Circolare numero 95 del 13-05-2015
A. PREMESSA 1. Il quadro normativo2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo B. INTERVENTI 1. Prestazioni2. Assegno straordinario di sostegno al reddito 2.1 Requisiti del datore di lavoro 2.2 Requisiti del lavoratore 2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale 2.4 Presentazione della domanda 2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo 2.6 Procedure di liquidazione 2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 2.8 Erogazione in unica soluzione 2.9 Regime tributario 2.10 Contributi sindacali 2.11 Contribuzione correlata 2.12 Cumulabilità 3. Ricorsi amministrativi C. FINANZIAMENTO 1. Modalità di finanziamento delle prestazioni2. Codifica aziende3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens4. Contributo addizionale5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie 5.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 5.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata D. ISTRUZIONI CONTABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane, recepito dal decreto interministeriale n. 78642/2014, con abrogazione del precedente assetto. Vengono descritti ambito di applicazione, natura e gestione del Fondo, prestazioni ordinaria e straordinaria, requisiti di aziende e lavoratori, procedure di domanda e liquidazione, regole di cumulabilità, regime fiscale e contribuzione correlata. La seconda parte dettaglia il finanziamento del Fondo, le modalità Uniemens, i codici contributivi e le istruzioni contabili con nuovi conti dedicati.
Disciplina del Fondo di solidarietà del Gruppo Poste Italiane e istruzioni su prestazioni, finanziamento e contabilità
Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane
La circolare illustra il riassetto del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, già esistente presso l’Inps e adeguato al nuovo quadro introdotto dall’articolo 3 della legge n. 92/2012. Il testo descrive in modo organico la disciplina del Fondo, le prestazioni finanziabili, le regole di accesso agli assegni straordinari, il sistema di finanziamento e le istruzioni contabili conseguenti al nuovo regolamento recepito dal decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014.
Quadro normativo e recepimento del regolamento
L’origine della disciplina viene ricondotta alla normativa generale sui Fondi di solidarietà prevista dall’articolo 3 della legge n. 92/2012, destinata ai settori non coperti dalla normativa sull’integrazione salariale. In questo quadro, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative possono costituire fondi per il sostegno del reddito e, in connessione con processi di ristrutturazione o crisi, anche prevedere assegni straordinari per l’accompagnamento all’esodo di lavoratori prossimi alla pensione.
Per Poste Italiane, un accordo sindacale nazionale del 27 giugno 2013 ha adeguato il Fondo già istituito presso l’Inps alle nuove disposizioni e ne ha esteso l’ambito alle altre società del Gruppo. Tale accordo è stato recepito dal decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014, con conseguente abrogazione del precedente decreto interministeriale n. 178 del 1° luglio 2005.
Ambito di applicazione e finalità
Il Fondo opera nei casi di ristrutturazione, crisi, rilevante riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. La finalità dichiarata è sostenere il reddito e l’occupazione dei lavoratori delle società del Gruppo Poste Italiane, promuovendo il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e favorendo politiche attive del lavoro.
L’ambito soggettivo è riferito alle società del Gruppo Poste Italiane richiamate dall’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Restano escluse le società con licenza bancaria, di trasporto aereo e quelle che svolgono attività di corriere espresso.
Natura giuridica, gestione e organi del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica ed è una gestione dell’Inps con autonomia finanziaria e patrimoniale. La circolare richiama l’obbligo di bilancio in pareggio e il divieto di erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie adeguate. Gli interventi possono essere concessi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie e nei limiti delle risorse acquisite.
È previsto un bilancio tecnico di previsione a otto anni, da aggiornare al momento della predisposizione del bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore è l’organo di gestione del Fondo: delibera la concessione degli interventi, prende atto degli accordi aziendali relativi agli assegni straordinari trasmessi dalle sedi Inps e può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva secondo le regole dell’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012.
Prestazioni finanziate dal Fondo
Il Fondo finanzia tre tipologie di intervento:
- programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale, anche con concorso di fondi nazionali o comunitari;
- trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell’attività, con versamento della contribuzione correlata;
- assegni straordinari di sostegno al reddito per l’esodo agevolato, con relativa contribuzione correlata alla gestione previdenziale competente.
