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Circolare

Circolare numero 90 del 06-05-2015

A. PREMESSA 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo B. INTERVENTI 1. Prestazioni 2. Assegno straordinario di sostegno al reddito 2.1 Requisiti del datore di lavoro 2.2 Requisiti del lavoratore 2.3 Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale 2.4 Presentazione della domanda 2.5 Finalità e modalità di calcolo 2.6 Procedure di liquidazione 2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 2.8 Erogazione in unica soluzione 2.9 Regime tributario 2.10 Contributi sindacali 2.11 Contribuzione correlata 2.12 Cumulabilità 3. Ricorsi amministrativi 4. Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati C. FINANZIAMENTO 1. Modalità di finanziamento delle prestazioni 2. Codifica aziende 3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 3.1 Contributo ordinario 3.2 Contributo addizionale 4. Finanziamento degli assegni straordinari 4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura degli assegni 4.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento del Fondo di solidarietà del settore credito al decreto interministeriale n. 83486/2014, che recepisce l’accordo sindacale del 20 dicembre 2013 e sostituisce la precedente disciplina del decreto n. 158/2000. Vengono descritte finalità, ambito di applicazione, governance e requisiti di equilibrio finanziario del Fondo, nonché le prestazioni ordinarie, straordinarie ed emergenziali, con particolare attenzione all’assegno straordinario di sostegno al reddito, ai requisiti di datore di lavoro e lavoratore, alle modalità di calcolo, liquidazione e cumulabilità, al regime fiscale, alla contribuzione correlata e alle procedure di finanziamento e denuncia contributiva. La circolare fornisce inoltre indicazioni su codifiche aziendali, flussi Uniemens, ricorsi amministrativi, soppressione di un vecchio incentivo alla ricollocazione e istruzioni contabili con i nuovi conti dedicati.

Fondo di solidarietà del credito: nuova disciplina, prestazioni, finanziamento e istruzioni operative

Fondo di solidarietà del credito: adeguamento al D.I. n. 83486/2014

La circolare illustra la nuova disciplina del Fondo di solidarietà per il personale del credito, adeguata all’articolo 3 della legge n. 92/2012 tramite l’accordo sindacale del 20 dicembre 2013 e il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014. Il provvedimento sostituisce il precedente impianto normativo del decreto n. 158/2000 e definisce regole su prestazioni, finanziamento, gestione, adempimenti contributivi e contabili.

Quadro normativo e natura del Fondo

Il Fondo nasce per assicurare tutele al reddito nei settori non coperti da integrazione salariale e, nel settore credito, per sostenere ristrutturazioni, crisi, riorganizzazioni, riduzioni o trasformazioni dell’attività. Esso può finanziare interventi economici in costanza di rapporto di lavoro e, in alternativa, accompagnare all’esodo i lavoratori prossimi alla pensione.

Il Fondo:

  • non ha personalità giuridica;
  • costituisce una gestione Inps con autonomia finanziaria e patrimoniale;
  • è amministrato da un Comitato composto da cinque esperti designati da Abi e cinque designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti;
  • deve operare in equilibrio di bilancio, senza erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie;
  • deve predisporre un bilancio tecnico di previsione su otto anni.

Ambito di applicazione

Il Fondo si applica alle imprese del credito, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi e associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari, anche se con meno di quindici dipendenti. Rientrano nell’ambito anche le aziende finanziarie e le controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 385/1993.

Prestazioni previste dal Fondo

La circolare distingue tre aree di intervento:

Prestazioni ordinarie

Il Fondo contribuisce:

  • al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
  • al finanziamento di trattamenti per i lavoratori interessati da riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, comprese le misure di solidarietà intergenerazionale.

Prestazioni straordinarie

Il Fondo eroga assegni straordinari di sostegno al reddito ai lavoratori ammessi all’esodo e versa la contribuzione correlata.

Sezione emergenziale

Per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’assegno straordinario, il Fondo può riconoscere:

  • un assegno per il sostegno al reddito fino a un massimo di 24 mesi;
  • su richiesta del lavoratore, programmi di supporto alla ricollocazione professionale fino a 12 mesi.

Per tali prestazioni emergenziali la circolare richiama l’applicazione delle regole su requisiti, sospensione e decadenza previste per l’Aspi.

