CCNL Dirigenti - Assicurazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 2 lug 2018 al 30 giu 2022
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di assicurazione rappresentate dall'ANIA e i rispettivi dirigenti. Non si applica ai dirigenti delle imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'ANIA.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate da ANIA.
- Decorrenza: 02/07/2018
- Scadenza: 30/06/2022
- Stesura definitiva del testo coordinato: 02/10/2018
- Rinnovi / accordi richiamati nel testo consolidato: 26/07/2018, 03/09/2018, 30/01/2020
La qualifica di dirigente riguarda i lavoratori subordinati con effettivi poteri discrezionali e di iniziativa, con funzioni responsabili di rappresentanza e preposti al funzionamento dell'impresa o di una sua parte rilevante.
Il contratto precisa inoltre che, con questo rinnovo, viene meno la precedente articolazione in due gradi della categoria dirigenziale.
Parti firmatarie
- Parte datoriale: ANIA
- Parte sindacale: FIDIA - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici
Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente è definito tra impresa e dirigente, ma non può essere inferiore al trattamento economico minimo complessivo previsto dal contratto.
Minimi contrattuali
| Livello | Dal 01/07/2018 | Importo annuo | 1/14 mensilità |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 5.000,00 € | 70.000,00 € | 5.000,00 € |
Regole sul minimo
- Il minimo è espresso come trattamento economico minimo complessivo.
- Con l'introduzione di tale istituto è venuto meno il precedente meccanismo automatico di variazione delle retribuzioni basato sugli scatti/classi di anzianità di servizio.
- Per i dirigenti già in servizio al 02/07/2018, gli eventuali incrementi derivanti dal nuovo minimo, se non assorbiti secondo le disposizioni aziendali vigenti, sono erogati in due tranche uguali:
- 01/01/2019
- 01/01/2020
- Per i dirigenti in servizio al 02/07/2018 restano comunque salvi, se più elevati, gli eventuali trattamenti tabellari contrattuali già riconosciuti in base alla disciplina previgente.
Mensilità, divisori e struttura della retribuzione
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Numero mensilità | 14 |
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
La retribuzione annua è corrisposta in 14 mensilità uguali:
- 12 mensilità ordinarie
- 1 mensilità aggiuntiva il 15 giugno
- 1 gratifica natalizia il 15 dicembre
Le mensilità aggiuntive maturano in proporzione al servizio prestato nell'anno e sono ridotte o non spettano in caso di assenze senza retribuzione o con retribuzione ridotta, secondo le regole contrattuali.
Premio di anzianità
Sono previsti premi di anzianità al compimento del:
- 25° anno di servizio: 8% della retribuzione annuale
- 35° anno di servizio: 16% della retribuzione annuale
Dal calcolo sono esclusi assegni familiari, diarie e rimborsi spese, anche forfetizzati, provvigioni, sopraprovvigioni e interessenze.
Premio proporzionale in caso di risoluzione del rapporto
Tra il 20° e il 25° anno di servizio (in caso di morte del dirigente):
| Anno di servizio effettivo | Misura del premio |
|---|---|
| Dopo il 20° | 6,40% della retribuzione in atto |
| Dopo il 21° | 6,72% della retribuzione in atto |
| Dopo il 22° | 7,04% della retribuzione in atto |
| Dopo il 23° | 7,36% della retribuzione in atto |
| Dopo il 24° | 7,68% della retribuzione in atto |
Tra il 30° e il 35° anno di servizio (in ogni caso, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento):
| Anno di servizio effettivo | Misura del premio |
|---|---|
| Dopo il 30° | 13,71% della retribuzione in atto |
| Dopo il 31° | 14,17% della retribuzione in atto |
| Dopo il 32° | 14,63% della retribuzione in atto |
| Dopo il 33° | 15,09% della retribuzione in atto |
| Dopo il 34° | 15,54% della retribuzione in atto |
Ai fini del computo dell'effettivo servizio si considerano anche i periodi svolti presso altre imprese del medesimo gruppo che applicano il CCNL.
Altri istituti economici
- Missioni: rimborso spese a piè di lista; possibili diarie concordate per missioni all'estero o continuative.
- Interessenze: possono essere pattuite in sede aziendale.
- Welfare aziendale: importo annuo pro capite di 800,00 € per servizi di welfare; in alternativa, su iniziativa aziendale, può essere destinato a buono pasto giornaliero secondo le condizioni contrattuali.
- Long Term Care: in caso di non autosufficienza riconosciuta, prestazione annua di 13.500 €.
