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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27381/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale che aveva ritenuto la pericolosità sociale di Brachet Contul Laura (ai sensi del d.lgs. n.159/2011) e disposto la confisca di un immobile a Sant'Anna Arresi, rapporti bancari/finanziari e il contenuto di una cassetta di sicurezza. Brachet deduce travisamento dei fatti e errata applicazione della presunzione di acquisto illecito (art. 19 d.lgs. 159/2011), sostenendo che l'immobile era stato acquistato da una ditta intestata esclusivamente al marito Minacapelli con risorse aziendali. Minacapelli, in qualità di terzo interessato, contesta la mancata indicazione delle ragioni per le quali l'immobile e i conti sarebbero nella disponibilità della Brachet e invoca la prova della provenienza lecita delle somme; entrambi lamentano motivazione apparente e difetti probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano manifestamente infondati e costituivano, in gran parte, una riproposizione inammissibile di doglianze di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse analitica, logica e puntuale: aveva ricostruito la pericolosità sociale, richiamato consistenti flussi finanziari e sperequazione rispetto ai redditi del nucleo familiare, valutato la titolarità e le modalità di acquisto dell'immobile e applicato correttamente la presunzione relativa di illecito acquisto dei beni. Sono state confermate la confisca e le misure imposte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 16 comma 2, art. 19, art. 26

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina delle misure di prevenzione al caso, con riferimento alla pericolosità sociale ex art.1 lett. b) e alla confisca preventiva basata sulla presunzione relativa di illecito acquisto (art.19), valutando la sussistenza di sperequazione patrimoniale e la mancanza di risorse lecite sufficienti. L'art.16 e l'art.19 sono stati interpretati come norme che consentono di attribuire la disponibilità indiretta dei beni al proposto quando sussistono elementi indicativi di collegamento e di profitti illeciti.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamata per delimitare il perimetro del ricorso per cassazione nel giudizio di prevenzione: ammessa solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito riesaminare il merito se la motivazione è adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso in Cassazione deve riportare i motivi nei limiti necessari per la motivazione; la Corte ha osservato che i ricorrenti hanno riproposto censure di merito inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa, al versamento di somme alla cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. n.24 del 2019 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per il principio che la confisca preventiva può essere disposta quando non esistono risorse lecite antecedenti idonee a giustificare l'acquisto, in termini di congruità rispetto al valore dei beni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito riesaminare il merito quando la motivazione di merito è analitica e logica.
  • La confisca preventiva può basarsi su una presunzione relativa di illecito acquisto: non è necessario provare il collegamento causale con un singolo reato, purché emerga che i proventi illeciti possono aver contribuito all'acquisto e vi sia sperequazione rispetto ai redditi leciti.
  • La disponibilità indiretta di un bene (anche formalmente intestato a terzi o a società) può essere rilevante se ci sono elementi che collegano il bene all'attività del proposto; il terzo interessato deve fornire prove concrete e convincenti dell'indipendenza della titolarità e della provenienza lecita delle risorse.
  • La valutazione della capacità di acquisto tiene conto della redditività netta e delle spese di sostentamento del nucleo familiare (criterio della quota di risparmio) e può utilizzare parametri statistici (es. indici ISTAT) per rilevare la proporzione tra redditi e spese/acquisti.
  • Ai fini della pericolosità sociale rilevano anche comportamenti non necessariamente costitutivi di reato: il giudice può considerare elementi di condotta e di vita che dimostrino una pericolosità attuale o una produzione consistente di redditi illeciti.

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