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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30953/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ottenuto dalla Corte di cassazione un'ordinanza che, accogliendo il primo motivo del precedente ricorso e assorbendo il secondo, aveva dichiarato la nullità dell'iscrizione ipotecaria e condannato l'ente della riscossione e l'amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Nel successivo giudizio di ottemperanza la società lamentava che il giudice tributario non avesse dato piena esecuzione al decisum: con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 per non avere nominato un commissario ad acta ai fini del pagamento delle spese di lite; con il secondo motivo deduceva falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte di cassazione avesse 'integralmente accolto' il ricorso originario e che, pertanto, dovevano essere eseguite anche le ulteriori domande contenute in quel ricorso (annullamento cartelle, prescrizione, illegittimità del pignoramento, nullità notifiche, ecc.).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che le spese del giudizio di legittimità, quando sono poste a carico dell'amministrazione nel processo tributario, costituiscono titolo esecutivo e possono essere richieste in ottemperanza senza attendere il giudicato; perciò il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere alla loro esecuzione, eventualmente nominando un commissario ad acta. Quanto al secondo motivo, ha chiarito che l'ordinanza precedente aveva accolto solo il primo motivo del ricorso originario, restando il secondo assorbito: il riferimento al 'ricorso accolto' nel dispositivo non imponeva l'esecuzione di tutte le domande originariamente proposte, ma solo di quelle relative al motivo effettivamente accolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per provvedere al pagamento delle spese del giudizio di legittimità mediante commissario ad acta. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    È la norma sul giudizio di ottemperanza; la Corte ne precisa l'ambito applicativo e afferma che può essere utilizzata per dare esecuzione al capo sulle spese di lite.

  • art. 69, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Dopo la novella del 2016, le sentenze che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese in favore del contribuente costituiscono immediatamente titolo esecutivo e il pagamento va eseguito entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per distinguere il regime delle spese poste a carico dell'amministrazione rispetto a quelle poste a carico del contribuente a favore dell'Erario.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    Indicato come disposizione che disciplina il termine di novanta giorni per l'adempimento spontaneo del pagamento delle spese.

  • art. 282 c.p.c.

    Il suo principio di immediata esecutività della sentenza è ritenuto esteso al processo tributario dopo la riforma del 2016.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente è immediatamente esecutiva e può essere azionata con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato della decisione.
  • La mancata esecuzione spontanea entro il termine previsto consente al contribuente di chiedere l'ottemperanza e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del capo sulle spese.
  • Quando una pronuncia di legittimità accoglie solo uno dei motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, il comando esecutivo va interpretato in coerenza con la motivazione: l'esecuzione deve riguardare soltanto il motivo effettivamente accolto e non tutte le domande originariamente formulate.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare il contenuto effettivo del decisum da eseguire, distinguendo tra statuizioni effettivamente caducate o accertate e questioni rimaste assorbite o non accolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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