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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30241/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una cliente nei confronti di un istituto di credito, assumendo che la banca avesse effettuato illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia circa una presunta situazione di sofferenza della sua posizione economica. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado favorevole all’attrice, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato in modo adeguato il danno conseguente alla segnalazione, escludendo che esso potesse considerarsi in re ipsa. Con il ricorso per cassazione, la parte attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c. e degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato il risarcimento, senza valorizzare i plurimi dinieghi di finanziamento subiti e la perdita di credibilità presso il sistema bancario; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per omessa valutazione di fatti asseritamente non contestati dalla controparte, con riferimento ai dinieghi di finanziamento; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato la pluralità dei finanziamenti negati alla ricorrente e a sua figlia, asseritamente conseguenza della segnalazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rilettura del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l’onere di contestazione opera solo per i fatti conosciuti dalla parte e non per quelli ignoti, mentre la ricorrente non aveva dimostrato la conoscenza, in capo alla banca, delle circostanze dedotte. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il fatto storico del diniego di finanziamenti era stato comunque esaminato dalla Corte d’appello, la quale lo aveva ritenuto non decisivo per difetto di prova del concreto pregiudizio patrimoniale causalmente ricollegabile alla segnalazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno anche mediante valutazione equitativa, ma non ritenuto utile a trasformare la doglianza in censura ammissibile di violazione di legge, poiché il problema era di accertamento del fatto e della prova del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria da illegittima segnalazione, ma la Corte ribadisce che il danno non è in re ipsa e deve essere allegato e provato.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale, che nella specie non può presumersi automaticamente dalla segnalazione illegittima.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la decisione conferma che grava sul danneggiato la dimostrazione del pregiudizio subito.

  • artt. 1362 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c.

    Invocati dalla ricorrente, ma non decisivi ai fini della soluzione, perché la censura tendeva a una rivalutazione del fatto più che a un errore di interpretazione giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la mancata contestazione è rilevante solo per fatti noti alla parte; non opera per fatti ignoti o comunque non dimostrati come conosciuti dalla controparte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale del primo motivo, ritenuto inammissibile perché diretto sostanzialmente a un riesame del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, respinto perché la contestazione non poteva ritenersi dovuta su fatti estranei alla conoscenza della parte convenuta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Parametro del terzo motivo, escluso poiché il fatto storico era stato comunque esaminato dal giudice di merito, che ne aveva motivato l’irrilevanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di segnalazione illegittima alla Centrale Rischi, il danno non patrimoniale all’immagine o alla reputazione non è presunto in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato da chi ne domanda il risarcimento.
  • Il danno patrimoniale da illegittima segnalazione può essere provato anche per presunzioni, ma resta necessario dimostrare un concreto pregiudizio economico causalmente ricollegabile alla segnalazione, come una effettiva maggiore difficoltà di accesso al credito o il ricorso a finanziamenti più onerosi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • L’onere di contestazione opera soltanto per i fatti che la parte convenuta conosce o può conoscere; non può pretendersi la contestazione specifica di circostanze rimaste nella esclusiva sfera di conoscenza dell’avversario, salvo prova della loro effettiva conoscenza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se poi reputato non decisivo o non sufficientemente provato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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