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Sentenza

Sentenza n. 4072/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti; - dell’art. 6, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 146/2017; nonché, ove occorra, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione all’art. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41,Cost., e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Giustizia amministrativa202501356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi 2024 alle emittenti televisive locali commerciali, nonché gli atti presupposti e l’art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 146/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’applicazione, per l’annualità 2024, del criterio del cosiddetto scalino preferenziale previsto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017, in base al quale il 95% delle risorse è destinato alle prime cento emittenti e il restante 5% alle emittenti collocate oltre il centesimo posto. Ha dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative alle annualità 2016 e 2017, che avevano annullato il criterio, nonché violazione dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 come risultante da tali pronunce, violazione della disciplina legislativa sui contributi e dei principi di pluralismo e concorrenza, difetto di motivazione e istruttoria, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e illegittimità derivata. La ricorrente ha sostenuto che il d.P.R. n. 146/2017 non fosse stato validamente trasformato in fonte primaria dall’art. 4-bis d.l. n. 91/2018 e, in subordine, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni relative all’art. 4-bis, comma 1, d.l. n. 91/2018 e all’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, per contrasto con plurimi parametri costituzionali e convenzionali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 7878, 7880 e 7881 del 2024, riferite ad annualità anteriori al 2018, non fosse estensibile all’annualità 2024, perché nel frattempo l’art. 4-bis d.l. n. 91/2018 aveva legificato il d.P.R. n. 146/2017. Ha quindi escluso la violazione o elusione del giudicato. Esaminando il motivo subordinato, il TAR ha recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale e ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 4-bis al d.P.R. n. 146/2017 è un rinvio recettizio integrale, con novazione della fonte e attribuzione alle norme regolamentari del rango di legge, con effetti dal 22 settembre 2018. Di conseguenza, la graduatoria 2024 è stata ritenuta conforme a disposizioni di rango primario, non sindacabili dal giudice amministrativo quanto alla loro legittimità costituzionale. Il TAR ha inoltre rilevato che la Corte costituzionale aveva già ritenuto costituzionalmente legittimi sia l’utilizzo dei dati Auditel come criterio di valutazione, in quanto idoneo a premiare imprese economicamente sostenibili e a misurare il gradimento della programmazione, sia lo scalino preferenziale, ritenuto non irragionevole e coerente con una concezione qualitativa del pluralismo dell’informazione, senza ingiustificata lesione della concorrenza. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione e dell’intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 146/2017

    le disposizioni prevedono i criteri di formazione delle graduatorie e il cosiddetto scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive

    Il criterio dello scalino preferenziale, una volta legificato, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo e applicabile alla graduatoria 2024.

  • art. 4-bis, comma 1, d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018

    da intendersi qui integralmente riportato

    La disposizione ha operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, trasformando le norme regolamentari richiamate in norme di rango primario, con effetti dal 22 settembre 2018.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023

    il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore

    La disposizione di interpretazione autentica ha confermato che il rinvio al d.P.R. n. 146/2017 attribuisce valore di legge a tutte le sue disposizioni.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per dedurre difetto di motivazione; il motivo è stato ritenuto infondato insieme alle ulteriori censure di illegittimità.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 80 c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza di discussione dopo la cessazione della causa di sospensione.

  • art. 21 Cost.

    La tutela del pluralismo dell’informazione può perseguire la qualità della comunicazione e la sostenibilità degli operatori, non soltanto la moltiplicazione delle emittenti.

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dall’indicazione che il regolamento deve intendersi integralmente riportato, è un rinvio recettizio che determina la novazione della fonte e attribuisce rango legislativo a tutte le disposizioni regolamentari richiamate.
  • La legificazione di una disciplina regolamentare produce i propri effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa che la dispone, salvo diversa previsione normativa.
  • Un giudicato di annullamento relativo a specifiche annualità non si estende automaticamente alle annualità successive quando, nel frattempo, sia intervenuta una modifica normativa idonea a mutare il rango e il regime giuridico della disciplina applicata.
  • Una volta divenute norme di rango primario, le disposizioni legificate non possono essere disapplicate dal giudice amministrativo per contrasto con la Costituzione; il relativo scrutinio spetta alla Corte costituzionale, ove ne ricorrano i presupposti.
  • È costituzionalmente non irragionevole un sistema di finanziamento pubblico delle emittenti locali che concentri la maggior parte delle risorse in favore di un numero predeterminato di operatori e utilizzi dati di ascolto per selezionare imprese economicamente sostenibili e capaci di offrire informazione di qualità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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