Sentenza del 29/03/2017 n. 8039 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA A mani proprie del destinatario - In luogo diverso dal domicilio fiscale e dalla residenza anagrafica - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 2001 e il successivo atto di irrogazione delle sanzioni fossero invalidamente notificati, poiché consegnati presso un indirizzo corrispondente alla sua precedente residenza, non più attuale da oltre un anno. Ha invocato gli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, dopo il trasferimento della residenza e decorso un termine ragionevole, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il nuovo domicilio fiscale, anche se la variazione non era stata indicata nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha stabilito che la notifica dell'avviso di accertamento era valida perché l'atto era stato consegnato direttamente nelle mani del destinatario, anche se in un luogo diverso dal domicilio fiscale e dalla residenza anagrafica. È stata ritenuta valida anche la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni, consegnato personalmente al contribuente, che aveva sottoscritto la ricevuta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 5.200 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58
La disposizione disciplina il domicilio fiscale del contribuente e le conseguenze delle variazioni anagrafiche ai fini delle notificazioni tributarie.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c)
La notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario "salvo il caso di consegna dell'atto e dell'avviso in mani proprie".
La consegna personale al destinatario costituisce un'eccezione alla regola della notificazione presso il domicilio fiscale. In tale ipotesi la notifica è valida indipendentemente dal luogo in cui il destinatario viene rinvenuto.
Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2015, n. 15326
Conferma il principio generale secondo cui l'ufficiale giudiziario può notificare l'atto mediante consegna a mani proprie del destinatario ovunque lo trovi.
Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2003, n. 10474
Applica il medesimo principio nell'ambito delle notificazioni tributarie, riconoscendo la validità della consegna personale effettuata in luogo diverso dal domicilio fiscale.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene consegnato direttamente nelle mani del destinatario, la notifica è normalmente valida anche se effettuata in un luogo diverso dal domicilio fiscale o dalla residenza anagrafica.
- Le regole sul domicilio fiscale e sull'aggiornamento della residenza rilevano soprattutto quando la notifica non viene effettuata personalmente, ma tramite consegna a soggetti diversi dal destinatario o mediante altre modalità sostitutive.
- La consegna personale prevale, ai fini della validità della notifica, sulle contestazioni relative all'indirizzo utilizzato, perché assicura la conoscenza effettiva dell'atto.
- La sottoscrizione della ricevuta da parte del contribuente costituisce un elemento particolarmente rilevante per dimostrare la consegna personale e la regolarità della notificazione.
- La validità della notifica personale non implica automaticamente la validità di ogni altra modalità notificatoria: se l'atto viene consegnato a un familiare, convivente o altro soggetto, devono essere rispettate le specifiche condizioni previste dalla legge per il luogo e le modalità della consegna.
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