Sentenza n. 97/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 1210/2023 pubblicata il 30/09/2023 - RG n. 2259/2022 - Tribunale di Cagliari (Sezione lavoro), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro n. 1210/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'accredito della carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro n. 1210/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 21 marzo 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Tribunale ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnandogli il termine di 120 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 600,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto a quanto disposto dal titolo giudiziale.
- Per le obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi senza che il termine dilatorio costituisca un ostacolo processuale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.
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