Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/11/2022 n. 33865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2004 con ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati e disconoscimento di costi dedotti (acquisto e impiego di veicoli senza indicazione estremi), con irrogazione di sanzioni; contestazioni di vizi procedurali relativi alla durata e alle modalità della verifica (L. n.212/2000 art.12), alla carenza informativa del verbale iniziale, all'estensione della verifica anche all'IRAP senza preventiva autorizzazione, e alla carenza di motivazione dell'atto e delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue sette censure. Ha confermato i principi applicati dalla C.T.R.: il computo del termine di verifica si riferisce ai soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente; l'inosservanza degli obblighi informativi di cui all'art.12 L. n.212/2000 non comporta nullità dell'atto; è legittima l'estensione della verifica ad altri tributi (compresa l'IRAP) richiamando le disposizioni del D.Lgs. n.446/1997; le doglianze processuali della ricorrente sono in larga parte inammissibili per formulazione o per tardiva costituzione; le sanzioni sono ritenute adeguatamente motivate e collegate alla determinazione del tributo. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    Il termine di 30 giorni per le verifiche presso la sede del contribuente si computa con riferimento ai soli giorni di effettiva attività dei verificatori presso la sede; la violazione non determina automaticamente nullità degli atti né inutilizzabilità delle prove.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2

    L'obbligo informativo al momento dell'inizio della verifica non è sanzionato con nullità dell'atto impositivo; l'inosservanza non inficia automaticamente la validità dell'accertamento.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 (conv. L. n. 106/2011)

    Modifica normativa richiamata dalla ricorrente a sostegno di diversa interpretazione temporale della disciplina sulle verifiche; la Corte osserva che la giurisprudenza formatasi anche sulla formulazione anteriore è coerente con la sua interpretazione.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo IRAP), art. 25

    L'istituto IRAP richiama le disposizioni in materia di imposte dirette per le attività di controllo, consentendo l'estensione di verifiche inizialmente dirette all'IVA o alle imposte dirette anche all'IRAP.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Norme richiamate in tema di attività di accesso e verifica fiscale; la Corte ricorda che l'estensione dell'oggetto della verifica non richiede una comunicazione preventiva al contribuente e non invalida automaticamente l'atto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Disposizione sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte rileva che la questione della motivazione era già stata trattata in primo grado e che le deduzioni successive non impongono una nuova pronuncia in appello quando non tempestive.

  • D.P.R. 26 febbraio 1972, n. 633, art. 52

    Norma sull'attività di verifica IVA richiamata a sostegno della correttezza procedurale della verifica; non sussiste obbligo di preventiva delimitazione dell'oggetto della verifica tale da invalidarne l'estensione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 24

    Regole processuali sui termini per la costituzione in appello: la tardiva costituzione della resistente in appello comporta la decadenza da alcune eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; alcune questioni non potevano quindi essere ravvisate in appello se tardive.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17

    Norme sulle sanzioni tributarie: le sanzioni per violazioni collegate alla determinazione del tributo possono essere irrogate con l'atto impositivo; le sanzioni per violazioni formali richiedono provvedimento ad hoc. Nel caso concreto le sanzioni erano correlate all'accertamento e dunque adeguatamente supportate dall'avviso.

  • D.P.R. 22 settembre 2001, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)

    Previsione procedurale relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il termine di durata delle verifiche ex art.12 L. n.212/2000 si calcola sui soli giorni di effettiva presenza/attività dei verificatori presso la sede del contribuente; il superamento del periodo complessivo non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
  • La mancanza o incompletezza dell'informativa iniziale sulla verifica (art.12 L. n.212/2000) non comporta di per sé nullità dell'atto: in diritto tributario le nullità sono tassative.
  • È consentita l'estensione dell'oggetto della verifica a tributi diversi e/o a periodi diversi rispetto a quanto indicato inizialmente; in particolare l'IRAP può essere accertata riferendosi alle disposizioni relative alle imposte sui redditi (D.Lgs. n.446/1997).
  • Le questioni processuali presentate tardivamente (es. tardiva costituzione in appello) possono comportare decadenze e rendere inammissibili determinate eccezioni; il contribuente deve preservare la tempestività delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
  • Le sanzioni connesse alla determinazione del tributo possono essere irrogate direttamente con l'avviso di accertamento se sono strettamente collegate al maggior tributo accertato; per violazioni meramente formali è invece necessario un provvedimento separato.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio o una nuova valutazione degli elementi di fatto: il sindacato è limitato a questioni di diritto e al corretto esercizio del potere giurisdizionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.