Sentenza n. 1822/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto prot. n. 4888212/2025 del 06.08.2025 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 07.08.2025, recante diniego all'istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. il 17.06.2025; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi espressamente incluso il silenzio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla richiesta trasmessa dalla ricorrente con p.e.c. del 27.08.2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere l'accesso integrale alla documentazione richiesta con istanza del 17.06.2025, e per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 ottobre 2025 : - della nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Regionale, trasmessa via p.e.c. il 29.09.2025, di riscontro alla richiesta trasmessa dalla ricorrente con p.e.c. del 27.08.2025; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, e dunque in particolare dell’atto prot. n. 4888212/2025 del 06.08.2025 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 07.08.2025, recante diniego all’istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. il 17.06.2025; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere l’accesso integrale alla documentazione richiesta con istanza del 17.06.2025, e per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso documentale e successivo riscontro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione concernenti la documentazione sui pagamenti fiscali effettuati dai controinteressati, nonché l’eventuale adesione a istituti definitori
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la documentazione attestante l’importo effettivamente e complessivamente dovuto dai controinteressati, le somme da questi versate o ancora dovute e l’eventuale adesione a istituti definitori relativi a determinati carichi fiscali. L’Agenzia delle Entrate aveva indicato nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il soggetto detentore delle informazioni; quest’ultima aveva inizialmente negato l’accesso limitandosi a richiamare le opposizioni motivate dei controinteressati e, successivamente, aveva invocato il segreto d’ufficio previsto dall’art. 35 d.lgs. n. 112/1999, il bilanciamento tra gli interessi contrapposti e l’asserita irrilevanza difensiva della documentazione alla luce di un precedente giudicato civile. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti, in particolare dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006, nonché eccesso di potere, difetto radicale di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità della richiesta per genericità e perché relativa a informazioni anziché a documenti.
La decisione
Il TAR ha estromesso l’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il difetto di legittimazione passiva, poiché il diniego era imputabile esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente distinto ancorché strumentale all’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile la richiesta nella parte relativa a documenti già formati concernenti la quantificazione dell’importo definitivamente dovuto dai controinteressati, le somme versate o ancora da versare e l’eventuale adesione a istituti definitori. Ha invece dichiarato inammissibile la richiesta nella parte in cui pretendeva un’attività di elaborazione di dati non già trasfusi in documenti, quale l’indicazione delle somme eventualmente prescritte o di ogni ulteriore informazione sulla soddisfazione delle obbligazioni. Il segreto d’ufficio non è stato ritenuto ostativo in concreto: l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 garantisce l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere un interesse giuridico. La società aveva un interesse obiettivo a conoscere quanto effettivamente pagato dai controinteressati, poiché tali pagamenti costituivano la fonte del credito azionato nei suoi confronti. Il giudizio sull’accesso non richiede alla pubblica amministrazione né al giudice amministrativo di anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo l’ipotesi di radicale e assoluta mancanza di collegamento con l’esigenza difensiva, non ravvisata. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano l’accesso documentale; la richiesta deve riguardare documenti amministrativi esistenti e detenuti dall’amministrazione.
art. 24, commi 1, 2 e 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Il divieto di accesso per documenti coperti da segreto è temperato dall’accesso difensivo. Per dati finanziari ed economici il criterio ordinario è quello della necessità del documento per la cura o difesa di un interesse giuridico.
art. 35 d.lgs. 112/1999
Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario ... sono coperti da segreto d'ufficio.
Il segreto d’ufficio costituisce un limite generale all’accesso, ma deve essere coordinato con la garanzia dell’accesso difensivo prevista dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990.
art. 116 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di accesso; nel relativo giudizio non compete al giudice anticipare la valutazione sulla decisività del documento nel giudizio di merito.
d.P.R. 184/2006
La disciplina regolamentare dell’accesso documentale è richiamata quale parametro di legittimità del diniego.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale è ammissibile quando individua documenti o categorie di documenti correlati alle competenze istituzionali dell’amministrazione; se l’amministrazione sostiene che i documenti non esistono o non sono detenuti, deve dichiararlo formalmente e indicarne puntualmente le ragioni.
- L’accesso documentale comporta per l’amministrazione un dovere di dare, consistente nel rendere conoscibili documenti già formati e detenuti, non un dovere di facere consistente nell’elaborare dati o creare documenti nuovi per rispondere alla richiesta.
- Il segreto d’ufficio e la riservatezza economico-finanziaria dei controinteressati non escludono automaticamente l’accesso difensivo: occorre verificare se la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere un interesse giuridico, secondo il criterio del nesso di strumentalità.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare la necessità e il collegamento tra documenti richiesti ed esigenze difensive, ma non possono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo una radicale e assoluta assenza di collegamento o un uso pretestuoso dell’accesso.
- La conoscenza di somme effettivamente pagate da terzi può essere necessaria per la difesa di un soggetto quando tali pagamenti costituiscano la fonte o il parametro di una pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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