Orario di lavoro, festività, ferie e permessi
Festività e semifestività
Sono festivi:
- i giorni previsti dalla legge;
- 16 agosto;
- Venerdì Santo;
- giorno del Santo Patrono.
Sono semifestivi:
- vigilia di Ferragosto;
- commemorazione dei defunti;
- vigilia di Natale;
- ultimo giorno dell'anno.
Ferie
| Articolazione oraria | Ferie annue |
|---|---|
| Orario su 5 giorni | 25 giorni lavorativi |
| Orario su 6 giorni | 30 giorni lavorativi |
Per l'anno di assunzione spettano 2 giorni per ogni mese di servizio tra la data di assunzione e il 31 dicembre, con un massimo di 20 giorni.
Le ferie devono essere godute secondo i criteri di legge e contratto, con almeno due settimane nell'anno di maturazione e il residuo entro i successivi 18 mesi.
Permessi per ex festività
Per le festività soppresse spettano annualmente permessi giornalieri retribuiti in numero corrispondente alle ex festività, a condizione che in tali giornate il dirigente abbia prestato attività lavorativa o, se assente, abbia comunque percepito la retribuzione spettante.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Malattia e comporto
Periodo di conservazione del posto
| Anzianità di servizio | Periodo di comporto |
|---|---|
| Sino a 5 anni | 12 mesi |
| Tra 5 anni compiuti e 10 anni | 16 mesi |
| Tra 10 anni compiuti e 15 anni | 18 mesi |
| Tra 15 anni compiuti e 20 anni | 22 mesi |
| Oltre 20 anni | 24 mesi |
Nei casi documentati di patologie particolarmente gravi, i periodi sono aumentati come segue:
| Fascia di anzianità | Incremento comporto |
|---|---|
| Ipotesi a), b), c) | +4 mesi |
| Ipotesi d), e) | +6 mesi |
Le patologie espressamente considerate sono:
- patologie oncologiche di rilevante gravità;
- ictus gravemente invalidanti;
- sclerosi multipla gravemente invalidante;
- trapianti di organi vitali;
- AIDS conclamato;
- eventuali altre gravissime patologie valutate dall'impresa.
I periodi di assenza per malattia si sommano tra loro, salvo che tra un'assenza e l'altra intercorrano almeno 4 mesi, di cui almeno 3 di effettiva attività lavorativa.
Trattamento economico in malattia
Per tutto il periodo di comporto spetta un importo pari all'intera retribuzione.
Superato il comporto, il dirigente può chiedere un ulteriore periodo fino a 12 mesi senza retribuzione e non utile ai fini dell'anzianità. Al termine del periodo di conservazione del posto, il rapporto cessa di diritto con corresponsione anche dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Infortunio, invalidità e coperture
In caso di infortunio professionale o extraprofessionale o di malattia, le imprese erogano:
| Evento | Importo |
|---|---|
| Morte | 5 volte la retribuzione annua lorda complessiva |
| Invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto | 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva |
Maternità / paternità
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, l'impresa integra l'indennità di legge fino a garantire l'intera retribuzione.
Previdenza complementare e assistenza
Trattamento pensionistico complementare
Per i dirigenti assunti o nominati tali dal 02/07/2018, il contributo datoriale al fondo pensione è pari al:
| Base di calcolo | Aliquota datoriale |
|---|---|
| 85% del trattamento economico minimo complessivo per ciascuna mensilità contrattuale | 13% |
Per i dirigenti già in servizio alla data di sottoscrizione, resta confermato, se più favorevole, l'ammontare del contributo annuo già versato alla data del 02/07/2018 secondo la disciplina previgente.
Se il dirigente non aderisce al fondo pensione, le somme non si convertono in altro trattamento, salvo eventuali accordi aziendali diversi.
Assistenza sanitaria
Il CCNL riconosce ai dirigenti una specifica forma di assistenza sanitaria disciplinata da apposito accordo allegato.
Nel testo contrattuale è previsto che:
- il 75% del premio della polizza sia a carico delle imprese;
- il 25% del premio sia a carico dei dirigenti in servizio, tramite trattenuta sulla retribuzione.
L'allegato sull'assistenza sanitaria prevede rimborsi per ricoveri, parto, odontoiatria, visite, esami, medicinali, terapie, prestazioni oncologiche e specifiche indennità di assistenza, con limiti e condizioni dettagliate.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
Il dirigente non è soggetto a periodo di prova, salvo diverso accordo tra impresa e dirigente neoassunto.
