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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2536/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unicredit Leasing ha chiesto la tutela del credito, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n.159/2011, per canoni di locazione non corrisposti relativi a un contratto di leasing stipulato con la società Autocarri Versilia anteriore al sequestro penale. Il Tribunale di Piacenza ha respinto la domanda ritenendo non provata la buona fede della società di leasing al momento della conclusione del contratto, lamentando l'assenza di documentazione che dimostrasse l'istruttoria svolta e la mancata esclusione della consapevolezza dell'opacità del contraente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e, assorbente, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale del Tribunale: la decisione impugnata non espone specifiche argomentazioni sui fatti e non riscontra né valuta la documentazione prodotta dalla ricorrente circa l'istruttoria e le modalità di contrattazione; mancava altresì una motivazione sui profili di strumentalità del credito rispetto ad attività illecite. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia) - art. 59

    art. 59 d.lgs. n.159 del 2011

    L'art.59 disciplina la tutela dei crediti nei confronti dei beni sottoposti a misure di prevenzione/sequestro: il riconoscimento della tutela richiede la prova della buona fede del creditore e che il credito non sia strumentale alla prosecuzione di attività illecite. Nel caso, la Corte richiede che il Tribunale motivi concretamente la valutazione della buona fede e valuti la documentazione istruttoria prodotta.

  • disp. att. cod.proc.pen. - art.173 comma 1

    art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata in sede di ricorso per definire i limiti della esposizione dei motivi in cassazione; qui evidenzia che il ricorso è stato presentato nei termini e nei limiti richiesti, ma non incide sulla necessità di una motivazione piena del giudice di merito.

Massime di principio

  • Per ottenere la tutela del credito su beni sottoposti a sequestro è essenziale dimostrare la buona fede al momento della stipula: ciò richiede la produzione e l'analisi documentale sull'istruttoria svolta dalla parte creditrice.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico: non è sufficiente enunciare un risultato (es. mancata buona fede); la decisione deve esporre i fatti e le ragioni che giustificano la valutazione, compresa la considerazione della documentazione prodotta.
  • Se il giudice cambia il motivo del diniego rispetto a quello indicato dal giudice delegato o non valuta la documentazione offerta, ciò può costituire vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio in sede di impugnazione.
  • Occorre esplicitare e provare l'assenza di strumentalità del credito rispetto ad attività illecite; l'onere probatorio grava sul creditore che chiede tutela durante la procedura di verifica del credito.
  • In sede di opposizione al diniego, la parte opponente deve curare la produzione documentale relativa alle procedure di controllo e all'istruttoria pre-contrattuale per dimostrare l'affidamento incolpevole.

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