Circolare numero 94 del 12-05-2015
Premessa e quadro normativo Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) 2.1 Destinatari 2.2 Requisiti 2.3 Calcolo e misura. 2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013. 2.5 Durata della prestazione 2.6 Presentazione della domanda 2.7 Decorrenza della prestazione 2.8 Condizionalità 2.9 Incentivo all’autoimprenditorialità 2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione 2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato 2.10.b Lavoro autonomo 2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI 2.12 Decadenza dalla prestazione 3. Trattamento degli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015 4. Prestazioni accessorie 5. Istruzioni procedurali 6. Regime fiscale 7. Istruzioni contabili 8. Ricorsi 9. Istituti in vigore/Rinvio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico la nuova indennità di disoccupazione NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015 dal 1° maggio 2015 in sostituzione di ASpI e mini-ASpI. Vengono definiti destinatari, requisiti, calcolo, durata, decorrenza, termini per la domanda, condizionalità, compatibilità con nuove attività lavorative, decadenza, prestazioni accessorie, regole fiscali, istruzioni contabili e ricorsi. Sono inoltre richiamate le regole transitorie per gli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1° maggio 2015 e la distinta tutela DIS-COLL per i collaboratori.
Disciplina NASpI e istruzioni applicative INPS
NASpI: quadro generale, requisiti e istruzioni applicative
La circolare disciplina la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e operativa dal 1° maggio 2015. La prestazione sostituisce ASpI e mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione successivi a tale data e mira a garantire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione.
Ambito soggettivo
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato ai sensi della l. n. 142/2001 e il personale artistico con rapporto subordinato. La circolare precisa che la prestazione non si applica:
- ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001;
- agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali restano applicabili le discipline speciali richiamate.
Viene inoltre ricordato che i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, sono tutelati dalla distinta prestazione DIS-COLL, introdotta in via sperimentale per il 2015.
Requisiti di accesso
La NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente tre requisiti:
- stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 181/2000;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti.
La circolare specifica che lo stato di disoccupazione deve essere involontario: sono quindi esclusi, in via generale, i casi di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo alcune ipotesi particolari.
Dimissioni e risoluzione consensuale rilevanti
La NASpI è riconosciuta, tra l’altro, in caso di dimissioni per giusta causa, richiamando esempi quali:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni;
- mobbing;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro per cessione d’azienda;
- spostamento senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.
È riconosciuta anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
La risoluzione consensuale non ostacola il diritto se avviene nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro prevista dall’art. 7 della l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 92/2012.
Contribuzione utile ai fini del requisito delle 13 settimane
Sono considerate utili, in linea generale, le settimane retribuite per le quali risulti erogata o dovuta una retribuzione almeno pari ai minimali settimanali. La circolare precisa che sono utili anche:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI;
- i contributi figurativi per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
- i periodi di congedo parentale regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la totalizzazione;
- i periodi di malattia del figlio fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi per anno solare.
In caso di alternanza tra lavoro agricolo e non agricolo, i periodi sono cumulabili ai fini del diritto, purché nel quadriennio di osservazione sia prevalente la contribuzione non agricola e la domanda sia presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto. Per il computo della contribuzione agricola vale il criterio di equivalenza già in uso, pari a sei contributi giornalieri per una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili:
- i periodi di lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- i periodi figurativi per malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
- la cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore;
- i permessi e congedi per assistenza a familiari con handicap grave.
Tali periodi, se presenti nel quadriennio, devono essere neutralizzati ai fini del calcolo, con conseguente ampliamento del quadriennio stesso.
Calcolo della prestazione e misura dell’indennità
L’indennità è rapportata a una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero si ottiene dividendo l’importo mensile per 30.
La circolare indica il meccanismo di calcolo della misura:
- se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro nel 2015, l’indennità è pari al 75% della retribuzione;
- se la retribuzione mensile è superiore a tale soglia, l’indennità è pari al 75% di 1.195 euro più il 25% del differenziale tra retribuzione e soglia;
- l’importo non può comunque superare 1.300 euro mensili nel 2015.
Gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La NASpI si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, cioè dal 91° giorno.