Assegno straordinario: destinatari e condizioni di accesso

L’assegno straordinario spetta al personale dipendente, dirigenti compresi, delle aziende del settore coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione, purché il lavoratore maturi entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Per l’accesso della singola azienda alla prestazione sono necessari:

  • l’espletamento delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale, ove previste;
  • la conclusione con accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali;
  • la presentazione dell’accordo alla Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale;
  • la trasmissione del modello di accreditamento e variazioni con l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento della provvista.

Requisiti del lavoratore

La legge non indica requisiti autonomi diversi dal perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione, dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia secondo la normativa vigente al momento del pensionamento. La circolare richiama le istruzioni già fornite in materia di riforma pensionistica, incremento per aspettativa di vita e legge di stabilità 2015.

Sono considerati utili:

  • i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi UE, Svizzera, SEE e in Stati convenzionati;
  • i contributi versati in gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, quando il lavoratore intenda farli valere ai fini del requisito.

Non è accoglibile la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

La verifica dei requisiti è effettuata dall’azienda esodante sulla base della documentazione dei lavoratori; le Sedi Inps rilasciano, su richiesta o delega, gli estratti contributivi.

Presentazione della domanda e liquidazione

La domanda di assegno straordinario in forma rateale deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e deve riportare i dati identificativi dell’impresa e quelli anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda è presentata dall’azienda esodante.

La Sede Inps competente per la liquidazione è quella individuata in base alla residenza del lavoratore, ovvero la sede polo se prevista. La sede deve segnalare tempestivamente eventuali discordanze tra quanto accertato dall’azienda e quanto riscontrato dall’Istituto.

La prestazione:

  • decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto;
  • è corrisposta per tredici mensilità;
  • richiede che non vi sia soluzione di continuità tra cessazione e decorrenza;
  • è pagata in rate mensili anticipate, esigibili dal primo giorno bancabile di ciascun mese;
  • è contraddistinta dalla categoria numerica 027 e dalla categoria alfabetica "VOCRED".

Calcolo dell’assegno straordinario

L’assegno è determinato con le stesse modalità previste per la pensione teorica spettante al momento della cessazione, aggiungendo i periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In sintesi:

  • se il lavoratore consegue prima la pensione anticipata, l’assegno corrisponde al trattamento pensionistico netto spettante alla cessazione, integrato dall’anzianità contributiva mancante e dalle ritenute di legge sull’assegno;
  • se il lavoratore consegue prima la pensione di vecchiaia, il criterio è analogo, ma con riferimento alla maturazione della vecchiaia.

L’importo netto della pensione teorica è determinato applicando il regime fiscale vigente al momento dell’accesso al Fondo, con gli scaglioni e le aliquote in essere, senza deduzioni o detrazioni. La circolare richiama inoltre le riduzioni dell’8% o dell’11% per pensioni integralmente retributive fino al 31 dicembre 2011, con esclusione di tali riduzioni per gli accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Per gli assegni finalizzati alla pensione anticipata soggetti a tali riduzioni non si applicano le penalizzazioni previste dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2012 le anzianità contributive successive sono calcolate con il sistema contributivo e la contribuzione correlata versata durante l’esodo concorre alla cosiddetta quota D.

Natura della prestazione e limiti

L’assegno straordinario è qualificato come prestazione di accompagnamento alla pensione, totalmente a carico del datore di lavoro, e non come pensione. Di conseguenza:

  • non si trattiene il contributo ONPI;
  • non è prevista perequazione annuale;
  • non spettano trattamenti di famiglia;
  • non spettano prestazioni collegate al reddito previste per le pensioni;
  • non maturano interessi legali né rivalutazione monetaria.

Sono invece ammesse trattenute per:

  • contributo sindacale;
  • cumulo con redditi da lavoro;
  • pignoramento;
  • provvedimenti del giudice;
  • recupero di somme indebitamente percepite.

Non possono essere trattenuti importi per riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto, mutui o altri oneri analoghi, che devono essere definiti prima dell’accesso alla prestazione.

Gli assegni non sono reversibili; in caso di decesso del beneficiario ai superstiti si applicano le ordinarie regole della pensione indiretta, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata.

Erogazione in unica soluzione

Il lavoratore può optare per l’erogazione una tantum. In questo caso l’assegno è pari al 60% di quanto sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla decorrenza.