Per le prestazioni ordinarie la circolare rinvia a successivi chiarimenti amministrativi e operativi sulle modalità di domanda e sulla disciplina di dettaglio.
Assegno straordinario: destinatari, requisiti e ruolo del datore di lavoro
L’assegno straordinario è destinato al personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, delle aziende del Gruppo Poste Italiane coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione. Il lavoratore deve trovarsi nella condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia entro un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Non sono previsti requisiti specifici aggiuntivi dalla legge, ma il diritto all’assegno è subordinato al perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici vigenti al momento del pensionamento. L’azienda esodante deve aver concluso le procedure legislative e sindacali previste, sfociate in un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società interessata presenta alla Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale l’accordo di esodo e il modello di accreditamento e variazioni, indicando anche la Sede presso cui versare la provvista per la copertura degli assegni straordinari. L’accertamento dei requisiti del lavoratore è svolto dall’azienda sulla base della documentazione prodotta; su richiesta del lavoratore o su delega, le sedi Inps rilasciano gli estratti contributivi.
Domanda, istruttoria e liquidazione
Ricevuta la documentazione, la Sede Inps attribuisce all’azienda il codice di autorizzazione 3R e trasmette l’accordo aziendale alla Direzione centrale pensioni insieme al modello di accreditamento e variazioni. La Direzione centrale attribuisce un codice identificativo da comunicare al datore di lavoro, utile sia per la presentazione delle domande dei singoli dipendenti sia per il versamento della provvista mensile.
La domanda di assegno straordinario, da erogarsi in forma rateale, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e contenere i dati identificativi dell’impresa nonché i dati anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda è presentata dall’azienda esodante. Per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste sono competenti le sedi polo indicate nella circolare n. 103/2013; per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria valgono le sedi competenti in base alla residenza.
La Sede Inps liquida la prestazione dopo aver verificato i requisiti e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, senza soluzione di continuità, e l’assegno è corrisposto per dodici mensilità in rate mensili anticipate, esigibili il primo giorno bancabile di ciascun mese. La pensione sarà comunque liquidata secondo la normativa vigente alla data di decorrenza della pensione. Gli assegni sono identificati dalla categoria numerica 028 e dalla categoria alfabetica VOCOOP.
Finalità dell’assegno e criteri di calcolo
L’assegno straordinario ha natura di prestazione di accompagnamento alla pensione e si calcola con le modalità previste per la pensione teoricamente spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro, integrando anche i periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
Se il lavoratore può conseguire prima la pensione anticipata, l’importo tiene conto del trattamento pensionistico teorico alla cessazione, comprensivo della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, più le ritenute di legge sull’assegno straordinario. Se invece è più prossima la pensione di vecchiaia, il calcolo segue il medesimo criterio riferito a tale prestazione. L’importo netto del trattamento pensionistico si determina applicando il regime fiscale vigente al momento dell’accesso al Fondo, senza deduzioni dal reddito imponibile né detrazioni d’imposta.
Per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo. La contribuzione correlata versata durante l’esodo si computa nella cosiddetta quota D. Nei sistemi misto o contributivo il coefficiente di trasformazione è individuato secondo le modalità già in uso: nel misto con riferimento all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno, nel contributivo all’età alla scadenza dell’assegno.
Trattamento economico e limitazioni dell’assegno
Poiché si tratta di una prestazione diversa dalla pensione, non si applicano il contributo ONPI, la perequazione annua, i trattamenti di famiglia, le prestazioni collegate al reddito sulle pensioni, né gli interessi legali o la rivalutazione monetaria. Sono invece possibili trattenute per contributo sindacale, cumulo con redditi da lavoro, pignoramenti, provvedimenti del giudice e recupero di somme indebitamente corrisposte.
Non sono consentite trattenute per oneri come riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere definiti prima dell’accesso alla prestazione.
Casi particolari di accesso e ulteriori delibere del Comitato
La circolare richiama alcune delibere del Comitato amministratore che ampliano o specificano le tipologie di pensione rilevanti ai fini dell’accesso all’assegno straordinario. In particolare:
- con la delibera n. 4 del 14 maggio 2007 sono ammessi anche i soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;
- con la delibera n. 5 del 14 maggio 2007 sono ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, purché la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2015;
- con la delibera n. 6 del 14 maggio 2007 l’importo dell’assegno tiene conto di maggiorazioni contributive previste per soggetti privi della vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%.
Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può scegliere l’erogazione una tantum. In questo caso l’assegno straordinario è pari al 60% di quanto sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE alla data di decorrenza della prestazione. In tale ipotesi la contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata dall’azienda. Resta comunque necessario che i requisiti per l’accesso alla prestazione siano maturati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Regime tributario e contribuzione sindacale
Gli assegni straordinari, sia rateali sia in unica soluzione, sono assoggettati a tassazione separata con applicazione dell’aliquota TFR ai sensi dell’articolo 19 del TUIR. La circolare richiama la risoluzione n. 169E/2007 dell’Agenzia delle Entrate.
I lavoratori beneficiari possono proseguire il versamento dei contributi sindacali, previa convenzione tra Inps e organizzazioni sindacali, a favore dell’organizzazione stipulante il contratto collettivo nazionale che ha istituito il Fondo.
Contribuzione correlata e aliquote
Per il periodo compreso tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti pensionistici, l’azienda versa al Fondo la contribuzione correlata, che viene poi riversata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. La base di calcolo è la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, in coerenza con il richiamo all’articolo 40 della legge n. 183/2010.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dalla legge n. 335/1995, pari per il 2015 a 100.324,00 euro. L’aliquota è quella del Fondo di appartenenza del lavoratore: per il 2015, 32,65% per il Fondo speciale di Quiescenza Poste e 33% per il FPLD, con l’aggiunta dell’aliquota supplementare di un punto percentuale sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il versamento deve coprire il periodo fino alla maturazione dei requisiti pensionistici e deve essere effettuato entro il mese antecedente quello di decorrenza della pensione. Se l’assegno è erogato in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta.
Cumulabilità con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina incompatibilità e limiti di cumulo dell’assegno con redditi da lavoro. La prestazione è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte per soggetti che operano in concorrenza con le imprese del Gruppo Poste Italiane; in tale ipotesi la prestazione e la contribuzione correlata sono sospese.
Per attività non concorrenziali, l’assegno è cumulabile:
- con redditi da lavoro dipendente, fino alla concorrenza dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto, ragguagliata ad anno;
- con redditi da lavoro autonomo, fino al trattamento minimo di pensione e per il 50% dell’eccedenza.
Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, indicando il nuovo datore, il periodo di attività e i redditi conseguiti. La comunicazione va resa sia all’azienda esodante per il nulla osta, sia al Fondo tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno. In caso di omissione il lavoratore decade dalla prestazione, deve restituire le somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione, e la contribuzione correlata viene cancellata. Le decisioni sono rimesse al Comitato amministratore.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi avverso le decisioni relative al Fondo devono essere indirizzati al Comitato amministratore presso la Direzione generale dell’Inps, che decide in unica istanza. L’esecuzione delle decisioni del Comitato può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.
Finanziamento del Fondo e disciplina contributiva
Il Fondo è finanziato da tre contributi:
- contributo ordinario dello 0,50%, di cui 0,333% a carico del datore di lavoro e 0,167% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
- contributo addizionale dell’1,50% a carico del datore di lavoro, dovuto nei casi di trattamenti per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e calcolato sulle retribuzioni perse;
- contributo straordinario a carico del datore di lavoro per gli esodi agevolati, pari al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata.
Alle contribuzioni si applicano le regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi.
Codifica delle aziende e flusso Uniemens
La circolare conferma che nell’ambito del Fondo rientra il personale di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 101/2013. Alle società già identificate con il codice di autorizzazione 1V viene attribuito dal gennaio 2014 il codice 3R, che identifica il Fondo di solidarietà del Gruppo Poste Italiane. Le società che entrano nel perimetro applicativo a seguito di mutamenti societari devono darne notizia alla sede competente per l’attribuzione del codice 3R. Non sono iscrivibili le società derivate o derivanti da operazioni societarie se non permane una partecipazione azionaria di controllo.
