Circolare numero 93 del 08-05-2015
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le disposizioni attuative dell’articolo 1 citato in oggetto che prevede un assegno, c.d. bonus bebè, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Si forniscono le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda. Premessa 1. Ambito di applicazione 2. Indicatore ISEE 3. Requisiti del soggetto richiedente4. Misura e decorrenza dell’assegno 5. Termini di presentazione della domanda 5.1. Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015) 6. Pagamento dell’assegno 7. Cause di decadenza 8. Istruzioni per la compilazione della domanda telematica 9. Gestione della domande 10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione 11. Aspetti fiscali 12. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’assegno di natalità introdotto dalla legge di stabilità 2015 e attuato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2015. Il beneficio spetta per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per massimo 36 mensilità, in misura pari a 960 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro, raddoppiati a 1.920 euro annui con ISEE non superiore a 7.000 euro. Sono indicati requisiti soggettivi, regole ISEE e DSU, termini di domanda, decorrenza, cause di decadenza, modalità telematiche di presentazione, gestione istruttoria INPS, profili fiscali e istruzioni contabili.
Assegno di natalità (bonus bebè) per figli nati, adottati o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017
Assegno di natalità (bonus bebè) per figli nati, adottati o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017
La circolare illustra la disciplina applicativa dell’assegno di natalità istituito dall’art. 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e attuato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2015. Il beneficio è finalizzato a sostenere i nuclei familiari in occasione della nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore, con gestione affidata all’INPS sia per la ricezione delle domande sia per il monitoraggio degli oneri.
Ambito di applicazione
L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato. Per le adozioni, la circolare precisa che occorre riferirsi alla data in cui la sentenza di adozione è divenuta definitiva. Il beneficio è riconosciuto anche nei casi di affidamento preadottivo disposto nel medesimo triennio ai sensi dell’art. 22 della legge n. 184/1983.
Su indicazione del Ministero vigilante, l’"ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione" viene interpretato come ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante in base all’ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo. In via transitoria, se il minore è stato adottato nel triennio 2015-2017 ma era già entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo prima del 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La circolare prevede inoltre che, se il minore nato, adottato o in affido preadottivo è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, il beneficio sia corrisposto all’affidatario, su domanda specifica e limitatamente alla durata dell’affidamento.
Requisiti soggettivi e requisiti economici
La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato UE, oppure, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio, intesa come coabitazione e dimora abituale nello stesso comune;
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro annui.
Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o protezione sussidiaria. Tutti i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante, ma i requisiti devono comunque essere posseduti dal genitore incapace o minorenne.
Indicatore ISEE e DSU
Ai fini del beneficio, l’ISEE va calcolato con riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di minore affidato temporaneamente, il requisito ISEE è riferito al nucleo in cui il minore è inserito; la circolare ricorda che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei a sé stanti, salvo la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
Per richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) redatta secondo le nuove regole ISEE. La DSU deve contenere il figlio nato, adottato o in affido preadottivo; non è quindi possibile utilizzare DSU presentate nel 2014. La validità della DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione; se non viene presentata una nuova DSU, il beneficio è sospeso fino al suo deposito. La circolare riporta esempi operativi che illustrano la continuità o la sospensione dei pagamenti in funzione della tempestiva presentazione della nuova DSU.
Misura dell’assegno e durata
L’importo annuo dell’assegno è determinato sulla base dell’ISEE:
- 960 euro annui, pari a 80 euro al mese, se l’ISEE non supera 25.000 euro;
- 1.920 euro annui, pari a 160 euro al mese, se l’ISEE non supera 7.000 euro.
Il beneficio è riconosciuto dal giorno di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo, e spetta fino al compimento del terzo anno di età o del terzo anno dall’ingresso in famiglia, per un massimo di 36 mensilità calcolate dal mese di nascita o di ingresso.
La circolare chiarisce che, se la domanda è presentata nei termini, il primo pagamento comprende anche le mensilità già maturate; se invece la domanda è tardiva, l’assegno decorre dal mese di presentazione e le mensilità anteriori non sono recuperate. È riportato anche il caso degli affidamenti temporanei, per i quali la decorrenza coincide con la data del provvedimento di affidamento del giudice oppure del provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare.
