Sentenza del 17/11/2022 n. 1242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo - potestà impositiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio verteva sul mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo. Il ricorrente contestava l'accertamento tributario relativo agli anni oggetto di verifica, deducendo tra l'altro l'irrilevanza della pretesa regionale in presenza di un'autorizzazione/atto rilasciato dall'Autorità portuale. La Regione sosteneva invece che il presupposto impositivo è costituito dall'uso/occupazione materiale dei beni demaniali, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione o dall'eventuale titolo amministrativo
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che il presupposto dell'imposta regionale sia l'occupazione o l'uso assentiti di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato e che tale presupposto sussista indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione (Regione o Autorità portuale). La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n.6714/2020 e altre pronunce) secondo le quali conta la relazione materiale instaurata col bene demaniale. È stata quindi dichiarata legittima la pretesa tributaria della Regione; è irrilevante ai fini dell'imposta che l'uso sia stato autorizzato dall'Autorità portuale. Per incertezza della materia le spese sono compensate tra le parti
Norme richiamate
Legge n. 281/1970
art. 1, lett. a; art. 2, comma 1
Stabilisce il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali: si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato; attribuisce l'entrata alle Regioni. La Corte interpreta il presupposto come l'uso/occupazione materiale del bene, non il mero rilascio del titolo da parte dello Stato
D.Lgs. n. 112/1998
art. 34, comma 1 e comma 5
Attribuisce funzioni alle Regioni in materia di concessioni demaniali marittime e prevede la devoluzione di taluni canoni alle Regioni, confermando che i beni restano demaniali e che il presupposto impositivo si collega all'uso/occupazione materiale
Legge Regionale Marche n. 3/1971
modificata da art. 16 L.R. n. 14/2007 e art. 30 L.R. n. 19/2007
Stabilisce la disciplina regionale dell'imposta; nel caso specifico indica l'aliquota (10% del canone per concessione del demanio marittimo) applicabile nel territorio regionale
D.L. n. 400/1993 (conv. L. n. 494/1993)
Include le attività portuali e produttive tra le concessioni demaniali marittime; utile per definire l'ambito soggettivo delle concessioni rilevanti ai fini dell'imposta
Legge n. 172/2003
Norma di interpretazione autentica che precisa limiti e ambito di applicazione di alcune disposizioni sulle concessioni, escludendo l'applicazione di alcune norme alle concessioni rilasciate dalle autorità portuali; tuttavia non incide sul presupposto impositivo individuato nell'uso/occupazione materiali
Legge 28 gennaio 1994 n. 84
Istituisce le autorità portuali e definisce la loro competenza: la competenza amministrativa dell'Autorità portuale a rilasciare concessioni non esclude l'applicabilità dell'imposta regionale quando sussiste l'occupazione/materiale uso del demanio
D.Lgs. n. 68/2011
Prevede la trasformazione, salvo soppressione da parte delle Regioni, in tributi propri dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo a decorrere dal 1/1/2013; conferma la natura regionale del tributo
Costituzione
Richiama il principio della riserva di legge in materia tributaria: la quantificazione della base imponibile e la fissazione degli elementi essenziali del tributo devono rispettare la riserva di legge; le Autorità (es. autorità portuali) possono però determinare parametri applicativi nei limiti previsti dalla legge
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. civ. n. 6714/2020; Cass. nn. 11652/2015, 11653/2015, 11655/2015; Cass. S.U. n. 18262/2004; Cass. n. 21136/2016; n. 6061/2017
La Corte ha più volte affermato che il presupposto dell'imposta è l'occupazione/uso materiale dei beni demaniali, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione; ha anche precisato che la determinazione della base imponibile può essere rimessa a regolamentazioni tecniche delle Autorità portuali nel rispetto della riserva di legge
Giurisprudenza della Corte Costituzionale
sentenze n. 286/2004; n. 150/2003; n. 343/1995
Confermano che l'esercizio di funzioni legislative o amministrative da parte delle Regioni o di altri enti (come le autorità portuali) non esclude la titolarità dell'entrata tributaria prevista dalla legge statale o la sua devoluzione alle Regioni
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali è l'occupazione o l'uso materiale del bene demaniale: non rileva quale Autorità (Stato, Regione, autorità portuale) abbia rilasciato il titolo amministrativo
- La devoluzione del canone o la competenza amministrativa attribuita a Regioni o Autorità portuali non trasforma la natura demaniale del bene né esclude la legittimità dell'imposta regionale prevista dalla legge
- In presenza di un'accertamento tributario per imposte regionali sulle concessioni, l'argomento secondo cui l'autorizzazione è stata rilasciata da un'Autorità portuale non è, di per sé, idoneo ad escludere l'obbligo d'imposta se sussiste l'uso/occupazione materiale
- La determinazione della base imponibile può essere disciplinata da normative secondarie (es. regolamenti dell'Autorità portuale) entro i limiti imposti dalla riserva di legge; questioni tecniche sulla quantificazione vanno valutate nel rispetto dell'art. 23 Cost.
- In caso di incertezza giuridica sulla materia le spese processuali possono essere compensate tra le parti; tuttavia la giurisprudenza consolidata tende a favore della competenza regionale quando ricorrono gli elementi materiali dell'uso demaniale
- Va sempre verificato se esistono esclusioni specifiche (ad es. grandi derivazioni di acque pubbliche) previste dalla norma: tali eccezioni rimangono rilevanti per l'applicazione del tributo
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