Direttiva 2014/109
Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014 , che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/109/UE aggiorna il catalogo delle immagini da impiegare nelle avvertenze combinate relative alla salute sui prodotti del tabacco da fumo. Interviene modificando l’allegato II della direttiva 2014/40/UE, che disciplina la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 20 maggio 2016 e applicarla dalla stessa data.
Modifica del catalogo delle immagini da utilizzare nelle avvertenze combinate relative alla salute sui prodotti del tabacco da fumo, tramite aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2014/40/UE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide indirettamente sugli operatori della filiera dei prodotti del tabacco da fumo soggetti alla disciplina della direttiva 2014/40/UE. L’intervento riguarda le confezioni unitarie e, ove previsto, gli imballaggi esterni dei prodotti del tabacco da fumo per quanto concerne le avvertenze combinate relative alla salute. Il contenuto è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo (SEE).
Modifica del catalogo delle immagini per le avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco
La direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione aggiorna l’allegato II della direttiva 2014/40/UE, che disciplina la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. L’intervento si inserisce nel sistema delle avvertenze combinate relative alla salute previste per i prodotti del tabacco da fumo e mira a mantenere aggiornato il catalogo delle immagini utilizzate in accompagnamento alle avvertenze testuali.
Contesto normativo e base del potere delegato
L’articolo 10 della direttiva 2014/40/UE prevede che ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo rechino avvertenze combinate relative alla salute, salvo le esenzioni di cui all’articolo 11. Tali avvertenze devono comprendere, tra l’altro, una delle avvertenze testuali elencate nell’allegato I e una fotografia a colori corrispondente, scelta dal catalogo delle immagini contenuto nell’allegato II. La Commissione richiama espressamente il potere conferitole dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di stabilire e adeguare il catalogo delle immagini tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.
Oggetto della modifica
L’unica modifica sostanziale introdotta dalla direttiva è la sostituzione/aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2014/40/UE, che contiene il catalogo delle immagini delle avvertenze combinate relative alla salute. L’allegato della direttiva delegata riporta il nuovo allegato II con le serie di immagini da utilizzare. La direttiva non introduce nuove categorie di operatori né modifica, in questa sede, le regole generali sulle avvertenze testuali, ma interviene esclusivamente sul supporto visivo delle avvertenze sanitarie.
Recepimento, applicazione ed effetti per gli Stati membri
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 20 maggio 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dalla medesima data. Essi devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Implicazioni operative
Per gli operatori del settore tabacco, la modifica comporta l’adeguamento dei materiali di confezionamento e delle avvertenze combinate alle immagini aggiornate del catalogo. Per i professionisti che assistono imprese e amministrazioni nazionali, il dato essenziale è che l’atto ha natura delegata e non richiede una disciplina nazionale autonoma di merito, ma il recepimento delle misure di conformità entro il termine fissato dalla direttiva.
Disposizioni principali
Aggiornamento del catalogo delle immagini
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2014/40/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda il catalogo delle immagini delle avvertenze combinate relative alla salute di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.
Base normativa e finalità dell’intervento
La Commissione esercita il potere delegato conferito dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/40/UE, che le consente di stabilire e adeguare il catalogo delle immagini tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. La finalità è mantenere aggiornato il supporto visivo delle avvertenze sanitarie sui prodotti del tabacco da fumo.
Obblighi di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare entro il 20 maggio 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle a decorrere dal 20 maggio 2016. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e, ai sensi del paragrafo 2, trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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