Cassazione Penale, Sentenza n. 18190/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: si deduceva errata applicazione dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni sul controllo delle armi) e dell'art. 42 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione. Si contestava che il Tribunale avesse fatto riferimento indistinto a dolo eventuale e dolo generico, e che non fossero stati adeguatamente valorizzati elementi favorevoli all'imputato (tra cui la collaborazione dell'autorità albanese e del datore di lavoro, la mancata indagine sul datore di lavoro e la differente sorte processuale di altri autisti). La difesa sosteneva che la gravità indiziaria si fondasse su deduzioni non pertinenti e che i messaggi prodotti dimostrassero l'assenza di consapevolezza del trasporto di armi
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria circa la consapevolezza della natura illecita del carico. La decisione del riesame si fonda su elementi convergenti: rinvenimento di cinque fucili Kalashnikov, caricatori e munizioni in due valigie a doppio fondo; il Muca presente a bordo tra i sette passeggeri e indicato quale autista; messaggi dei telefoni sequestrati che mostrano contatti continui tra Muca e il titolare della società Mirdita Travel (istruzioni sul percorso, fotografie delle valigie, indicazioni sulla destinazione e accordi economici per il trasporto); dichiarazioni dell'altro autista (Arian Deda) secondo cui la gestione delle valigie era compito del Muca; prove di pagamenti a funzionari di frontiera; il fatto che Muca fosse l'unico destinatario di precise istruzioni operative e che materialmente avesse preso in carico valigie pesanti senza verificarne il contenuto. La Corte ha ritenuto la ricostruzione coerente e priva di manifeste illogicità o contraddizioni; le censure difensive relative alla mancata indagine sul datore di lavoro o alla collaborazione dell'autorità albanese sono state giudicate generiche e non decisive. Di conseguenza il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), art. 1
La norma è stata richiamata in relazione al delitto di illecita introduzione/trasporto di armi; il giudice del riesame ha ritenuto che gli elementi indiziari dimostrino la consapevolezza del trasporto di armi così come disciplinato dalla legge, giustificando la misura cautelare
Codice Penale, art. 42
Richiamato nella censura difensiva in tema di elemento psicologico (dolo), la Corte ha valutato che la prova indiziaria raccolta è idonea a sostenere la ricostruzione della consapevolezza illecita del fatto da parte dell'imputato; quindi l'applicazione dell'art. 42 (rispetto alle questioni di imputabilità/elemento soggettivo dedotte) non è stata ritenuta errata
Codice di Procedura Penale, art. 292
Riferimento al modello motivazionale richiesto per le decisioni di riesame delle misure cautelari: la motivazione deve dar conto dei presupposti e dei requisiti del provvedimento cautelare; la Corte ha verificato la conformità della motivazione del riesame a questi canoni
Codice di Procedura Penale, art. 546
Richiamato quale modulo ispiratore del modello motivazionale: la Corte ha applicato i principi di motivazione tipici delle decisioni cautelari e di merito, adattandoli alla natura indiziaria del provvedimento
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata in ordine agli adempimenti conseguenti alla pronuncia; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino)
Principio secondo cui la Corte di cassazione, impugnando vizio di motivazione su decisioni di riesame cautelari, deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità indiziaria e che la motivazione sia congrua rispetto ai criteri logici e ai principi di diritto; tale principio è stato applicato per controllare la coerenza e sufficienza della motivazione del riesame
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari il ruolo della Corte di legittimità è limitato a verificare la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito: non si rivedono i fatti né si valutano nuovamente le prove, salvo macroscopici vizi logici o contraddizioni
- La gravità indiziaria può essere oggettivamente fondata su un insieme di indizi convergenti (rinvenimento materiale dell'illecito, contatti e istruzioni tra indagato e referente, fotografie, pagamenti rilevanti, comportamento operativo dell'indagato) senza che sia necessario l'accertamento probatorio pieno
- La presenza di elementi favorevoli (es. collaborazione di terzi o di autorità estere) non annulla automaticamente la gravità indiziaria: per incidere sul provvedimento cautelare occorre che tali elementi smentiscano in modo concreto e specifico il compendio indiziario o introducano un'alternativa plausibile e logicamente coerente
- Distinzione tra dolo generico e dolo eventuale: la motivazione deve chiarire quale forma di dolo si assume e dare adeguata ragione del salto argomentativo che porta dall'elemento materiale agli elementi soggettivi; tuttavia, circostanze quali ruolo operativo, entrata in possesso e gestione del carico, contatti direttivi e partecipazione ad accordi economici possono legittimare la conclusione sulla consapevolezza illecita
- Pagamenti a funzionari di frontiera o condotte finalizzate a evitare controlli costituiscono indizi significativi di adesione a pratiche corruttive e supportano l'ipotesi del trasporto di merce illecita se inseriti in un quadro indiziario complessivo coerente
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