Ordinanza n. 745/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti, regolarmente denunciate, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse, e di quant’altro inerente armi e munizioni, operato ai sensi dell’art. 39 TULPS a carico del ricorrente, adottato dalla Legione Carabinieri Lazio, Tenenza di-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti e dei relativi titoli autorizzativi, adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti regolarmente denunciati, nonché dei titoli autorizzativi alla loro detenzione, adottato dalle forze di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 39 TULPS. Ha inoltre impugnato ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia una lacuna istruttoria relativa alla ricostruzione dei fatti e all'eventuale adozione di provvedimenti formali del Questore o del Prefetto di Roma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, acquisire dal Ministero dell'Interno una relazione corredata dalla documentazione pertinente, incluso il verbale dei fatti occorsi il 19 novembre 2025, ovvero il 18 novembre 2025 secondo quanto indicato nel ricorso, redatto dagli operanti intervenuti, nonché copia di eventuali provvedimenti adottati dal Questore e/o dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 39 TULPS. Il Collegio ha rilevato che agli atti risultava soltanto il verbale di ritiro delle armi. In assenza della documentazione richiesta e considerati gli interessi contrapposti, non ha concesso allo stato la misura cautelare richiesta, senza definire il merito né respingere definitivamente l'istanza cautelare. Ha posto le spese della fase cautelare all'esito della decisione sulla domanda cautelare, ordinato il deposito degli atti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione se antecedente, e fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 5 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa indicata per il ritiro cautelare delle armi e dei relativi titoli autorizzativi; l'ordinanza dispone l'acquisizione degli eventuali provvedimenti formali adottati dal Questore o dal Prefetto ai sensi di tale disposizione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare relativa al ritiro cautelare di armi dipende dalla ricostruzione dei fatti e dall'individuazione degli atti formalmente adottati dall'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione e della documentazione amministrativa e operativa pertinente prima di definire l'istanza cautelare.
- La mera disponibilità del verbale di ritiro delle armi può non essere sufficiente per decidere la domanda cautelare quando occorra verificare i fatti presupposti e l'eventuale esistenza di provvedimenti del Questore o del Prefetto adottati ai sensi dell'art. 39 TULPS.
- In presenza di una documentazione istruttoria incompleta e di interessi contrapposti, la misura cautelare può essere temporaneamente non concessa allo stato degli atti, con prosecuzione della fase cautelare dopo l'acquisizione degli elementi istruttori necessari.
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