CCNL Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2024
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti di società di capitale, aziende speciali, consorzi, altri enti pubblici economici e altri soggetti che svolgono i servizi funerari, cioè l'esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari, quali ad esempio la gestione del verde ed altri. Si applica anche ai lavoratori addetti a tali servizi nelle aziende pluriservizio.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica alle aziende e agli enti che svolgono servizi funerari, tra cui:
- attività cimiteriali;
- trasporto funebre;
- onoranze funebri;
- polizia mortuaria;
- illuminazione votiva;
- attività similari e complementari, come la gestione del verde cimiteriale.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2022
- Scadenza: 31/12/2024
Il testo consolidato deriva dal CCNL del 10/07/2018, modificato dall'ipotesi di accordo del 07/02/2023, poi ratificata il 01/03/2023.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Utilitalia
Organizzazioni sindacali
- FP-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari integrati
I minimi tabellari integrati sono comprensivi di contingenza.
| Livello | E.D.R. | 01/03/2023 | 01/04/2024 | 01/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| QS | 10,33 | 3.143,84 | 3.195,75 | 3.239,01 |
| Q | 10,33 | 2.809,60 | 2.855,99 | 2.894,65 |
| A1 | 10,33 | 2.480,59 | 2.521,55 | 2.555,68 |
| A2 | 10,33 | 2.255,10 | 2.292,34 | 2.323,37 |
| B1 | 10,33 | 2.085,27 | 2.119,70 | 2.148,39 |
| B2 | 10,33 | 1.951,01 | 1.983,23 | 2.010,08 |
| C1 | 10,33 | 1.816,83 | 1.846,83 | 1.871,83 |
| C2 | 10,33 | 1.719,94 | 1.748,34 | 1.772,01 |
| C3 | 10,33 | 1.667,81 | 1.695,35 | 1.718,30 |
| D1 | 10,33 | 1.615,68 | 1.642,36 | 1.664,59 |
| D2 | 10,33 | 1.526,23 | 1.551,43 | 1.572,43 |
| D3 | 10,33 | 1.284,01 | 1.305,21 | 1.322,88 |
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 165
- Mensilità: 14
- Divisore giornaliero: retribuzione oraria × ore settimanali / giorni lavorativi settimanali
Una tantum
Per la copertura del periodo 01/01/2022 - 28/02/2023 spetta una una tantum lorda, erogata con la retribuzione di marzo 2023, pari a 400,00 euro sul livello C1, riparametrata come segue:
| Livello | Parametro | Importo una tantum |
|---|---|---|
| QS | 244,85 | 692,16 |
| Q | 218,81 | 618,54 |
| A1 | 193,19 | 546,12 |
| A2 | 175,63 | 496,48 |
| B1 | 162,40 | 459,08 |
| B2 | 151,95 | 429,54 |
| C1 | 141,50 | 400,00 |
| C2 | 133,95 | 378,66 |
| C3 | 129,89 | 367,18 |
| D1 | 125,83 | 355,70 |
| D2 | 118,87 | 336,03 |
| D3 | 100,00 | 282,69 |
Caratteristiche dell'importo:
- comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti;
- escluso dalla base di calcolo del TFR;
- riproporzionato per part-time;
- riconosciuto pro-quota in caso di passaggio di livello nel periodo;
- per gli assunti dopo il 01/01/2022, spettante in proporzione ai mesi di servizio.
Le parti possono anche destinarlo, con accordo aziendale, al premio di risultato e/o a strumenti di welfare aziendale.
Elemento economico di garanzia (EGR)
Ai dipendenti a tempo indeterminato in forza presso aziende prive di contrattazione di secondo livello, escluse quelle in difficoltà economico-produttiva documentata e che non percepiscono trattamenti con la stessa finalità, spetta un elemento di garanzia retributiva pari a:
- 150 euro annui medi sul parametro del livello C1;
- dal 2023, incremento di 60 euro annui medi con effetto dall'erogazione di marzo 2024.
L'EGR:
- viene erogato in unica soluzione con le competenze di marzo;
- spetta ai lavoratori in servizio alla data di erogazione;
- è riconosciuto pro-quota in dodicesimi rispetto ai mesi di effettivo servizio dell'anno precedente;
- è comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti;
- è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Premio di risultato
La negoziazione del premio di risultato è demandata al livello aziendale.
Caratteristiche principali:
- è collegato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
- viene corrisposto ai dipendenti in forza nell'anno di riferimento in proporzione all'effettiva presenza in servizio;
- ha natura di una tantum;
- non è computabile in alcun istituto contrattuale;
- è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Indennità e altri elementi economici
Indennità di cassa / maneggio denaro
Fino al 31/12/2023:
- Tipo A: 1,55 euro per giorno effettivamente lavorato per una somma trattata al mese da 774,78 a 2.582,28 euro;
- Tipo B: 2,58 euro per giorno effettivamente lavorato oltre tale ammontare.
Dal 01/01/2024:
- per chi maneggia regolarmente denaro contante e/o assegni per un ammontare oltre 500 euro al mese, con rischio di errori, spetta una indennità pari a 3,50 euro per giorno effettivamente lavorato.
Indennità di reperibilità
- 17,50 euro per reperibilità in giorno feriale;
- 20,50 euro per reperibilità in giorno domenicale o festivo infrasettimanale.
Gli interventi effettuati durante la reperibilità sono retribuiti come lavoro straordinario; per ogni intervento sono riconosciute convenzionalmente almeno due ore di straordinario.
Indennità per uso del mezzo proprio
Per ogni km di effettiva percorrenza:
- automezzo: indennità pari a 1/5 del vigente prezzo di vendita al litro della benzina super + 0,10 euro;
- motomezzo: indennità pari a 1/10 del vigente prezzo di vendita al litro della benzina super + 0,05 euro.
Indennità per prestazioni disagiate
Valori fino al 31/12/2023:
- operazioni tanatologiche: 9,00 euro per ogni operazione;
- trattamenti conservativi: 11,00 euro per ogni operazione;
- esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni: 11,00 euro per ogni operazione;
- esumazioni senza mezzi meccanici: 16,00 euro per ogni operazione.
Dal 01/01/2024:
- operazioni tanatologiche: 10,00 euro;
- trattamenti conservativi: 12,00 euro;
- esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni: 12,00 euro;
- esumazioni senza mezzi meccanici: 17,00 euro.
Indennità di trasferta
Comprende rimborso spese a piè di lista più diaria:
- 10,33 euro per trasferte tra 8 e 16 ore;
- 20,66 euro per trasferte superiori a 16 ore.
Indennità domenicale
Fino al 31/12/2023:
- presenza ordinaria fino a 4,5 ore: 3,00 euro;
- presenza ordinaria per l'intera giornata: 7,00 euro.
Dal 01/01/2024:
- ai lavoratori che prestano attività la domenica per effetto dei turni spetta una indennità giornaliera omnicomprensiva di 7,00 euro.
Orario di lavoro
Durata
- 38 ore settimanali.
Flessibilità / orario multiperiodale
L'orario normale contrattuale può essere realizzato attraverso calendari annuali che prevedano periodi con prestazioni ordinarie maggiori e altri con prestazioni minori, fermo restando il rispetto della media settimanale nell'arco massimo di 12 mesi consecutivi.
Limiti principali:
- massimo 46 ore ordinarie settimanali;
- per non più di 4 mesi in 12 mesi consecutivi.
Lavoro notturno
- fascia considerata: dalle 22:00 alle 06:00;
- maggiorazione: 15%.
Lavoro festivo
- maggiorazione: 45%.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni:
- straordinario feriale diurno: 32%;
- straordinario feriale notturno: 45%;
- straordinario festivo diurno e notturno: 45%.
Riposi, ferie e permessi
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono del luogo di lavoro.
Ferie annue
- 26 giorni lavorativi annui per orario su 6 giorni settimanali;
- 22 giorni lavorativi annui per orario su 5 giorni settimanali.
Permessi per ex festività
- 5 giorni annui.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario per i lavoratori a tempo indeterminato;
- 7 giorni di calendario per gli assunti a tempo determinato.
Permessi per lutto
- 3 giorni lavorativi all'anno per decesso del coniuge non legalmente separato, di un genitore o di un figlio;
- 2 giorni lavorativi all'anno per decesso di fratello o sorella.
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi in 24 mesi consecutivi;
- Trattamento economico: 100%.
Infortunio
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
- Trattamento economico: 100%.
Maternità
- integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
Per i rapporti a tempo indeterminato:
- 9 mesi per area Quadri;
- 6 mesi per aree A, B e C;
- 3 mesi per area D.
Part-time
Il rapporto a tempo parziale è regolato con riproporzionamento del trattamento economico e normativo.
Principali regole:
- lavoro supplementare fino al 40% dell'orario concordato;
- maggiorazione del 10% entro il limite del 40%;
- maggiorazione del 30% oltre tale limite;
- clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15%;
- limite numerico ordinario: 18% del personale in forza a tempo pieno e indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Apprendistato professionalizzante
Si applica la disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 e del CCNL.
Durata e retribuzione
| Livelli finali | I periodo | Retribuzione | II periodo | Retribuzione | III periodo | Retribuzione | Durata complessiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 20 mesi | 85% | 10 mesi | 90% | - | - | 30 mesi |
| C3-B2 | 18 mesi | 85% | 9 mesi | 90% | 9 mesi | 95% | 36 mesi |
| B1-A1 | 12 mesi | 85% | 12 mesi | 90% | 12 mesi | 95% | 36 mesi |
Contratto a tempo determinato e stagionali
Il CCNL, dal 07/02/2023, individua specifiche causali per apposizione del termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi complessivi, tra cui:
- incrementi significativi o esigenze oggettive delle attività ordinarie aventi carattere temporaneo;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- lavorazioni eccezionali che richiedono personale con specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative temporanee;
- interventi di manutenzione straordinaria di impianti e siti cimiteriali.
Limiti quantitativi
- massimo 20% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- percentuale aumentata del 5% per le aziende del Mezzogiorno;
- se il calcolo porta a un numero inferiore a 5, l'azienda può comunque stipulare fino a 5 contratti a termine.
Esclusioni dai limiti
Sono esclusi i casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, tra cui specifiche ipotesi di avvio di nuove attività e altre fattispecie di legge.
Trattamento
- periodo di prova ridotto alla metà rispetto al tempo indeterminato e comunque non oltre un terzo della durata del contratto;
- conservazione del posto per malattia/infortunio: massimo un terzo della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 12 mesi presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi, a condizione che manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
Attività stagionali
Sono considerate stagionali, tra l'altro:
- i piani periodici di esumazione/estumulazione;
- le attività agricole e florovivaistiche connesse alla manutenzione del verde cimiteriale.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
In caso di cessazione del rapporto:
- 30 giorni fino a 2 anni compiuti di anzianità;
- 60 giorni oltre 2 anni e fino a 5 anni compiuti;
- 90 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti;
- 120 giorni oltre 10 anni compiuti.
Per le dimissioni i termini sono ridotti alla metà.
La decorrenza del preavviso parte dal giorno di ricevimento della comunicazione.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
La retribuzione annua utile per il TFR comprende:
- retribuzione globale;
- E.D.R. ex Protocollo Governo-Parti Sociali 31/07/1992;
- indennità di reperibilità;
- trattamento economico per mutamento di mansioni per durata di almeno 185 giorni nell'anno solare;
- indennità per mancato preavviso;
- festività soppresse non godute.
Welfare contrattuale
Previdenza complementare
Il fondo di riferimento è Pegaso.
Contribuzione ordinaria:
- 1,0% a carico azienda;
- 1,0% a carico lavoratore;
- quote TFR secondo l'anzianità contributiva prevista dal contratto.
Contributo aggiuntivo aziendale:
- dal 01/01/2024, per ciascun dipendente iscritto al fondo con versamento della contribuzione, ulteriore contributo di 9 euro per 12 mensilità;
- nel testo consolidato del rinnovo il contributo aggiuntivo complessivo indicato risulta pari a 22 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore iscritto.
Assistenza sanitaria integrativa
Il fondo di riferimento è FASDA.
- contributo ordinario trimestrale: 42,50 euro per ogni lavoratore iscritto;
- dal 01/07/2024 contributo aggiuntivo trimestrale di 42 euro;
- dal versamento del 16/07/2024 il contributo complessivo trimestrale sale a 84,50 euro per ogni lavoratore dipendente iscritto.
Sicurezza sul lavoro / Fondazione Rubes Triva
Dal 01/01/2024 le aziende versano alla Fondazione Rubes Triva:
- 2 euro al mese per 14 mensilità per ogni dipendente in forza al 1° gennaio di ciascun anno, assunto con qualsiasi tipo di rapporto.
Copertura assicurativa premorienza / invalidità permanente
Dal 01/01/2024 è prevista l'attivazione di una copertura assicurativa per:
- premorienza;
- invalidità permanente certificata dagli enti competenti e tale da comportare cessazione del rapporto.
Importo impegnato dall'azienda:
- 5 euro pro-capite per 12 mensilità.
Sicurezza e rappresentanza
RLS
Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- aziende fino a 200 dipendenti: 1;
- da 201 a 1000 dipendenti: 3;
- oltre 1000 dipendenti: 6.
Permessi RLS
Ogni RLS ha a disposizione:
- 45 ore annue retribuite;
- possibile incremento aziendale fino a 10 ore aggiuntive in presenza di particolare articolazione territoriale degli impianti.
Formazione RLS
- 32 ore iniziali;
- aggiornamento annuo di 4 ore nelle imprese fino a 50 lavoratori;
- aggiornamento annuo di 8 ore nelle imprese oltre 50 lavoratori.
Relazioni sindacali e diritti sindacali
Assemblee
- fino a 12 ore annue retribuite per dipendente.
RSU
Nelle aziende con più di 15 dipendenti può essere costituita la RSU.
Permessi sindacali RSU:
- monte ore annuo globale pari a 4 ore per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Permessi per attività sindacale extra-aziendale
- fino a 20 giorni annui per ciascuna organizzazione sindacale firmataria;
- fruibili anche per frazioni di giornata non inferiori a 3 ore.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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