Cassazione Penale, Sentenza n. 2521/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/7/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la carenza motivazionale del provvedimento (in particolare la mancata prova di un rapporto stabile e organico di 'intraneità' e la mera 'messa a disposizione'), l'uso di intercettazioni non direttamente riferibili a lui, l'assenza di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo chiamassero in correità e la insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato che, in caso di rinvio dopo annullamento per vizi motivazionali, il giudice di merito può rileggere e valorizzare le stesse fonti di prova ricostruendo liberamente i dati di fatto. Ha giudicato congrua la nuova ordinanza del Tribunale del Riesame che ha integrato e valorizzato le conversazioni intercettate (compresi nuovi stralci in atti), un'immagine pubblicata su Instagram e le frequentazioni del ricorrente, ritenendole complessivamente idonee a dimostrare la sua operatività e 'messa a disposizione' del sodalizio. Ha altresì ritenuto generica la censura sulle esigenze cautelari. Esito: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
ex art. 416-bis cod. pen.
Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si realizza con l'inserimento stabile nell'organizzazione e la c.d. 'messa a disposizione'; non è necessario che l'associato compia atti esecutivi specifici: l'adesione e la disponibilità rafforzano la capacità operativa e intimidatoria del sodalizio.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per la custodia cautelare in carcere opera una presunzione relativa di pericolosità sociale; la motivazione deve indicare ragioni per l'esclusione dei pericoli di libertà se prospettate dalla parte (es.: tempo trascorso dai fatti, recisione dei legami con il sodalizio), ma non richiede di dimostrare pro memoria tutti i pericula libertatis ove non contestati.
Massime di principio
- Dopo annullamento per vizi motivazionali, il giudice di merito può ristrutturare e valorizzare le stesse fonti di prova: la Corte non vincola il giudice di merito alle valutazioni in fatto già espresse dalla Cassazione nella sentenza rescindente.
- Per integrare l'art. 416-bis non è sempre necessario provare atti esecutivi: la stabile 'messa a disposizione' e l'inserimento nella struttura del sodalizio (intraneità, ruoli, operatività) possono ricavarsi dalla combinazione di intercettazioni, comportamenti, frequentazioni e elementi iconografici.
- L'assenza di una dichiarazione collaborativa che indichi esplicitamente il ricorrente non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se altri elementi probatori, anche indiretti, convergono verso la stessa conclusione; il giudice può motivare implicitamente il superamento del 'non detto' del collaboratore quando emergono indizi positivi sovrabbondanti.
- Nel giudizio cautelare la difesa deve proporre censure specifiche e concrete (es.: alternativa interpretativa degli atti, prova del venir meno dei legami, tempo trascorso) per vincere la presunzione relativa di pericolosità sociale; doglianze aspecifiche spesso risultano inammissibili o inefficaci.
- Le intercettazioni, anche se non tutte direttamente riferite al ricorrente, possono avere valore indiziario se lette nel loro complesso e collegate ad altri elementi (presenze, foto, compresenze nelle conversazioni) che ne corroborano il significato.
- Per opporsi efficacemente a una conferma della custodia cautelare è utile documentare la cessazione dei rapporti con il sodalizio, fornire elementi obiettivi sul decorso temporale degli eventi e proporre interpretazioni alternative sulle fonti principali (es.: contestare l'affidabilità o la pertinenza delle intercettazioni e delle fonti iconografiche).
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