Cassazione Penale, Sentenza n. 2552/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 30/11/2020 della Corte d'appello di Salerno che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.) con riferimento a tre gruppi di reati commessi tra il 1989 e il 1990 (duplice omicidio, omicidi aggravati, ricettazione, tentato omicidio), sostenendo che tali reati facevano parte di un piano criminoso unitario riconducibile all'associazione mafiosa denominata "nuova famiglia di Carmine Alfieri" e che la distanza temporale doveva essere valutata alla luce della natura degli omicidi. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che la distanza temporale e l'assenza, nelle sentenze di merito, di elementi chiari e specifici a favore di un disegno unitario non consentivano di riconoscere la continuazione; inoltre il certificato penale del condannato mostrava numerose condanne per reati contro il patrimonio e violazioni delle norme sulle armi, sintomatiche di un'abitualità delinquenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultano, né dalle sentenze impugnate né dall'allegazione del ricorrente, elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario. La Corte ha richiamato il principio per cui, in sede di esecuzione, il condannato che invoca la continuazione deve allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, non limitandosi a riferire la mera prossimità spazio-temporale o l'identità del bene giuridico offeso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla continuazione che stabilisce il meccanismo di cumulo e il criterio del disegno criminoso unitario: applicata dalla Corte per valutare se più reati siano riconducibili a un unico progetto criminoso; la giurisprudenza e la Corte hanno richiamato che deve essere provata (in sede esecutiva allegata) la preventiva programmazione comune e non può essere sostituita dalla mera reiterazione o dall'abitualità delinquenziale.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la richiesta in sede di esecuzione concernente questioni rilevanti per l'esecuzione della pena (in questo caso l'applicazione della disciplina della continuazione); è il riferimento procedurale utilizzato dal ricorrente per proporre l'istanza al giudice dell'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In sede di esecuzione chi invoca l'applicazione della continuazione (art. 81, secondo comma) ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario; la mera prossimità spazio-temporale o l'identità del bene giuridico leso non sono sufficienti.
- La presenza di precedenti o di una 'scelta di vita' delinquenziale del condannato (abitualità) non equivale a prova di un progetto criminoso unitario e non legittima automaticamente il riconoscimento della continuazione.
- Nelle controversie esecutive la verifica della sussistenza della continuazione si fonda sul contenuto delle sentenze di merito e sulle allegazioni del ricorrente: il giudice dell'esecuzione valuta tali elementi e la sua decisione è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione.
- Quando si prospetta la continuazione relativamente a reati gravi come omicidi, la rilevanza della distanza temporale deve essere motivata in relazione al contesto fattuale: tuttavia la gravità del reato non elimina l'onere di allegazione di elementi programmatori unitari.
- Il ricorso infondato o inammissibile in materia esecutiva può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche verso la Cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza delle allegazioni prima di proporre impugnazioni in sede esecutiva.
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