Termini di presentazione della domanda e casi di nuova domanda
La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In linea generale, il termine è di 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia. La circolare individua tuttavia varie ipotesi in cui può essere presentata una nuova domanda relativa allo stesso minore:
- passaggio del figlio all’altro genitore per affido esclusivo o adozione da parte del solo altro genitore;
- provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore beneficiario;
- affidamento temporaneo del minore a famiglia o persona singola;
- rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore;
- decesso del genitore richiedente, con prosecuzione a favore dell’altro genitore convivente.
Per ciascun caso sono indicati termini di 90 giorni e regole specifiche di decorrenza, di regola dal mese successivo al provvedimento giudiziario o dal mese di presentazione della nuova domanda se questa è tardiva. Per gli eventi intervenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni decorre dal 27 aprile 2015 e coincide, quindi, con il 27 luglio 2015.
Pagamento, interruzione e decadenza
L’INPS corrisponde l’assegno in rate mensili, pari a 80 o 160 euro, direttamente al richiedente secondo le modalità indicate in domanda. Se la domanda è tempestiva, il primo pagamento comprende le mensilità già maturate. L’erogazione cessa per raggiungimento del limite temporale dei tre anni, per perdita di uno dei requisiti di legge o per le cause di decadenza espressamente previste.
Le cause di decadenza richiamate dalla circolare includono:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato domanda;
- affidamento del minore a terzi;
- perdita dei requisiti soggettivi;
- provvedimento negativo del giudice che fa venir meno l’affidamento preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS tali eventi immediatamente e comunque entro 30 giorni, anche per evitare pagamenti indebiti con successivo recupero. Se ricorrono i presupposti, un altro soggetto legittimato può presentare domanda nei termini ordinari.
Presentazione telematica e gestione istruttoria
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite:
- web, con PIN dispositivo, attraverso il portale INPS;
- Contact Center Integrato;
- patronati.
Il richiedente autocertifica i requisiti, salvo quelli che richiedono specifica documentazione. Per i cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti o del titolo per asilo politico è autocertificato indicando gli estremi nella domanda; l’INPS verifica i titoli tramite banche dati ministeriali e può richiedere l’esibizione del documento. Per i provvedimenti giudiziari, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 47/2012 e invita, ove il provvedimento non sia allegato, a indicare il Tribunale che lo ha emesso e gli elementi utili al reperimento.
Le domande sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata. Se i requisiti sono presenti, la domanda è liquidata automaticamente; se l’ISEE supera la soglia di 25.000 euro, la domanda è rigettata automaticamente; se occorrono approfondimenti o integrazioni, la pratica è assegnata alla struttura territoriale competente. Il provvedimento di accoglimento o rigetto è consultabile sul sito INPS e la pre-informativa viene inviata ai recapiti comunicati dal richiedente.
Monitoraggio finanziario, limiti di spesa e fiscalità
La circolare richiama le previsioni di spesa della legge di stabilità 2015, pari a 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per il 2017, 1.012 milioni per il 2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020. L’INPS deve effettuare il monitoraggio dell’onere e trasmettere entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi costi ai Ministeri competenti.
Se l’onere sostenuto per tre mensilità consecutive supera le previsioni di spesa annuali rapportate al periodo trascorso, l’INPS sospende l’acquisizione di nuove domande fino all’adozione del decreto di rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e delle soglie ISEE. L’eventuale rideterminazione non incide sulle prestazioni già riconosciute.
Sul piano fiscale, l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Istruzioni contabili
La circolare contiene infine le istruzioni contabili per la rilevazione dell’onere a carico del bilancio dello Stato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAT. Sono istituiti specifici conti per l’onere e per il debito verso i beneficiari, oltre a conti d’interferenza per i pagamenti centralizzati, per i riaccrediti e per gli eventuali recuperi delle somme indebitamente erogate. Vengono inoltre indicati i codici bilancio da utilizzare per le somme non riscosse, per i recuperi e per i crediti inesigibili.
