Sentenza del 17/11/2022 n. 33865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2004 con ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati e disconoscimento di costi dedotti (acquisto e impiego di veicoli senza indicazione estremi), con irrogazione di sanzioni; contestazioni di vizi procedurali relativi alla durata e alle modalità della verifica (L. n.212/2000 art.12), alla carenza informativa del verbale iniziale, all'estensione della verifica anche all'IRAP senza preventiva autorizzazione, e alla carenza di motivazione dell'atto e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue sette censure. Ha confermato i principi applicati dalla C.T.R.: il computo del termine di verifica si riferisce ai soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente; l'inosservanza degli obblighi informativi di cui all'art.12 L. n.212/2000 non comporta nullità dell'atto; è legittima l'estensione della verifica ad altri tributi (compresa l'IRAP) richiamando le disposizioni del D.Lgs. n.446/1997; le doglianze processuali della ricorrente sono in larga parte inammissibili per formulazione o per tardiva costituzione; le sanzioni sono ritenute adeguatamente motivate e collegate alla determinazione del tributo. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5
Il termine di 30 giorni per le verifiche presso la sede del contribuente si computa con riferimento ai soli giorni di effettiva attività dei verificatori presso la sede; la violazione non determina automaticamente nullità degli atti né inutilizzabilità delle prove.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2
L'obbligo informativo al momento dell'inizio della verifica non è sanzionato con nullità dell'atto impositivo; l'inosservanza non inficia automaticamente la validità dell'accertamento.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 (conv. L. n. 106/2011)
Modifica normativa richiamata dalla ricorrente a sostegno di diversa interpretazione temporale della disciplina sulle verifiche; la Corte osserva che la giurisprudenza formatasi anche sulla formulazione anteriore è coerente con la sua interpretazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo IRAP), art. 25
L'istituto IRAP richiama le disposizioni in materia di imposte dirette per le attività di controllo, consentendo l'estensione di verifiche inizialmente dirette all'IVA o alle imposte dirette anche all'IRAP.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Norme richiamate in tema di attività di accesso e verifica fiscale; la Corte ricorda che l'estensione dell'oggetto della verifica non richiede una comunicazione preventiva al contribuente e non invalida automaticamente l'atto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Disposizione sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte rileva che la questione della motivazione era già stata trattata in primo grado e che le deduzioni successive non impongono una nuova pronuncia in appello quando non tempestive.
D.P.R. 26 febbraio 1972, n. 633, art. 52
Norma sull'attività di verifica IVA richiamata a sostegno della correttezza procedurale della verifica; non sussiste obbligo di preventiva delimitazione dell'oggetto della verifica tale da invalidarne l'estensione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 24
Regole processuali sui termini per la costituzione in appello: la tardiva costituzione della resistente in appello comporta la decadenza da alcune eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; alcune questioni non potevano quindi essere ravvisate in appello se tardive.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
Norme sulle sanzioni tributarie: le sanzioni per violazioni collegate alla determinazione del tributo possono essere irrogate con l'atto impositivo; le sanzioni per violazioni formali richiedono provvedimento ad hoc. Nel caso concreto le sanzioni erano correlate all'accertamento e dunque adeguatamente supportate dall'avviso.
D.P.R. 22 settembre 2001, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Previsione procedurale relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il termine di durata delle verifiche ex art.12 L. n.212/2000 si calcola sui soli giorni di effettiva presenza/attività dei verificatori presso la sede del contribuente; il superamento del periodo complessivo non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
- La mancanza o incompletezza dell'informativa iniziale sulla verifica (art.12 L. n.212/2000) non comporta di per sé nullità dell'atto: in diritto tributario le nullità sono tassative.
- È consentita l'estensione dell'oggetto della verifica a tributi diversi e/o a periodi diversi rispetto a quanto indicato inizialmente; in particolare l'IRAP può essere accertata riferendosi alle disposizioni relative alle imposte sui redditi (D.Lgs. n.446/1997).
- Le questioni processuali presentate tardivamente (es. tardiva costituzione in appello) possono comportare decadenze e rendere inammissibili determinate eccezioni; il contribuente deve preservare la tempestività delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
- Le sanzioni connesse alla determinazione del tributo possono essere irrogate direttamente con l'avviso di accertamento se sono strettamente collegate al maggior tributo accertato; per violazioni meramente formali è invece necessario un provvedimento separato.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio o una nuova valutazione degli elementi di fatto: il sindacato è limitato a questioni di diritto e al corretto esercizio del potere giurisdizionale.
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