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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1387 del 28 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202501581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1387 del 28 luglio 2025, concernente la rideterminazione dei budget individuali e dei volumi prestazionali per gli anni 2024 e 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l'ASL Avellino non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 1387 del 28 luglio 2025. Tale sentenza aveva annullato gli atti con cui erano stati determinati i budget individuali e i volumi prestazionali della struttura per gli anni 2024 e 2025, ritenendo irragionevole l'applicazione del solo criterio storico del fatturato pregresso. Il giudicato aveva imposto di considerare, oltre ai volumi contrattualizzati nel limitato periodo di operatività storica, anche la capacità produttiva potenziale risultante dalla COM, la particolare incidenza degli ostacoli amministrativi illegittimi che avevano ritardato l'accreditamento istituzionale e gli importi effettivamente fatturati. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'ASL al pagamento dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza azionata era esecutiva, non essendone stata disposta la sospensione, e l'ASL risultava ancora inadempiente. È stato quindi dichiarato l'obbligo dell'ASL Avellino di conformarsi al giudicato e di rideterminare i budget individuali e i volumi prestazionali relativi agli anni 2024 e 2025 secondo i criteri fissati nella precedente sentenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 60 giorni per l'esecuzione dopo l'attivazione da parte della ricorrente e la verifica dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché l'ordine di ottemperanza era ritenuto sufficiente a garantire la tutela e in ragione dell'esigenza di contenere la spesa pubblica sanitaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm.; la domanda di astreinte è riferita al comma 4, lett. e).

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure esecutive, inclusa la penalità di mora. Nel caso concreto è stato disposto l'ordine di esecuzione e prevista la nomina del commissario ad acta, mentre l'astreinte è stata esclusa perché non necessaria e incompatibile con l'esigenza di contenere la spesa sanitaria.

  • art. 98 c.p.a.

    Il testo richiama il rigetto dell'istanza cautelare ex art. 98 cod. proc. amm.

    Il rigetto dell'istanza cautelare in appello ha lasciato ferma l'esecutività della sentenza di primo grado azionata in ottemperanza.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La disposizione è richiamata con riguardo ai contratti di servizio delle strutture sanitarie accreditate, oggetto di uno degli atti annullati dalla sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa esecutiva annulla la determinazione dei budget sanitari di una struttura accreditata e impone criteri conformativi per la riedizione del potere, la mancata rideterminazione da parte dell'amministrazione integra inottemperanza e legittima l'azione ex art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di rideterminare i budget e i volumi prestazionali secondo i criteri conformativi stabiliti dal giudicato, fissando un termine per adempiere e nominando un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando l'ordine di ottemperanza e la nomina condizionata del commissario ad acta assicurano una tutela effettiva e la sua imposizione è ritenuta non opportuna in ragione dell'esigenza di contenere la spesa pubblica sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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