Cassazione Penale, Sentenza n. 1018/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Agrigento, aveva revocato la confisca di gran parte dei beni ma aveva mantenuto la confisca di tre immobili (Fabbricato a Favara intestato ad AGRO' Dante del 10/04/2007; Fabbricato a Giardini Naxos intestato a vari familiari acquistato 10/04/2007; Fabbricato ad Agrigento via delle Agavi intestato ad AGRO' Gaetano del 06/07/2009). Le doglianze vertono su (i) violazione di legge e carenza di motivazione relativamente ad alcuni beni (in particolare un terreno acquistato nel 2003 da BRUCCOLIERI Assunta); (ii) errata delimitazione temporale della "pericolosità qualificata" attribuita ad AGRO' Ignazio (ritenuta dalla Corte di Palermo limitata al periodo 1988-1996/97) e conseguente insussistenza di confisca per beni acquisiti dopo tale periodo; (iii) contestazione della valutazione peritale circa sproporzione fra redditi e acquisizioni e sull'uso di presunte rendite pregresse di origine illecita; (iv) contestazione della ricostruzione della fittizietà delle intestazioni ai familiari (donazioni e intestazioni fittizie). Alcuni ricorrenti hanno inoltre sollevato questioni procedurali e di ammissibilità di censure formulate tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di AGRO' Ignazio, AGRO' Dante, AGRO' Gaetano, AGRO' Vincenzina, AGRO' Giuseppe e AGRO' Rosalia, confermando per questi la sostanza delle decisioni di merito della Corte d'Appello in ordine alla mantenuta confisca dei tre immobili contestati. Tuttavia ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla confisca del terreno acquistato nel 2003 da BRUCCOLIERI Assunta, rinviando alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio su quel punto specifico. La Cassazione ha motivato l'inammissibilità degli altri ricorsi richiamando i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 10 co.3 d.lgs. 159/2011) e ritenendo che il Collegio di appello, nel giudizio di rinvio, abbia adeguatamente applicato i principi di diritto indicati nella pronuncia di annullamento originaria, valutando la perizia che ha evidenziato una sperequazione patrimoniale persistente e la fittizietà delle intestazioni. Ha inoltre escluso che siano rilevanti ai fini di giustificazione patrimoniale eventuali introiti non dichiarati fiscalmente (secondo i principi di Sezioni Unite) e ha richiamato l'obbligo di tempestiva proposizione delle censure processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 art. 10 co. 3
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
limita l'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso i decreti di prevenzione alla sola violazione di legge; la motivazione non e' sindacabile in Cassazione salvo che sia inesistente o meramente apparente
d.lgs. n. 159/2011 art. 7 co. 1
art. 7 comma 1 d.lgs. n. 159/2011
obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione a pena di nullita', l'argomentazione deve attengere a tutti i punti decisivi
d.lgs. n. 159/2011 art. 10 co. 2
art. 10 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
combinato con l'art. 7 richiede adeguata motivazione sulle ragioni della misura patrimoniale
codice di procedura penale art. 125 co. 3
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
richiama le forme e i limiti della motivazione per i provvedimenti non vincolati da sentenza penale
codice di procedura penale art. 606 lett. b) e lett. c) e art. 627 co. 3
art. 606 lett. b) e c) e art. 627 co. 3 cod. proc. pen.
regole sui motivi di ricorso in Cassazione (in particolare limiti di specificazione dei motivi e divieto di nuove censure non proposte in precedenza)
Sezioni Unite 29/05/2014 Rv. 260246 (Repaci)
Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
principio secondo cui la sproporzione tra beni posseduti e attivita' economiche non puo' essere giustificata adducingo proventi da evasione fiscale; indicazioni sui limiti della possibile giustificazione patrimoniale tramite redditi "in nero"
Sezioni Unite 26/06/2014 n. 4880 (Spinelli)
Sez. U. 26/6/2014 n. 4880 (Spinelli)
orientamento che impone al giudice delle misure di prevenzione di valutare se la pericolosita' qualificata investa l'intero percorso esistenziale del proposto o sia delimitabile temporalmente, ai fini dell'estensione della confisca patrimoniale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decreti di prevenzione e' ammesso solo per violazione di legge: questioni di merito e valutazioni peritali sono, salvo motivazione inesistente o meramente apparente, difficilmente ammesse in Cassazione.
- Anche se la pericolosita' qualificata e' delimitata temporalmente, il giudice di prevenzione deve verificare se rendite o ricchezze di origine illecita, formatesi nel periodo di pericolosita', siano perdurate e abbiano finanziato acquisizioni successive: in tal caso la confisca puo' estendersi oltre il periodo formale.
- La prova della sproporzione patrimoniale si fonda su accertamenti comparativi (perizie) tra risorse note/deputate e acquisizioni; saldi cumulati negativi o sperequazioni significative, non giustificate da documenti o ricorso al credito, possono far ritenere l'origine illecita delle disponibilita'.
- Non e' ammissibile, secondo i precedenti delle Sezioni Unite, giustificare la sproporzione patrimoniale con proventi risultanti da evasione fiscale (redditi non dichiarati, "fitti in nero"), salvo prova piena e compatibile con i principi di diritto.
- La fittizietà delle intestazioni (donazioni e trasferimenti ai familiari) va valutata in base a elementi fattuali (eta', redditi, uso di beni, comodati, continuita' economica con il proposto) e puo' giustificare la confisca nei confronti dei terzi intestatari se emerge una reale simulazione.
- Le eccezioni e le questioni devono essere tempestivamente sollevate: censure proposte per la prima volta in Cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 co.3 c.p.p.
- Se il giudice di legittimità ha disposto annullamento con rinvio su questioni specifiche, il giudice di rinvio e' tenuto a decidere espressamente quei punti; omissioni su quesiti espressamente rimessi determinano nuovo annullamento e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →