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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26628/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la decisione della Corte di assise di appello di Torino che, in sede di rinvio dopo la riqualificazione del capo F) in art. 285 c.p., aveva riconosciuto agli imputati l'attenuante della lieve entita' (art. 311 c.p.), ritenendola prevalente sulle recidive contestate e rideterminando la pena per il reato piu' grave. Le censure riguardavano: 1) violazione di legge per il riconoscimento dell'attenuante art. 311 in relazione a un reato contro la personalita' dello Stato (art. 285 c.p.), perche' avrebbe trascurato la specifica tutela della sicurezza dello Stato e la potenziale gravita' dell'azione; 2) vizio di motivazione circa la valutazione degli elementi fattuali (modalita', mezzi, potenzialita' offensiva e rivendicazione); 3) mancata valutazione della personalita' e della recidiva di Cospito ai fini del giudizio di prevalenza; inoltre i ricorrenti imputati proponevano questioni di legittimita' costituzionale sugli artt. 620 e 623 c.p.p. (annullamento senza rinvio e limiti della devoluzione) e sull'art. 285 c.p. (ergastolo come unica pena). Cospito aveva anche dedotto profili sul calcolo degli aumenti per continuazione e sull'uso delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale, confermando la legittimita' dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 311 c.p. alla fattispecie di art. 285 c.p. (strage politica), ritenendo corretta la valutazione sintetica e oggettiva dei profili di lieve entita' compiuta dalla Corte di assise di appello (orario, luogo, collocazione ordigni, modesta entita' dei danni, limitata offensivita' rispetto alla sicurezza dello Stato). Ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Cospito e Beniamino. La Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevanti o manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' sollevate (su annullamento senza rinvio, sull'ergastolo quale pena fissa per art. 285 c.p.), richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 94/2023 che ha consentito la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e ha ribadito la possibilita' di adeguare la pena mediante attenuanti anche per reati puniti con ergastolo. Confermati i maggiori gia' computati per continuazione; la sentenza impugnata e' dunque integralmente sostanzialmente confermata con rigetto del ricorso del P.G.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. pen.

    Attenuante della lieve entita' applicabile a tutti i delitti contro la personalita' dello Stato; va valutata con giudizio di sintesi sugli elementi oggettivi (natura, specie, mezzi, modalita', circostanze dell'azione o entita' del danno/pericolo) e puo' giustificare la non applicazione dell'ergastolo quando il fatto si colloca nella soglia inferiore di gravita'.

  • art. 285 cod. pen.

    Delitto di strage politica, con fine di attentare alla sicurezza dello Stato; prevede l'ergastolo come sanzione ed e' caratterizzato dalla specifica direzione della volonta'. Tuttavia l'applicabilita' delle attenuanti (es. art. 311) consente al giudice di modulare la pena in rapporto alla concreta offensivita'.

  • art. 422 cod. pen.

    Strage comune; norma collegata e sussidiaria rispetto ad art. 285 c.p.; prevede graduazione sanzionatoria in base all'evento (morte o meno), ma non impedisce che l'art. 285 sia distinto per il dolo specifico rivolto alla sicurezza dello Stato.

  • art. 65 cod. pen.

    Regola la sostituzione della pena dell'ergastolo con reclusione da 20 a 24 anni in caso di applicazione di attenuanti che riducano la pena al di sotto dell'ergastolo.

  • art. 99 cod. pen.

    comma quarto (recidiva reiterata)

    La recidiva reiterata incide sulla determinazione della pena; pero' dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 94/2023 la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e' possibile e deve essere valutata nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina delle attenuanti e della recidiva; la Corte costituzionale n. 94/2023 ha dichiarato l'illegittimita' di parte della disciplina che impediva la prevalenza delle attenuanti su recidiva reiterata, consentendo cosi' maggiore individualizzazione della pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Unificazione dei reati ai fini della continuazione; influenza il calcolo degli aumenti per continuazione ma la riqualificazione del reato piu' grave in sede di cassazione puo' rendere congruo il mantenimento degli aumenti gia' stabiliti.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riguarda la motivazione e il controllo delle decisioni sulla pena; la Corte ha ritenuto che non sussistano profili di illegittimita' nella determinazione degli aumenti per continuazione nel caso concreto.

  • artt. 620 e 623 cod. proc. pen.

    Art. 620 (annullamento senza rinvio in ipotesi tassative) e art. 623 (effetti della cassazione); la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalita' prospettata dai ricorrenti, poiche' la Corte di cassazione aveva gia' riqualificato il reato e disposto il rinvio per la sola rideterminazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante della recidiva; la Corte ha richiamato la possibilita' di confronto tra prevalenza di attenuanti e recidiva alla luce della giurisprudenza costituzionale recente.

  • artt. 133 e 133-bis cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena e per la quantificazione delle attenuanti; utili per l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, anche se l'art. 311 interviene come attenuante aggiuntiva sulla lieve entita'.

  • Cost., art. 3 e art. 27

    Richiamate nella prospettiva di censura di sproporzione e di violazione della funzione rieducativa con pene fisse; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della possibilita' di applicare attenuanti.

  • Cost., art. 111; Cost., art. 10; Cost., art. 117; Patto internazionale sui diritti civili e politici art. 14 par. 5

    Richieste di garanzie di giusto processo e diritto a un riesame; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla riqualificazione della fattispecie e che il diritto al contraddittorio e alla revisione sia stato rispettato nei gradi di giudizio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 94 del 2023

    Decisione fondamentale che ha dichiarato l'illegittimita' di alcune limitazioni alla prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, permettendo al giudice di valorizzare attenuanti anche per reati puniti con ergastolo e favorendo l'individualizzazione della pena.

Massime di principio

  • L'attenuante di lieve entita' (art. 311 c.p.) e' applicabile ai reati contro la personalita' dello Stato (compreso art. 285) e va valutata con un giudizio di sintesi sugli elementi oggettivi: natura, mezzi, modalita', circostanze e entita' del danno o del pericolo.
  • Il fatto che un reato sia diretto a attentare alla sicurezza dello Stato o abbia il fine di uccidere non esclude automaticamente l'attenuante: occorre una valutazione concreta e comparata di tutti gli elementi oggettivi e della reale offensivita' dell'azione.
  • Per i reati la cui pena edittale e' l'ergastolo, l'applicazione di attenuanti rilevanti puo' rendere concretamente applicabile una pena detentiva determinata (es. sostituzione secondo art. 65 c.p.), consentendo l'individualizzazione della sanzione e superando, in pratica, la rigidita' della pena fissa.
  • Dove la Corte di cassazione abbia riqualificato definitivamente un capo e disposto il rinvio per sola rideterminazione della pena, il giudice del rinvio deve operare nel perimetro della nuova qualificazione; le censure sulla cosiddetta riqualificazione a sorpresa sono irrilevanti se il contraddittorio si e' svolto nei vari gradi.
  • La prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata deve essere valutata caso per caso: dopo la sentenza costituzionale n. 94/2023 tale prevalenza e' possibile e legittima se giustificata da adeguata motivazione e bilanciamento.
  • Nel calcolo degli aumenti per continuazione, la relazione tra reati e la qualifica del reato piu' grave influiscono sul risultato: una riqualificazione piu' grave puo' rendere coerente il mantenimento degli aumenti stabiliti nei precedenti gradi.
  • La valutazione delle circostanze personali e della capacita' a delinquere dell'imputato puo' legittimamente incidere sull'entita' della riduzione concessa dalle attenuanti generiche e non determina automaticamente la loro esclusione.

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