Cassazione Penale, Sentenza n. 1333/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio per plurimi motivi: Pejic ha denunciato violazione dei limiti di cognizione del giudice del rinvio (art. 627 c.p.p.), contestando una rinnovazione implicita della valutazione probatoria e chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative; ha denunciato violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio per la riforma senza rinnovazione delle prove dichiarative e ha censurato la sproporzione della sanzione accessoria di sospensione patente. Ferri System ha riproposto censure analoghe sulla sfera di cognizione del giudice del rinvio, ha chiesto la rinnovazione delle dichiarazioni ritenute decisive per l'assoluzione di primo grado (agente Brancaccio e consulenti), ha sostenuto che la responsabilità doveva essere attribuita al caposcorta (non all'autista), ha contestato la valutazione della velocità e della segnaletica del carico, e ha impugnato l'ammontare della provvisionale per eccesso non tenendo conto del concorso di colpa della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la condanna di Zeljko Pejic a 8 mesi di reclusione (con benefici) per gli artt. 113 e 589, comma 2 c.p., e la sua responsabilità civile in solido con Ferri System s.r.l. e Generali Italia s.p.a. per il risarcimento alle parti civili, con assegnazione di provvisionali esecutive; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 141, comma 4, cod. strada (dovere di ridurre la velocità e, se occorre, fermarsi quando l'incrocio è malagevole) anche all'autista del trasporto eccezionale; ha ritenuto che il Pejic, per la sua posizione sopraelevata e la visuale ampia, poteva vedere tempestivamente il veicolo proveniente e doveva regolarsi fino all'arresto, non potendosi giustificare con il fatto che la regolazione della circolazione fosse compito esclusivo del caposcorta, data la manifesta illiceità della scelta di non istituire il senso unico alternato. La Corte ha inoltre chiarito che non era necessaria la rinnovazione istruttoria quando la riforma dell'assoluzione si fonda su rivalutazione di compendio probatorio documentale e di diritto, non esclusivamente sulle prove dichiarative; ha altresì ritenuto congrua la misura della sospensione della patente secondo i criteri dell'art. 218 cod. strada.
Norme richiamate
art. 113 c.p. e art. 589, comma 2 c.p.
norme penali richiamate per la fattispecie di omicidio colposo in concorso (art. 589) con richiamo alla responsabilità concorrente (art. 113) applicata all'imputato
art. 627 c.p.p.
richiamato in relazione ai limiti della cognizione del giudice del rinvio: i ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello abbia ecceduto i poteri del rinvio
art. 141, comma 4, cod. strada
"Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli (...)"
la Corte ha ritenuto che l'obbligo si applica anche al conducente del trasporto eccezionale: deve ridurre o fermarsi se l'incrocio è malagevole, obbligo che ha contribuito a fondare la responsabilità del Pejic
art. 16, comma 2 regolamento di attuazione del codice della strada
"Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia... deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato..."
norma che prescrive il senso unico alternato o pilotaggio per trasporti eccezionali: la mancata istituzione del senso unico alternato è stata ritenuta dalla Corte una scelta manifestamente illecita alla quale l'autista non si è opposto
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
richiamato per il principio secondo cui la rinnovazione dibattimentale della prova è dovuta solo se la riforma dell'assoluzione si fonda esclusivamente su diversa valutazione di prove dichiarative; qui la Corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione perché la decisione si fondava su rivalutazione anche documentale e di diritto
art. 222 cod. strada
disposizione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente; la Corte ha confermato la sospensione disposta, richiamando i criteri applicabili
art. 218, comma 2 cod. strada
indica i parametri per la determinazione della durata della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriori conseguenze): la Corte ha precisato che la misura amministrativa va valutata secondo questi criteri e non in base all'art. 133 c.p.p.
Massime di principio
- Il conducente di un trasporto eccezionale ha l'obbligo di ridurre la velocità e, se necessario, fermarsi quando l'incrocio risulta malagevole (art.141, comma 4 cod. strada), anche se la regolazione del traffico è affidata al caposcorta.
- La mancata istituzione del senso unico alternato da parte della scorta può costituire scelta manifestamente illecita e affidare responsabilità anche all'autista che non adotta misure autonome per evitare il danno.
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito può rivalutare autonomamente le risultanze probatorie ma deve motivare conformemente ai principi enunciati dalla Cassazione e non ripetere i vizi dell'originaria decisione.
- La rinnovazione dell'istruttoria (esame di testi) non è necessaria ogniqualvolta la riforma dell'assoluzione si fondi su rivalutazione di elementi documentali o su ricostruzione giuridica: è invece obbligatoria quando la decisione contrastante poggia esclusivamente su diversa valutazione delle prove dichiarative.
- Le decisioni sulle provvisionali e sulle liquidazioni generiche del danno operate in sede penale non sono sindacabili in sede di cassazione quanto all'ammontare, essendo soggette alla definizione nel successivo giudizio civile.
- La determinazione della durata della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria segue i criteri dell'art.218 cod. strada e non i criteri dell'art.133 c.p.p.; pertanto la misura può risultare congrua anche se diversa dalla logica delle sanzioni penali.
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