Dal mese di maggio 2015 la contribuzione ordinaria non deve più essere esposta con un codice separato nel flusso Uniemens, ma confluisce nell’aliquota complessiva. Per i periodi da gennaio 2014 ad aprile 2015 il versamento arretrato del contributo ordinario deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, utilizzando il codice M156 e indicando imponibile e importo del contributo. È prevista la possibilità di richiedere la rateazione dei debiti contributivi secondo le regole ordinarie.
Per il contributo addizionale la circolare rinvia a successive istruzioni procedurali.
Provvista mensile per gli assegni e contributo straordinario
Gli assegni straordinari sono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro esodante, al fine di determinare la provvista complessiva da versare anticipatamente. Dal giorno 10 di ogni mese la procedura individua gli assegni in essere e rende disponibile l’importo da versare sia alla sede Inps sia al datore di lavoro tramite i servizi online.
La provvista deve essere accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale della sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello di corresponsione della prestazione, e la sede deve confermare l’avvenuto versamento entro il giorno 16 tramite la funzione PAES.
Per la contribuzione correlata degli assegni straordinari sono previsti specifici codici Uniemens e codici DM virtuali, distinti per lavoratori iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste e al FPLD. Il contributo straordinario è interamente a carico del datore di lavoro.
Istruzioni contabili
La gestione contabile già esistente viene ridenominata per riflettere il Fondo del Gruppo Poste Italiane, mantenendo la contabilità separata PIR. La circolare istituisce nuovi conti per il contributo ordinario, per la contribuzione correlata relativa agli assegni straordinari, per il contributo di copertura degli assegni, per gli oneri della prestazione, per gli importi non riscossi, per i recuperi di prestazioni indebite e per i crediti inesigibili.
Vengono inoltre distinte le imputazioni a seconda che i contributi riguardino competenze pregresse o dell’anno in corso. Per alcuni profili contabili, in particolare il contributo addizionale e l’assegno straordinario in unica soluzione, la circolare rinvia a istruzioni successive o alla comunicazione del rilascio delle procedure di liquidazione.
Punti principali
Quadro normativo e recepimento del nuovo regolamento
La circolare richiama l’articolo 3 della legge n. 92/2012, che consente la costituzione di Fondi di solidarietà per i settori non coperti da integrazione salariale. Per Poste Italiane, l’accordo sindacale nazionale del 27 giugno 2013 ha adeguato il Fondo già esistente alle nuove disposizioni ed esteso il perimetro ad altre società del Gruppo. Il decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014 ha recepito l’accordo ed ha sostituito la precedente disciplina del decreto interministeriale n. 178/2005.
Ambito di applicazione e finalità del Fondo
Il Fondo opera nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro. La finalità è sostenere il reddito e l’occupazione dei dipendenti delle società del Gruppo Poste Italiane, favorendo il mutamento e il rinnovamento delle professionalità. Sono incluse le società del Gruppo individuate dall’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 101/2013, con esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo o che svolgono attività di corriere espresso.
Natura giuridica, gestione e governance
Il Fondo non ha personalità giuridica ed è una gestione dell’Inps con autonomia finanziaria e patrimoniale. Deve rispettare il bilancio in pareggio, non può erogare prestazioni senza disponibilità finanziarie e deve basarsi su riserve specifiche. Il Comitato amministratore del Fondo decide sulla concessione degli interventi, riceve gli accordi aziendali relativi agli assegni straordinari e può proporre modifiche a prestazioni e contribuzione secondo le regole della legge n. 92/2012.
Prestazioni previste dal Fondo
Il Fondo finanzia tre macro-interventi: programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale; trattamenti per riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa con relativa contribuzione correlata; assegni straordinari di sostegno al reddito per l’esodo agevolato, con versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale competente. Le istruzioni operative per le prestazioni ordinarie saranno fornite con successiva circolare.
Assegno straordinario: destinatari e requisiti
L’assegno straordinario è destinato al personale dipendente, esclusi i dirigenti, delle aziende del Gruppo Poste Italiane coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione. Il lavoratore deve maturare, entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto, i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia. Non esistono requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, ma l’accesso è subordinato al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti al momento del pensionamento.