Trasferimenti
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di:
- 3 mesi;
- 4 mesi se il dirigente ha familiari o conviventi a carico.
In caso di trasferimento spettano, tra l'altro, i rimborsi di viaggio, trasloco, eventuale perdita di pigione, maggiore spesa di alloggio e una indennità una tantum pari a:
- 2 mensilità per dirigente con carichi di famiglia;
- 1 mensilità per dirigente senza carichi di famiglia.
Formazione
Le imprese promuovono l'aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti, anche mediante il ricorso a Fondir, fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
In caso di licenziamento
| Anzianità di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino al 10° anno compiuto | 9 mesi |
| Dopo il 10° anno compiuto | 12 mesi |
Se il dirigente ha già raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento anticipato o di vecchiaia, i termini sopra indicati sono ridotti di 4 mesi.
In caso di dimissioni
| Fattispecie | Preavviso |
|---|---|
| Dimissioni del dirigente | 2 mesi |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la L. 29/05/1982 n. 297.
In particolare:
- le diarie forfetizzate sono incluse nella misura del 40%;
- il TFR si intende compensato sino a concorrenza del trattamento di previdenza in atto presso la compagnia a favore del proprio personale, salvo espresso patto contrario.
Collegio arbitrale e indennità supplementare
In caso di licenziamento non ritenuto giustificato, o di dimissioni per giusta causa riconosciute dal Collegio arbitrale, può essere disposta un'indennità supplementare graduata in base a età e anzianità di servizio.
Tabella delle mensilità riconoscibili dal Collegio arbitrale
| Età | Anzianità < 5 anni min | Anzianità < 5 anni max | Anzianità 5-10 anni min | Anzianità 5-10 anni max | Anzianità > 10 anni min | Anzianità > 10 anni max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 49 compiuti | 8 | 19 | 10 | 23 | 12 | 24 |
| Fino a 50 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 51 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 52 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 53 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 54 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 55 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 56 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
| Fino a 57 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
| Fino a 58 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
| Fino a 59 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
| Fino a 60 compiuti | 10 | 19 | 11 | 22 | 13 | 28 |
| Fino a 61 compiuti | 10 | 19 | 11 | 22 | 13 | 28 |
| Fino a 62 compiuti | 10 | 15 | 11 | 22 | 13 | 23 |
| Fino a 63 compiuti | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 20 |
| Fino a 64 compiuti | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 |
| Fino a 65 compiuti | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Fino a 66 compiuti | fino a 2 | fino a 2 | fino a 4 | fino a 4 | fino a 6 | fino a 6 |
| Da 67 anni e oltre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenti in possesso dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato | fino a 2 | fino a 2 | fino a 4 | fino a 4 | fino a 6 | fino a 6 |
In ogni caso, le mensilità massime del collegio arbitrale non possono superare i mesi mancanti ai requisiti pensionistici di vecchiaia.
Decesso del dirigente
In caso di cessazione del rapporto per morte del dirigente, a coniuge, figli e agli altri aventi diritto previsti dal contratto spettano:
- il TFR;
- l'indennità sostitutiva del preavviso prevista per il recesso datoriale.
Pari opportunità e diversity
Le parti riconoscono la rilevanza della parità di genere e della managing diversity nel settore assicurativo, con impegno a monitorare i processi di riequilibrio della presenza femminile anche nei ruoli dirigenziali.
Osservazioni finali di sintesi
I punti caratterizzanti del CCNL sono:
- minimo contrattuale unico per il dirigente pari a 70.000,00 € annui / 5.000,00 € per 14 mensilità;
- superamento del sistema automatico degli scatti/classi di anzianità;
- preavvisi particolarmente ampi in caso di licenziamento (9 o 12 mesi);
- forte tutela in malattia con conservazione del posto fino a 24 mesi e retribuzione intera;
- presenza di strumenti di welfare, LTC, assistenza sanitaria e previdenza complementare;
- disciplina dettagliata dell'indennità supplementare in caso di contenzioso sul licenziamento tramite Collegio arbitrale.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 7 lug 2018CCNL Pubblicità - Sipra
- CCNL · 10 lug 2018CCNL Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate
- CCNL · 7 mag 2018CCNL Istituzioni Socio - Assistenziali - Agespi
- CCNL · 19 apr 2018CCNL Teatri - Personale non Artistico
- CCNL · 19 apr 2018CCNL Teatri Stabili e Compagnie Teatrali
- CCNL · 27 feb 2018CCNL Comunicazione - Artigianato
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →