Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. 36 del 6 settembre 2023 della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, nella parte in cui la commissione medesima, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile estratto dalla busta n. 50, in cui erano contenuti gli elaborati concorsuali del ricorrente, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006 ha dichiarato non idoneo il candidato ricorrente senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, con conseguente non ammissione alla prova orale; - della scheda di valutazione denominata «Allegato C» allegata al verbale della commissione esaminatrice 36 del 6 settembre 2023 in cui è riportato con motivazione standard il risultato della valutazione dell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile redatto dal ricorrente e contenuto nella busta n. 50; - dell’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale pubblicato in data 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della giustizia, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente; - del verbale n. 13 del 12 giugno 2023, con il quale la commissione, individuava i criterî comuni e l’elenco dei criterî di valutazione e di tutti gli atti ad essi connessi, nella parte in cui è stato erroneamente applicato dalla commissione; - del verbale n. 15 del 26 giugno 2023, con il quale la commissione si riuniva per definire i criterî di valutazione delle prove scritte e approvava la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni, nella parte in cui è stato erroneamente applicato dalla commissione; - della nota del 1° ottobre 2024 mediante quale il Ministero ha negato l’accesso agli atti inoltrato da parte ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e comunque in atti; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’amministrazione intimata alla correzione degli elaborati mortis causa e inter vivos di commerciale del candidato, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2025: - del d.m. 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022; - della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202410617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha dichiarato non idoneo il candidato dopo la valutazione del primo elaborato, impedendogli l’accesso alla prova orale, nonché gli atti connessi e la graduatoria finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la propria non ammissione alle prove orali del concorso a 400 posti di notaio. Impugnava il verbale della commissione esaminatrice, la scheda di valutazione recante una motivazione standard, l’elenco degli ammessi agli orali, i verbali relativi ai criteri di valutazione e alle formulazioni standard delle motivazioni, nonché il diniego di accesso agli atti. Chiedeva inoltre la correzione degli elaborati in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugnava il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori e la graduatoria nella parte in cui non lo includeva. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso mediante pubblici proclami, assegnando le relative modalità e il termine. Il ricorrente non eseguiva l’integrazione del contraddittorio secondo quanto disposto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare i vizi dedotti contro la valutazione degli elaborati, la non ammissione alla prova orale, il diniego di accesso e la graduatoria. Il Collegio ha rilevato che l’integrazione del contraddittorio ordinata nei confronti di tutti i vincitori non era stata eseguita nel termine e secondo le modalità stabilite. Applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice ha ritenuto doverosa la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nel caso concreto la possibile improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica e subordinatamente risarcitoria proposta dal ricorrente; la domanda non è stata esaminata per la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, nel termine e secondo le modalità stabilite dal giudice, dell’ordine di integrazione del contraddittorio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; una volta verificata la mancata integrazione del contraddittorio ordinata, può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.