Per la prestazione non si applica il prelievo contributivo di cui all’art. 26 della l. n. 41/1986.
Durata della NASpI e regole di computo
La prestazione è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione, anche se fruite in un’unica soluzione anticipata.
La circolare dedica ampio spazio ai criteri di esclusione delle contribuzioni già utilizzate per DSO, ASpI e mini-ASpI, distinguendo tra fruizione totale e parziale, nonché tra prestazioni con durata teorica fino a 12 mesi e prestazioni più lunghe, come quelle spettanti agli ultracinquantacinquenni.
In sintesi, la logica applicativa è la seguente:
- si guarda alla contribuzione presente nel quadriennio di riferimento;
- si escludono le settimane che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione;
- se la contribuzione utilizzata in passato è solo parzialmente ricompresa nei 12 mesi o nel periodo teorico di osservazione, l’esclusione avviene nei limiti della contribuzione effettivamente presente;
- per mini-ASpI si esclude, ai fini della NASpI, un numero di settimane doppio rispetto alla durata effettivamente erogata;
- per la disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 non si computa l’intera contribuzione che vi ha dato luogo.
È inoltre previsto che, per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017, la durata della prestazione sia comunque limitata a un massimo di 78 settimane.
Presentazione della domanda e termini di decadenza
La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza. Le modalità ammesse sono:
- portale web dell’Istituto tramite PIN dispositivo;
- patronati;
- Contact Center INPS-INAIL.
La circolare individua le diverse date da cui decorre il termine di 68 giorni, in funzione delle situazioni concrete: cessazione del rapporto, fine del periodo di maternità o malattia indennizzata, definizione della vertenza sindacale, notifica della sentenza, fine del periodo di mancato preavviso, oppure 30° giorno successivo al licenziamento per giusta causa.
Sono inoltre previste sospensioni del termine in caso di eventi di maternità, malattia, infortunio o malattia professionale insorti entro i termini indicati.
Decorrenza della prestazione
La NASpI decorre, in linea generale:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata dopo l’ottavo giorno ma comunque nei termini;
- con criteri analoghi in caso di maternità, malattia, infortunio, mancato preavviso o licenziamento per giusta causa.
La circolare precisa che l’eventuale rioccupazione nei primi otto giorni dalla cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione, poiché l’erogazione non è ancora iniziata.
Sono poi disciplinati gli effetti degli eventi di malattia e maternità durante la fruizione della NASpI:
- la malattia insorta durante la prestazione e comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto sospende la NASpI per la durata dell’indennità di malattia;
- la maternità è sempre indennizzata se insorge entro 60 giorni dalla cessazione;
- se la lavoratrice è già in NASpI all’inizio del congedo di maternità, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche oltre i 60 giorni, con sospensione e successivo ripristino della NASpI.
Condizionalità, politiche attive e controllo dei Centri per l’Impiego
L’erogazione è subordinata al mantenimento dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
La circolare segnala che un successivo decreto ministeriale dovrà definire condizioni e modalità di attuazione della condizionalità e le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.
I Centri per l’Impiego, competenti per l’accertamento dello stato di disoccupazione, comunicano all’INPS le cause di decadenza mediante le banche dati dedicate. Il lavoratore può rilasciare all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro anche al momento della domanda di NASpI, se non già effettuata in altra sede.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il beneficiario della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’intero importo residuo non ancora erogato, a titolo di incentivo:
- all’avvio di lavoro autonomo;
- all’avvio di impresa individuale;
- alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
L’incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni:
- dall’inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale;
- dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa;
- oppure, se l’attività era già iniziata durante il precedente rapporto di lavoro subordinato, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI.
Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo cui si riferisce l’anticipazione, deve restituire integralmente quanto percepito, salvo il caso in cui il rapporto sia con la cooperativa di cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale.
L’anticipazione non dà diritto a contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.
Nuova attività lavorativa durante la NASpI
La circolare distingue tre ipotesi principali.
Nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito superiore alla soglia
Se il percettore instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, decade dalla prestazione, salvo che il rapporto non superi sei mesi: in tal caso la NASpI è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e poi riprende per il periodo residuo.