In tale ipotesi:

  • non è dovuta la contribuzione correlata;
  • resta fermo il requisito del perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

Regime fiscale e contributi sindacali

Gli assegni straordinari, sia rateali sia in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata con utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’articolo 19 TUIR. I beneficiari possono inoltre continuare a versare i contributi sindacali, previa convenzione tra Inps e organizzazioni sindacali.

Contribuzione correlata

Per i periodi compresi tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti per la pensione, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione la contribuzione correlata, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

La base di calcolo è la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese in cui si colloca l’evento, determinata dal datore di lavoro con riferimento agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La misura segue l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente nel periodo interessato.

Per il 2015 la circolare indica:

  • 33% per gli iscritti a FPLD e CTPS;
  • 32,65% per gli iscritti a CPDEL, CPI, CPS e CPUG.

Per le quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dalla normativa richiamata. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari nel 2015 a € 100.324,00.

Se l’assegno è corrisposto in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta.

Cumulo con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione

L’assegno straordinario è:

  • incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro;
  • cumulabile, entro il limite dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno, con redditi da lavoro dipendente non in concorrenza;
  • cumulabile con redditi da lavoro autonomo non in concorrenza solo nei limiti del trattamento minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente.

Se il cumulo supera i limiti, l’assegno viene ridotto; la base imponibile per la contribuzione correlata viene ridotta in misura corrispondente ai redditi da lavoro dipendente. La quota che eccede il limite viene trattenuta per i mesi di attività lavorativa.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’instaurazione di qualunque rapporto di lavoro:

  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno.

La comunicazione deve indicare nuovo datore di lavoro, periodo di attività e redditi conseguiti. In caso di omissione, il lavoratore decade dalla prestazione, deve restituire quanto percepito indebitamente con interessi e rivalutazione, e la contribuzione correlata viene cancellata.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi avverso i provvedimenti sono indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale Inps, che decide in unica istanza. Il Direttore generale può sospendere l’esecuzione delle decisioni per profili di illegittimità.

Soppressione dell’incentivo alla ricollocazione

Il decreto n. 83486/2014 non conferma l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale previsto dal precedente decreto n. 158/2000. Pertanto, l’incentivo non spetta per assunzioni successive al 30 giugno 2014. Restano salvi i rapporti di lavoro instaurati entro tale data, per i quali il beneficio continua fino a naturale scadenza.

Finanziamento del Fondo e contribuzione ordinaria

Le prestazioni del Fondo sono finanziate da:

  • contributo ordinario dello 0,20%, di cui 0,133% a carico del datore di lavoro e 0,067% a carico dei lavoratori;
  • contributo addizionale dell’1,50% per specifici trattamenti di riduzione o sospensione dell’attività;
  • contributo straordinario a carico del datore di lavoro per gli assegni straordinari;
  • contributo pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, per la sezione emergenziale.

Il contributo ordinario è dovuto dal 1° luglio 2014. Dal maggio 2015 non è più esposto con codice separato in Uniemens ma confluisce nell’aliquota complessiva. Per gli arretrati luglio 2014-aprile 2015 le aziende utilizzano il codice "M151".

Le aziende interessate sono identificate dal codice di autorizzazione "3D", che dal 1° luglio 2014 indica anche l’obbligo di versamento dei contributi per il Fondo del credito. Le posizioni già iscritte al vecchio Fondo mantengono il codice; le ulteriori aziende devono trasmettere una dichiarazione di responsabilità tramite Cassetto previdenziale aziende.

Provvista mensile per gli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro esodante al fine di quantificare la provvista mensile da versare. La procedura individua, dal giorno 10 di ogni mese, gli assegni in essere e rende disponibili i dati alla Sede Inps e al datore di lavoro tramite i servizi online.

La provvista deve essere accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello di pagamento; la Sede deve confermare il versamento entro il giorno 16.

Flussi Uniemens e ListaPosPA

Per i lavoratori iscritti al FPLD, l’azienda indica nel flusso Uniemens il codice "SC" per i lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario. La valorizzazione degli elementi contributivi produce nel DM2013 virtuale il codice "M136" relativo al contributo straordinario per la correlata.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, l’azienda compila il quadro V1 con causale 7 e motivo utilizzo 9, indicando il codice 47 per la cessazione per esodo e il codice 71 per il lavoratore in esodo presso il Fondo del credito. Gli arretrati del rapporto di lavoro vanno denunciati con le ordinarie modalità del personale cessato.

