Cassazione Penale, Sentenza n. 19606/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due censure: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per aver adottato un criterio di ragguaglio non applicabile ratione temporis, sostenendo che dovesse essere applicato l'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) che stabilisce un valore giornaliero di conversione compreso tra 5 e 2.500 euro commisurato alle condizioni economiche del condannato; 2) vizio di motivazione e sproporzione della pena pecuniaria, in quanto il Tribunale ha fissato il valore di conversione in 75 euro al giorno e la pena finale in 8.000 euro (40 rate) senza alcuna motivazione, nonostante il ricorrente avesse prodotto un ISEE pari a 6.500 euro
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 56-quater della legge n. 689/1981 e ha censurato l'ordinanza per mancata motivazione circa la scelta del valore giornaliero di 75 euro: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare il valore giornaliero entro la forbice 5-2.500 euro sulla base delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato e del suo nucleo familiare e motivare specificamente tale scelta. La Corte ha richiamato anche la possibilità di rateizzazione della pena ex art. 133-ter cod. pen. e la linea interpretativa della Corte costituzionale (sent. n. 28/2022) che aveva indicato l'insostenibilità del precedente tasso di conversione elevato
Norme richiamate
art. 56-quater, legge n. 689 del 1981
art. 56-quater legge n. 689/1981 introdotto dall'art. 71, d.lgs. n. 150/2022
La norma impone al giudice di individuare il valore giornaliero della conversione tra 5 e 2.500 euro, corrispondente alla quota di reddito giornaliero impiegabile per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato e del suo nucleo familiare; il giudice deve motivare la scelta
art. 133-ter cod. pen.
previsione della rateizzazione della pena pecuniaria
Consente la rateizzazione della pena pecuniaria; il Tribunale può disporre il pagamento in più rate sulla base delle condizioni economiche
art. 135 cod. pen.
richiamato come parametro storico per la conversione
Era stato utilizzato in passato per fissare tassi di conversione elevati; la giurisprudenza e la nuova disciplina (art. 56-quater) ne hanno limitato l'efficacia nel determinare automaticamente l'importo
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
tasso di conversione di 75 euro per il decreto penale di condanna
La Corte costituzionale aveva indicato il riferimento di 75 euro come parametro utile per evitare l'interruzione dell'applicabilità della pena pecuniaria al momento della declaratoria di incostituzionalità; tuttavia l'art. 56-quater ha poi fornito una disciplina autonoma e più ampia
sentenza Corte costituzionale n. 28 del 1/2/2022
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 53 legge n. 689/1981
Ha dichiarato illegittimo il precedente meccanismo di conversione con tassi elevati che rendevano la pena pecuniaria inaccessibile ai non abbienti, richiedendo misure che consentano la sostituzione anche per condannati con ridotte risorse
art. 187, comma 8-bis, Codice della strada
richiamato come causa di ripristino della pena detentiva
Prevede la revoca della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) con conseguente ripristino della pena detentiva
legge 103 del 2017
richiamata nella quantificazione operata dal giudice dell'esecuzione
È stata utilizzata dal giudice per il calcolo della conversione, ma la Corte ha ritenuto che ciò non esenti il giudice dall'applicare e motivare secondo i parametri dell'art. 56-quater
legge n. 134 del 2021, art. 1, comma 17, lett. i
delega al Governo per prevedere il valore giornaliero indipendente dall'art. 135 cod. pen.
Ha dato impulso normativo per consentire al giudice di determinare il valore giornaliero in modo adeguato alle condizioni economiche dei condannati, evitando onerosità eccessiva
Massime di principio
- In caso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria il giudice deve applicare l'art. 56-quater: fissare un valore giornaliero compreso tra 5 e 2.500 euro commisurandolo alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare
- La scelta del valore giornaliero richiede motivazione specifica e individualizzata; l'indicazione di una cifra senza spiegazione può determinare l'annullamento dell'atto in sede di impugnazione
- La presenza di redditi bassi o di un ISEE contenuto impone al giudice di ricalibrare la conversione (o prevedere la rateizzazione) per garantire proporzionalità ed effettiva accessibilità alla pena pecuniaria
- La possibilità di rateizzare la pena ex art. 133-ter deve essere valutata e motivata se la pena pecuniaria risulta gravosa rispetto alle condizioni economiche del condannato
- Le modifiche legislative e l'intervento della Corte costituzionale mirano ad evitare che la pena pecuniaria diventi un privilegio per i soli abbienti: in casi analoghi si deve privilegiare soluzioni che salvaguardino l'uguaglianza e l'effettiva eseguibilità della sanzione
- Se il giudice non applica correttamente la nuova disciplina o non motiva la scelta, la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio per nuovo giudizio
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