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Sentenza

Sentenza del 11/10/2021 n. 27627 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta definizione agevolata e del pagamento effettuato, compensando le spese processuali. Sentenza pronunciata in camera di consiglio il 9 settembre 2021; depositata in cancelleria l'11 ottobre 2021.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di atto di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo all'atto di cessione di azienda: l'Agenzia aveva rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare trasferita. Il ricorso di primo grado è stato respinto; l'appello è stato rigettato dalla CTR perché il ricorrente aveva riproposto le medesime eccezioni senza specificare nuovi elementi; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Successivamente la società ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché si è avvalsa della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art.6, e ha effettuato il pagamento in unica soluzione dell'importo richiesto da Equitalia.

Norme richiamate

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6

    L'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle somme richieste per iscrizioni a ruolo; l'adesione e il pagamento in unica soluzione determinano la cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa tributaria oggetto della controversia, con estinzione del giudizio senza decisione sul merito.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata e il pagamento dell'importo richiesto estinguono la controversia in punto di pretesa tributaria, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla fondatezza delle censure.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta in genere l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito; il giudice può compensare le spese, specie quando la definizione è sopravvenuta e riguarda l'intera pretesa.
  • Se il contribuente ha già impugnato l'atto e poi si avvale della definizione agevolata, perde l'occasione di ottenere un accertamento favorevole sul merito: l'ottenimento della definizione è alternativa alla vittoria processuale.
  • È fondamentale documentare tempestivamente il pagamento (quietanza, bollettino, prova di versamento) e depositare l'istanza di cessazione della materia del contendere per ottenere l'estinzione del processo.
  • Se il ricorso è base di mera riproposizione delle stesse eccezioni senza nuovi elementi, il giudice d'appello può rigettarlo per carenza di specificazione delle ragioni di impugnazione; ciò riduce le possibilità di successo in ulteriori gradi se non vengono prodotti elementi nuovi.
  • Prima di aderire a una definizione agevolata il contribuente dovrebbe valutare costi e benefici: anche se ottiene l'estinzione della controversia, non si ottiene un pronunciamento favorevole sul merito né il rimborso di somme eventualmente pagate.

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