Cassazione Penale, Sentenza n. 13353/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila, deducendo violazione di legge e omessa motivazione per non avere il giudice disposto il rinvio di due udienze dibattimentali (10 febbraio e 10 marzo 2025) nonostante l'imputato fosse impedito a parteciparvi a causa di un "foglio di via" obbligatorio che gli impediva di entrare nel Comune sede dell'ufficio giudiziario. Sostiene che la sua assenza non fosse volontaria e che il giudice avrebbe dovuto verificare la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato e disporre il rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le nullità assolute non possono essere dedotte dopo il passaggio in giudicato salvo che si provi che esse hanno determinato l'incolpevole mancata conoscenza del processo; tuttavia il ricorrente non contestava la nullità della citazione, ma il mancato rinvio di udienze per un impedimento personale. La Corte territoriale aveva accertato che l'imputato era a conoscenza del processo: era stato legittimamente dichiarato assente nell'udienza ex art. 554-bis del 10/01/2025 e, tramite il difensore che lo rappresentava ai sensi dell'art. 420-bis, comma 4, aveva ricevuto notizia della prosecuzione del giudizio. Perciò non sussistono i presupposti per la rescissione del giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.
Norme di legittimità per il ricorso per cassazione: il ricorrente invoca violazione di legge (lett. b) e omessa o apparente motivazione (lett. c). La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate.
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Disciplina della rappresentanza del difensore in udienza quando l'imputato è assente; la Corte ha ritenuto che il difensore abbia informato l'imputato delle date successive, dimostrando la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 420-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle modalità di difesa e rappresentanza; qui evocata nel quadro delle censure sulla regolarità del procedimento in assenza.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi sia omessa motivazione idonea a fondare la rescissione del giudicato, dato che i fatti di conoscenza del processo erano accertati.
art. 554-bis, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento predibattimentale; la Corte territoriale ha accertato che l'imputato era stato legittimamente dichiarato assente all'udienza ex art. 554-bis del 10/01/2025 e aveva ricevuto le informazioni sulle udienze successive.
art. 629-bis, cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza di rescissione del giudicato: la giurisprudenza e la Corte richiedono che l'eventuale nullità rilevata provochi l'incolpevole mancata conoscenza del processo perché possa giustificare la rescissione dopo il passaggio in giudicato.
Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (cfr. pronuncia Lovric, Rv. 280931-01)
Giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite richiamata per il principio che le nullità assolute non possono essere efficacemente dedotte dopo il giudicato, salvo che si dimostri il loro effetto determinante nell'incolpevole mancata conoscenza del processo.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per processi celebrati in assenza è percorribile solo se l'assenza è dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza del procedimento (ad es. nullità della vocatio in iudicium) e tale causalità è dimostrata.
- Se l'imputato è stato regolarmente citato e successivamente dichiarato assente ma è stato comunque informato tramite il difensore (art. 420-bis), si ritiene che avesse conoscenza del processo e non sussistono i presupposti per la rescissione per assenza involontaria.
- Un impedimento fisico o amministrativo (es. foglio di via) non determina automaticamente il diritto al rinvio: l'impedimento deve essere tempestivamente comunicato e documentato al giudice e deve emergere che l'assenza è stata involontaria e non derivante da scelta consapevole dell'imputato.
- Le nullità assolute diventano rilevabili dopo il giudicato solo se è provato che hanno cagionato l'effettiva incolpevole ignoranza della celebrazione del processo; in assenza di tale prova la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- Per evitare il rischio di inefficacia delle censure dopo il giudicato, il difensore dovrebbe sempre provvedere a comunicare formalmente al giudice l'impedimento dell'imputato e richiedere il rinvio, allegando idonea documentazione a supporto.
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