verificare solo l'esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito e solo se la distorsione sia pacifica, incontrastabile e decisiva; non è consentita una rivalutazione di merito
Massime di principio
- Il riconoscimento di un aggressore da parte della persona offesa, anche se parzialmente travisato, può essere ritenuto attendibile se corredato da elementi descrittivi (voce, caratteristiche fisiche) e da un movente plausibile: la valutazione spetta ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento evidente.
- Elementi indiziari materiali (es. ritrovamento di un'arma nell'abitazione, stato di pulizia dell'oggetto, comportamento sospetto dell'imputato) possono costituire validi riscontri se inseriti in un quadro probatorio coerente; singoli dubbi o contestazioni di testimonianze non necessariamente inficiano la valutazione globale se i giudici di merito li hanno adeguatamente considerati.
- La denuncia per falsa testimonianza o contestazioni sulle dichiarazioni dei testi non esclude di per sé la valutazione di attendibilità operata dal giudice: occorre che emerga una falsità provata o un travisamento tale da essere decisivo per la decisione, condizione che la Cassazione verifica in modo molto restrittivo.
- In Cassazione la censura sul "travisamento della prova" è ammessa solo se si dimostra l'errata trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito in termini incontrovertibili; non è consentita una rinnovazione del giudizio di fatto o una diversa rivalutazione delle prove.
- In ipotesi di pluralità di reati connessi, la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti e della continuazione è rimessa al giudice di merito; per impugnare efficacemente queste valutazioni occorre dimostrare errori logici o normativi evidenti non meramente discrezionali.
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