Sentenza del 11/10/2021 n. 27627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta definizione agevolata e del pagamento effettuato, compensando le spese processuali. Sentenza pronunciata in camera di consiglio il 9 settembre 2021; depositata in cancelleria l'11 ottobre 2021.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di atto di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo all'atto di cessione di azienda: l'Agenzia aveva rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare trasferita. Il ricorso di primo grado è stato respinto; l'appello è stato rigettato dalla CTR perché il ricorrente aveva riproposto le medesime eccezioni senza specificare nuovi elementi; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Successivamente la società ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché si è avvalsa della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art.6, e ha effettuato il pagamento in unica soluzione dell'importo richiesto da Equitalia.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
L'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle somme richieste per iscrizioni a ruolo; l'adesione e il pagamento in unica soluzione determinano la cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa tributaria oggetto della controversia, con estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata e il pagamento dell'importo richiesto estinguono la controversia in punto di pretesa tributaria, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla fondatezza delle censure.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta in genere l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito; il giudice può compensare le spese, specie quando la definizione è sopravvenuta e riguarda l'intera pretesa.
- Se il contribuente ha già impugnato l'atto e poi si avvale della definizione agevolata, perde l'occasione di ottenere un accertamento favorevole sul merito: l'ottenimento della definizione è alternativa alla vittoria processuale.
- È fondamentale documentare tempestivamente il pagamento (quietanza, bollettino, prova di versamento) e depositare l'istanza di cessazione della materia del contendere per ottenere l'estinzione del processo.
- Se il ricorso è base di mera riproposizione delle stesse eccezioni senza nuovi elementi, il giudice d'appello può rigettarlo per carenza di specificazione delle ragioni di impugnazione; ciò riduce le possibilità di successo in ulteriori gradi se non vengono prodotti elementi nuovi.
- Prima di aderire a una definizione agevolata il contribuente dovrebbe valutare costi e benefici: anche se ottiene l'estinzione della controversia, non si ottiene un pronunciamento favorevole sul merito né il rimborso di somme eventualmente pagate.
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