La contribuzione versata durante la sospensione è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della durata di una nuova NASpI.
Nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito inferiore alla soglia
Se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione può essere mantenuta ma ridotta dell’80% del reddito previsto, a condizione che:
- il percettore comunichi all’INPS entro un mese l’ammontare del reddito annuo previsto;
- il datore di lavoro o l’utilizzatore siano diversi da quelli presso cui il lavoratore prestava attività al momento della cessazione che ha generato il diritto;
- non vi siano rapporti di collegamento o controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
In mancanza di comunicazione del reddito, si applica la sospensione se il rapporto dura sei mesi o meno; se dura più di sei mesi o è a tempo indeterminato, si applica la decadenza.
Lavoro autonomo, impresa individuale o parasubordinato
In caso di attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata con reddito inferiore alla soglia, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, oppure entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era già in corso, indicando il reddito annuo previsto.
La NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto, in proporzione al periodo interessato. La riduzione è ricalcolata d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo dichiarativo, il beneficiario deve trasmettere un’autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo; in mancanza, deve restituire le somme percepite dalla data di inizio dell’attività.
Se il reddito cambia, deve essere presentata una nuova dichiarazione "a montante" comprensiva di quanto già dichiarato e delle variazioni intervenute.
Comunicazione dei redditi negli anni successivi e attività plurime
Quando la NASpI si estende su più anni solari, il percettore deve presentare all’inizio di ogni anno successivo al primo una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio.
La mancata comunicazione non comporta decadenza, ma sospensione fino alla presentazione della nuova comunicazione.
Se il soggetto svolge più attività contemporaneamente, anche di diversa natura, occorre considerare il reddito complessivo derivante dall’insieme delle attività. Se tale reddito complessivo supera il limite di 8.000 euro, la prestazione decade.
Cause di decadenza
La circolare elenca le principali ipotesi di decadenza dalla NASpI, con effetto dal momento in cui si verifica l’evento interruttivo:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di attività subordinata senza le comunicazioni previste;
- inizio di attività autonoma senza le comunicazioni previste;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la NASpI;
- violazione delle regole di condizionalità.
L’eventuale percezione successiva all’evento di decadenza deve essere restituita.
Trattamento degli eventi antecedenti il 1° maggio 2015
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, continua ad applicarsi la disciplina ASpI fino alla naturale scadenza o alla decadenza.
Prestazioni accessorie e contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio contributi figurativi rapportati alla retribuzione di riferimento, entro il limite di 1,4 volte l’importo massimo mensile NASpI dell’anno in corso. Per il 2015, con massimale pari a 1.300 euro, il tetto è fissato a 1.820 euro.
Le retribuzioni figurative eccedenti il tetto, ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione, sono neutralizzate se, rivalutate, risultano inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. Il periodo figurativo è comunque computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Regime fiscale
L’indennità NASpI, essendo sostitutiva del reddito da lavoro dipendente, costituisce reddito della stessa categoria. L’INPS, quale sostituto d’imposta, deve:
- applicare le ritenute IRPEF;
- riconoscere, se richieste, le detrazioni per reddito e per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio fiscale di fine anno;
- rilasciare la Certificazione Unica.
Istruzioni procedurali e contabili
La circolare descrive l’aggiornamento della procedura DsWeb per la gestione delle domande NASpI, con inserimento dei dati necessari al calcolo:
- numero di settimane di lavoro nell’ultimo quadriennio;
- totale retribuzione dell’ultimo quadriennio;
- numero di giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi;
- periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate.
Sono istituiti specifici conti contabili per la gestione della prestazione, dei recuperi, delle riliquidazioni e dell’incentivo all’autoimprenditorialità, con ripartizione tra quota a carico della Gestione prestazioni temporanee e quota a carico GIAS. La circolare richiama anche i codici di bilancio da utilizzare per gli indebitamente percepiti, per le somme non riscosse e per le riliquidazioni.
Ricorsi
I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti in materia NASpI sono decisi dal Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento e devono essere presentati entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto, tramite servizi online o per il tramite di patronati e intermediari.
