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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia con contestuale diniego di iscrizione nella White List per dodici mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 84, 89, comma 2-bis, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 1 l. 241/1990 e dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. La ricorrente ha contestato il diniego di accesso integrale agli atti investigativi e ai provvedimenti penali, lamentando che l’interdittiva fosse stata adottata senza attendere la definizione del separato giudizio sull’accesso e in assenza di un contraddittorio pieno ed effettivo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della disciplina antimafia e l’eccesso di potere per grave carenza di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, irrazionalità, sproporzionalità e contraddittorietà, con riferimento agli elementi riguardanti il fratello dell’amministratore unico, ai rapporti familiari e alle cointeressenze economiche con soggetti controindicati. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR e tale decisione era stata confermata dal CGA.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l’informativa antimafia non richiede la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa né il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata sulla regola del “più probabile che non”. Gli elementi indiziari devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente, anche quando non siano penalmente rilevanti o siano stati oggetto di procedimenti penali conclusisi con proscioglimento o assoluzione, purché siano oggettivamente riscontrabili e integrino un quadro coerente di pericolo. Il primo motivo è stato respinto perché il verbale del Gruppo Provinciale Interforze riportava gli elementi valutati, tra cui note informative, stralci di intercettazioni e provvedimenti cautelari, e il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011. Il diniego di accesso era inoltre già stato esaminato e respinto in un separato giudizio ex art. 116 c.p.a. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Prefettura aveva adeguatamente considerato la stabilità dei legami del rappresentante societario con esponenti mafiosi, il contesto familiare controindicato, la posizione del fratello — socio accomandatario di altra impresa operante nello stesso settore e destinatario di contestazioni per associazione mafiosa ed estorsione aggravata — nonché le cointeressenze economiche emergenti dagli atti penali. Tali circostanze, considerate unitariamente, erano idonee a fondare ragionevolmente il pericolo di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L’informazione antimafia può fondarsi su una fattispecie di pericolo relativa a tentativi, anche solo potenziali, di infiltrazione mafiosa, senza necessità di provare l’avvenuto condizionamento.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale base normativa dell’informativa interdittiva antimafia adottata nei confronti dell’impresa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale fondamento normativo dell’informativa interdittiva impugnata.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione prevista dalla disposizione è stata ritenuta sufficiente ai fini del contraddittorio procedimentale, insieme alla conoscibilità degli elementi valutati nel verbale interforze.

  • art. 1, commi 52 e seguenti, l. 190/2012

    Disciplina la White List, la cui iscrizione è stata contestualmente negata alla società per dodici mesi.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato in relazione al separato giudizio promosso dalla società contro il diniego di accesso agli atti, definito con rigetto.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia è una misura di prevenzione fondata su una prognosi di pericolo e non richiede la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa né l’accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo la regola del “più probabile che non”, mediante un ragionamento induttivo e probabilistico fondato su elementi gravi, precisi, concordanti e oggettivamente riscontrabili.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’informativa antimafia devono essere esaminati in modo unitario e non atomistico; la loro rilevanza deriva anche dalla connessione reciproca e dal quadro complessivo di permeabilità dell’impresa.
  • Gli elementi indiziari utilizzabili per l’informativa antimafia non devono necessariamente avere rilevanza penale né essere comprovati da una condanna; possono essere valorizzati anche fatti oggetto di procedimenti penali conclusi con proscioglimento o assoluzione, purché siano oggettivamente riscontrabili e assumano un significato univoco secondo l’esperienza comune.
  • La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e la messa a disposizione degli elementi valutati dall’autorità prefettizia sono sufficienti a escludere la violazione del contraddittorio procedimentale quando consentano all’interessato di conoscere il quadro indiziario posto a base dell’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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