Procedura aziendale e presentazione delle domande
L’azienda può accedere alla prestazione solo dopo le procedure legislative e sindacali previste, concluse con accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali. La società esodante presenta alla Sede Inps competente l’accordo sindacale e il modello di accreditamento e variazioni, indicando la sede presso cui versare la provvista. La domanda di assegno straordinario, sottoscritta da lavoratore e datore di lavoro, è presentata dall’azienda esodante e contiene i dati identificativi e contributivi del lavoratore.
Liquidazione, durata e decorrenza dell’assegno
L’assegno è liquidato dalla Sede Inps competente dopo verifica dei requisiti e della cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, senza soluzione di continuità, ed è corrisposto per dodici mensilità in rate anticipate. La prestazione è contraddistinta dalla categoria numerica 028 e dalla categoria alfabetica VOCOOP. Il lavoratore deve presentare tempestivamente la domanda di pensione, perché non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
Calcolo della prestazione e regime economico-fiscale
L’importo dell’assegno straordinario è calcolato con le stesse modalità della pensione teoricamente spettante alla cessazione del rapporto, includendo i periodi coperti da contribuzione correlata. Se la pensione anticipata è anteriore alla vecchiaia o viceversa, il valore dell’assegno segue la prestazione teoricamente più prossima. Per le anzianità successive al 1° gennaio 2012 si applica il sistema contributivo. L’assegno non subisce contributo ONPI, perequazione, trattamenti di famiglia o prestazioni collegate al reddito; è soggetto a tassazione separata con aliquota TFR sia in forma rateale sia in unica soluzione.
Contribuzione correlata e finanziamento dell’esodo
Durante il periodo di fruizione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata al Fondo, che la riversa alla gestione previdenziale competente. La base di calcolo è la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, con riferimento agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi; per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o per chi opta per il sistema contributivo vale il massimale di legge. Per il 2015 l’aliquota è pari al 32,65% per gli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste e al 33% per gli iscritti al FPLD. Se l’assegno è erogato in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta.
Cumulabilità con redditi da lavoro e obblighi del beneficiario
L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività in concorrenza con le attività del Gruppo Poste Italiane; in tal caso l’assegno e la contribuzione correlata sono sospesi. Per attività non concorrenziali l’assegno è cumulabile entro specifici limiti: per il lavoro dipendente fino all’ultima retribuzione annua ragguagliata ad anno; per il lavoro autonomo entro il trattamento minimo di pensione e per il 50% dell’eccedenza. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente ogni nuova attività lavorativa all’azienda esodante e alla Sede Inps; in caso di omissione decade dalla prestazione e deve restituire quanto percepito, con cancellazione della contribuzione correlata.
Finanziamento del Fondo e contributi dovuti
Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, ripartito tra datore di lavoro (0,333%) e lavoratori (0,167%). In caso di trattamenti per riduzione o sospensione dell’attività, è previsto un contributo addizionale dell’1,50% a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni perse. Per gli esodi agevolati è dovuto anche un contributo straordinario a carico del datore di lavoro, commisurato al fabbisogno degli assegni straordinari e della contribuzione correlata.
Codifica aziendale, Uniemens e arretrati contributivi
Alle società del Gruppo già contraddistinte dal codice 1V viene attribuito il codice di autorizzazione 3R con decorrenza gennaio 2014. La contribuzione ordinaria, da maggio 2015, non è più esposta con codice separato nel flusso Uniemens, ma confluisce nell’aliquota complessiva; per i periodi gennaio 2014-aprile 2015 il versamento avviene con codice M156. Sono previsti codici specifici per il contributo straordinario e per la contribuzione correlata dei lavoratori iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste e al FPLD, oltre ai relativi codici bilancio nei DM virtuali.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La gestione contabile già esistente viene ridenominata per riflettere il Fondo del Gruppo Poste Italiane e viene mantenuta la contabilità separata PIR. La circolare istituisce nuovi conti per contributo ordinario, contribuzione correlata, contributo per assegni straordinari, oneri della prestazione, somme non riscosse, recuperi di indebiti e crediti inesigibili. Le istruzioni distinguono tra competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, e rinviano per alcuni profili contabili a successive indicazioni, in particolare per il contributo addizionale e per l’assegno in unica soluzione.
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