Resta confermata la decadenza annuale per la proposizione del giudizio, con decorrenza alternativa:
- dal 181° giorno dalla comunicazione del provvedimento;
- dal 301° giorno dalla domanda in caso di mancata definizione;
- dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo tempestivo;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso al Comitato Provinciale.
Rinvio alla disciplina ASpI
Per quanto non espressamente disciplinato dal d.lgs. n. 22/2015 e in quanto compatibili, continuano ad applicarsi le norme già vigenti in materia di ASpI, anche con riferimento al finanziamento. La circolare conferma inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere tra Gestione prestazioni temporanee e GIAS già utilizzate per l’ASpI.
Punti principali
Istituzione e ambito della NASpI
Dal 1° maggio 2015 è istituita la NASpI, indennità mensile di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione. La nuova prestazione sostituisce ASpI e mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione successivi a tale data.
Destinatari ed esclusioni
Sono inclusi lavoratori dipendenti, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinato e personale artistico subordinato. Restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, per i quali continuano ad applicarsi discipline speciali. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, sono destinatari della diversa tutela DIS-COLL.
Requisiti di accesso
Servono tre condizioni congiunte: stato di disoccupazione involontario, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. La circolare dettaglia quali periodi contributivi sono utili o neutralizzati, e precisa che non è più richiesto il requisito di anzianità assicurativa.
Calcolo, misura e durata
L’importo è calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane contributive e moltiplicata per 4,33. La prestazione vale il 75% della retribuzione fino a 1.195 euro mensili nel 2015, con regole progressive oltre tale soglia e tetto massimo di 1.300 euro mensili nel 2015. La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con limiti e criteri specifici per l’utilizzo di contribuzione già impiegata in precedenti prestazioni di disoccupazione.
Domanda, decorrenza e sospensioni
La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La circolare individua le date da cui decorre il termine e disciplina la sospensione in caso di maternità, malattia o infortunio. La prestazione decorre, in linea generale, dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è tempestiva, oppure dal giorno successivo alla domanda se presentata più tardi ma nei termini.
Condizionalità, attività lavorative e decadenza
Il beneficio è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative di politica attiva. Sono previste regole di sospensione o riduzione in caso di nuovo lavoro subordinato o autonomo con redditi inferiori alle soglie consentite, nonché l’obbligo di comunicare i redditi presunti. La decadenza opera, tra l’altro, per perdita dello stato di disoccupazione, mancata comunicazione delle attività, raggiungimento della pensione, acquisizione dell’assegno ordinario di invalidità o violazione delle regole di condizionalità.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il percettore può chiedere l’anticipazione in unica soluzione dell’importo residuo per avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere capitale di una cooperativa. La circolare disciplina termini di domanda, casi di esclusione, restituzione dell’anticipazione in caso di successivo lavoro subordinato e assenza di contribuzione figurativa e ANF sull’importo anticipato.
Prestazioni accessorie, fiscalità e contabilità
Durante la NASpI sono riconosciuti contributi figurativi entro il limite di retribuzione di 1,4 volte il massimale mensile NASpI e resta fermo il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità è imponibile fiscalmente come reddito di lavoro dipendente e l’INPS applica ritenute, detrazioni, conguaglio e Certificazione Unica. La circolare istituisce anche i conti contabili per liquidazione, recuperi, riliquidazioni e anticipazioni.
Ricorsi e disciplina transitoria
I ricorsi amministrativi sono di competenza del Comitato Provinciale e vanno proposti entro 90 giorni; resta ferma la decadenza annuale per il ricorso giudiziario secondo le scansioni indicate. Per gli eventi di disoccupazione fino al 30 aprile 2015 continua ad applicarsi la disciplina ASpI fino alla naturale scadenza o decadenza della prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 mag 2015Circolare numero 96 del 13-05-2015
- Circolare · 13 mag 2015Circolare numero 95 del 13-05-2015
- Circolare · 15 mag 2015Circolare numero 99 del 15-05-2015
- Circolare · 15 mag 2015Circolare numero 98 del 15-05-2015
- Circolare · 15 mag 2015Circolare numero 97 del 15-05-2015
- Circolare · 8 mag 2015Circolare numero 93 del 08-05-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →