Sentenza del 17/01/2020 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 45/2020 - RIMBORSO - DINIEGO - Definitività del rapporto tributario - Limiti all'esercizio dell'azione giudiziaria - Violazione del principio del ne bis in idem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso IVA di Euro 4.034,00 sostenendo che l'appaltatore aveva applicato l'aliquota del 10% mentre avrebbe dovuto applicare il 4% per lavori che avevano prodotto un immobile sostanzialmente nuovo. La prima istanza/ricorso contro un diniego espresso non era stato tempestivamente impugnato; successivamente il contribuente ha presentato una nuova istanza e l'amministrazione ha mantenuto il diniego (silenzio-rifiuto). L'Ufficio ha eccepito il divieto del "ne bis in idem" e l'inapplicabilità dell'aliquota agevolata.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il primo diniego, non tempestivamente impugnato, abbia reso definitivo il rapporto tributario sottostante; conseguentemente la nuova istanza equivale ad una richiesta di autotutela, non idonea a riaprire il rapporto senza che ricorrano i presupposti per la revoca di un provvedimento definitivo. Il contribuente non ha dimostrato l'esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione del provvedimento. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado, liquidate in Euro 700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 21
Richiamato per il termine di decadenza dell'impugnazione: la tardiva proposizione del ricorso rende inammissibile l'azione e determina la definitività del provvedimento impugnato.
Cass. sez. unite n. 13676/2014 (casi richiamati)
Conferma il principio della intangibilità dei rapporti esauriti e del divieto di riaprire rapporti definitivi mediante ripetute impugnazioni.
Cass. 11/12/2014 n. 26087
Richiamata in relazione alla natura impugnatoria del processo tributario e agli effetti del termine decadenziale che crea uno sbarramento all'esercizio dell'azione giudiziaria.
Cass. 10 giugno 2005 n. 12336
Affermato che la legge non ammette una seconda istanza di rimborso come mezzo per generare un nuovo silenzio-rifiuto quando la prima istanza è già stata respinta.
Cass. 12 maggio 2010 n. 11457; Cass. 3 luglio 2014 n. 15194; Cass. 5 novembre 2014 n. 23628
Richiamate nella parte in cui si afferma che la revoca (autotutela) di un provvedimento definitivo richiede l'esistenza di un interesse di rilevanza generale e non può essere giustificata dal mero interesse privato del contribuente.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione di un primo diniego di rimborso rende definitivo il rapporto tributario e impedisce che una successiva identica istanza produca un nuovo rapporto impugnabile: la seconda istanza è, di fatto, richiesta di autotutela.
- Una nuova istanza dopo un diniego già definitivo non può creare un nuovo "silenzio-rifiuto" idoneo a riaprire il contenzioso; pertanto il contribuente non può aggirare i termini di decadenza presentando ripetute richieste di rimborso.
- Per ottenere la rimozione o la revoca di un provvedimento definitivo tramite autotutela è necessario dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico/generalmente rilevante; il mero interesse del singolo contribuente non è sufficiente.
- È essenziale impugnare tempestivamente provvedimenti negativi nei termini di legge; la dilazione o la reiterazione delle istanze non garantisce la riapertura del rapporto tributario.
- In situazioni analoghe il contribuente deve valutare tempestivamente le azioni giudiziarie possibili e, se ha perso il termine, considerare la raccolta di elementi che possano giustificare l'esistenza di un interesse generale alla revoca o verificare l'eventuale ammissibilità di rimedi straordinari alternativi.
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