Sentenza n. 98/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’ottemperanza, della sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Sezione II del T.A.R. per la Puglia - Lecce, depositata in data 30 aprile 2025 e notificata il 21 maggio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso n. r.g. -OMISSIS- proposto dal signor -OMISSIS- e, per l’effetto, sono stati annullati: - la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 29 gennaio 2025 (notificata il 5 febbraio 2025), con la quale il Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha disposto la destituzione del signor -OMISSIS- dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981; - la delibera del 16 dicembre 2024, integralmente richiamata nel decreto, con la quale il Consiglio Provinciale di disciplina ha proposto l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, del citato d.P.R. n. 737/1981; - tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti; e per la declaratoria di nullità - del decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. Dpr-OMISSIS- del 18.07.2025 (notificato il 28 luglio 2025), con cui si è provveduto a formalizzare il trattamento economico del ricorrente in conseguenza della cessazione dal servizio per destituzione; - della comunicazione di cessazione ai fini TFS prot. INPS.-OMISSIS-, con cui è stata comunicata all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro per "Destituzione" a decorrere dal 21 dicembre 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti adottati in asserita violazione o elusione della sentenza del TAR che aveva annullato la destituzione, inclusi il decreto di formalizzazione del trattamento economico conseguente alla cessazione per destituzione e la comunicazione di cessazione ai fini TFS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sez. II, che aveva annullato la determinazione di destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la proposta del Consiglio provinciale di disciplina e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Ha sostenuto che il Ministero dell’Interno, anziché riammetterlo in servizio, avesse adottato e notificato atti presupponenti ancora efficace la destituzione annullata, in particolare un decreto prefettizio relativo al trattamento economico conseguente alla cessazione dal servizio e una comunicazione all’INPS recante quale causa di cessazione la destituzione. Ha chiesto la declaratoria di nullità di tali atti per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, il Capo della Polizia ha adottato il provvedimento del 4 dicembre 2025 con il quale, in esecuzione della sentenza di cognizione, ha annullato il decreto di destituzione e disposto la riammissione in servizio del ricorrente dalla data di notifica del provvedimento. Poiché il ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta, il giudice ha ritenuto venuta meno ogni utilità concreta della pronuncia di ottemperanza e ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha precisato che tale pronuncia presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell’interesse azionato. Le spese sono state integralmente compensate, anche considerando che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto durante il giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di ottemperanza e dell’obbligo di esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa determina la definizione del giudizio senza una pronuncia di merito ulteriore sull’ottemperanza.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, essendo intervenuta la piena soddisfazione della pretesa.
art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 737/1981
Disposizione in base alla quale era stata originariamente irrogata la sanzione disciplinare della destituzione, poi annullata dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento amministrativo che esegua integralmente il comando contenuto nel giudicato fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di merito.
- La dichiarazione della parte ricorrente di integrale soddisfazione della pretesa, unitamente alla verifica del provvedimento amministrativo sopravvenuto, consente al giudice dell’ottemperanza di definire il giudizio senza esaminare nel merito le dedotte violazioni o elusioni del giudicato.
- L’adozione del provvedimento richiesto nel corso del giudizio può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali, anche quando l’Amministrazione abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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