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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32962/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo relativo alla prescrizione è stato dichiarato assorbito. Non emergono dal testo i reati originariamente contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro un'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto un motivo sull'asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello e un ulteriore motivo relativo alla prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo sull'inammissibilità era manifestamente infondato, perché anche il motivo di appello era obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata; di conseguenza ha ritenuto assorbito il motivo sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato quando l'atto di appello è a sua volta generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La generica riproposizione delle doglianze non consente di superare una valutazione di inammissibilità dell'appello già resa dal giudice di merito.
  • Quando il motivo principale è dichiarato manifestamente infondato e determina l'inammissibilità del ricorso, ogni ulteriore censura resta assorbita.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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