Punti principali
Ambito e destinatari del beneficio
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo. La circolare chiarisce che, per le adozioni, rileva la data di definitività della sentenza e che l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo disposto nel triennio. In via transitoria, per i figli adottati nel triennio ma entrati in famiglia come affidamento preadottivo prima del 1° gennaio 2015, il beneficio decorre dal 1° gennaio 2015 per tre anni. È prevista inoltre la corresponsione all’affidatario nei casi di affidamento temporaneo del minore.
Requisiti soggettivi e ISEE
La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, cittadino italiano o UE, oppure cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; sono equiparati ai cittadini italiani anche rifugiati politici e beneficiari di protezione sussidiaria. Sono richiesti residenza in Italia, convivenza con il figlio e ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui. Se il minore è temporaneamente affidato, l’ISEE va riferito al nucleo in cui il minore è inserito, salvo facoltà del genitore affidatario di considerarlo nel proprio nucleo. Per il beneficio è necessaria una DSU in corso di validità redatta secondo il D.P.C.M. 159/2013; non sono utilizzabili DSU presentate nel 2014.
Misura dell’assegno e decorrenza
L’importo annuo è pari a 960 euro, ossia 80 euro al mese, se l’ISEE non supera 25.000 euro; sale a 1.920 euro annui, ossia 160 euro al mese, se l’ISEE non supera 7.000 euro. L’assegno decorre dal giorno di nascita o di ingresso del minore in famiglia, ma è comunque erogato per massimo 36 mensilità calcolate dal mese di nascita o di ingresso. Se la domanda è presentata oltre 90 giorni, la decorrenza slitta al mese di presentazione. Per gli eventi tra 1° gennaio 2015 e 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni decorre dal 27 aprile 2015.
Domanda, termini e casi particolari
La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio, salvo le ipotesi espressamente previste di nuova domanda da parte di altro soggetto legittimato. I termini ordinari sono di 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia; analoghi termini valgono per subentri, affidamenti esclusivi, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamenti temporanei, rinunce e decessi del richiedente. La circolare dettaglia anche il computo del termine secondo il codice civile e specifica che, se la domanda è tardiva, il beneficio decorre dal mese di presentazione. In caso di decesso del genitore richiedente, l’altro genitore convivente può proseguire il beneficio fornendo all’INPS gli elementi necessari entro 90 giorni.
Pagamento, sospensione e decadenza
L’INPS paga direttamente le rate mensili al richiedente, secondo la modalità indicata in domanda, e in caso di domanda tempestiva il primo pagamento comprende le mensilità maturate fino a quel momento. Il beneficio cessa per raggiungimento del limite dei tre anni, per perdita dei requisiti o per le cause di decadenza indicate dalla circolare: decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo ad altro genitore, affidamento a terzi, perdita dei requisiti o venir meno dell’affidamento preadottivo. Il richiedente deve comunicare tali eventi all’INPS immediatamente e comunque entro 30 giorni.
Procedura telematica, controlli e gestione INPS
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online tramite web con PIN dispositivo, Contact Center o patronati. Il richiedente autocertifica i requisiti, mentre per i titoli di soggiorno e per i provvedimenti giudiziari l’INPS può effettuare verifiche tramite banche dati o richiedere documentazione integrativa. Le domande sono istruite in modalità automatizzata centralizzata: se tutti i requisiti sono presenti vengono liquidate automaticamente, mentre quelle con ISEE superiore alla soglia sono respinte e quelle con necessità di approfondimenti sono assegnate alle strutture territoriali. È prevista la consultazione degli esiti sul sito INPS e l’invio della pre-informativa ai recapiti comunicati.
Copertura finanziaria, monitoraggio, fiscalità e contabilità
L’onere è quantificato dalla legge di stabilità 2015 per gli anni 2015-2020 e l’INPS deve monitorarlo, rendicontando mensilmente ai Ministeri competenti. Se per tre mesi consecutivi l’onere supera le previsioni rapportate al periodo trascorso, l’Istituto sospende l’acquisizione di nuove domande in attesa del decreto di rideterminazione dell’importo e delle soglie ISEE. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. La circolare fornisce infine le istruzioni contabili, con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione dell’onere, dei debiti, dei pagamenti non andati a buon fine e dei recuperi.
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