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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48329/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava violazione di legge e vizi di motivazione: a) mancata considerazione dell'esito della perquisizione eseguita il 17/02/2022; b) rilevanza del tempo trascorso dai fatti (circa tre anni) e della conversazione del 2019, che avrebbero reso non attuale il pericolo; c) assenza di riscontri su sequestri relativi a grandi carichi e su presunti legami con fornitori colombiani; d) illegittima presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, anche in assenza di imputazione ai sensi dell'art. 416-bis c.p., e mancata prova della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo confusamente articolato e volto a far valere questioni di merito non consentite in sede di legittimita'. La Corte ha valutato congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato il ruolo attivo e strutturato di Schinzari nell'associazione dedita all'importazione e allo smercio di rilevanti quantitativi di cocaina, i legami con fornitori esteri e i documenti rinvenuti nella perquisizione del 17/02/2022 collegati a fatti riconducibili ad aprile 2019. Per tali ragioni la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata e necessaria. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento procedurale per l'adozione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Art. 73 riguarda il traffico illecito di stupefacenti; l'art. 74 qualifica situazioni associative e circostanze aggravanti. Le norme sono state valorizzate per qualificare la gravità e l'organizzazione dell'attivita' criminosa a supporto della misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato dal ricorrente per sostenere l'assenza di associazione di tipo mafioso; la Corte ha osservato che l'assenza di tale contestazione non impedisce comunque di valutare e ritenere sussistenti esigenze cautelari sulla base di altri elementi concreti di pericolosita'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione; applicata per imporre le spese al ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende, con il criterio che tale somma non deve essere disposta se il ricorso e' stato proposto senza colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

  • disp. att. art. 94, comma 1-ter

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulle ordinanze cautelari: non rivede i fatti né sostituisce il giudizio del giudice di merito salvo che emerga manifesta illogicità della motivazione.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive il ricorrente deve portare elementi concreti e specifici che inattivino la presunzione di pericolosità e il legame con l'associazione; argomentazioni generiche e aspecifiche sono inidonee.
  • L'appartenenza strutturale a un'organizzazione dedita a traffici di rilevanti quantitativi, i legami con fornitori esteri e gli elementi emersi in perquisizioni recenti possono giustificare la custodia carceraria anche in assenza di imputazione per 416-bis.
  • Il decorso del tempo non determina automaticamente l'irrilevanza delle esigenze cautelari se permangono indizi o elementi documentali che attestano la continuazione o la riconducibilita' dell'attivita' criminosa.
  • Ricorsi confusi o che sollevano questioni di merito non ammissibili in sede di legittimita' espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilita' e all'onere delle spese e delle eventuali somme da versare alla Cassa delle ammende.

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