Istruzioni contabili

La gestione contabile del Fondo assume la nuova denominazione FB. Sono istituiti nuovi conti per rilevare:

  • contributo ordinario di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • contributo a copertura degli assegni straordinari;
  • contribuzione correlata di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • onere e debito per gli assegni straordinari;
  • recuperi di prestazioni indebite e partite creditorie residue.

La circolare rinvia a successivi chiarimenti per la contabilizzazione delle prestazioni ordinarie ed emergenziali e per l’assegno straordinario erogato in unica soluzione, mentre disciplina già le rilevazioni relative alle rate non riscosse, agli assegni riaccreditati e alle trattenute per divieto di cumulo con redditi da lavoro.

Punti principali

Adeguamento normativo del Fondo di solidarietà del credito

Il Fondo di solidarietà del personale del credito viene adeguato alla legge n. 92/2012 e al decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, che recepisce l’accordo sindacale del 20 dicembre 2013. Il nuovo assetto abroga il previgente decreto n. 158/2000 e attribuisce al Fondo la denominazione di "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito".

Finalità, ambito di applicazione e natura del Fondo

Il Fondo opera nei processi di ristrutturazione, crisi, rilevante riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività e mira a finanziare formazione, sostegno al reddito e interventi per l’occupazione. Si applica alle imprese di credito, comprese quelle di gruppi creditizi e associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari, anche con meno di 15 dipendenti. Il Ccnl del credito riguarda anche aziende finanziarie e controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi del TUB.

Governance e vincoli finanziari

Il Fondo non ha personalità giuridica, è una gestione Inps ed è amministrato da un Comitato composto da cinque esperti designati da Abi e cinque dalle organizzazioni sindacali stipulanti. È previsto l’obbligo del bilancio in pareggio, la predisposizione del bilancio tecnico a otto anni e la possibilità per il Comitato di proporre variazioni di prestazioni o contribuzione. Gli interventi sono concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie.

Prestazioni ordinarie, straordinarie ed emergenziali

Le prestazioni comprendono: finanziamento di programmi formativi di riconversione/riqualificazione; trattamenti per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, incluse misure di solidarietà intergenerazionale; assegni straordinari di sostegno al reddito con contribuzione correlata; e, in via emergenziale, assegni fino a 24 mesi per disoccupazione involontaria e programmi di supporto alla ricollocazione fino a 12 mesi. Per la sezione emergenziale si applicano le regole di sospensione e decadenza previste per l’Aspi.

Assegno straordinario: destinatari, requisiti e domanda

L’assegno straordinario spetta al personale dipendente, dirigenti compresi, delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione/riorganizzazione, che maturi entro 60 mesi dalla cessazione i requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia. L’azienda deve espletare le procedure di confronto sindacale, sottoscrivere un accordo aziendale e trasmetterlo alla Sede Inps competente con il mod. di accreditamento e variazioni. La domanda, sottoscritta da lavoratore e legale rappresentante, è presentata dall’azienda esodante e viene gestita dalla Sede competente per residenza del lavoratore.

Calcolo, decorrenza e modalità di pagamento dell’assegno

L’assegno è calcolato come la pensione teorica spettante alla cessazione, con aggiunta della contribuzione mancante e della contribuzione correlata. Decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, per 13 mensilità, senza soluzione di continuità, e sono pagati in rate mensili anticipate. La circolare richiama inoltre riduzioni per trattamenti retributivi integralmente maturati entro il 31 dicembre 2011 e chiarisce che gli assegni non sono pensioni: non sono reversibili, non danno diritto a perequazione, trattamenti di famiglia o altre prestazioni collegate al reddito.

Regime fiscale, contributi sindacali e cumulo con redditi

Gli assegni straordinari sono soggetti a tassazione separata con aliquota TFR, sia in forma rateale sia in unica soluzione. È possibile proseguire il versamento dei contributi sindacali previa convenzione Inps-sindacati. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro in concorrenza con l’azienda esodante; è invece cumulabile, entro limiti specifici, con redditi da lavoro subordinato non in concorrenza e con redditi autonomi non in concorrenza. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi rapporti di lavoro, pena decadenza e restituzione delle somme percepite indebitamente.

Contribuzione correlata e aliquote

Per i periodi di fruizione dell’assegno tra cessazione e maturazione del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata utile sia al diritto sia alla misura della pensione. Il calcolo è effettuato sulla normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento; per il 2015 le aliquote di riferimento sono pari al 33% per FPLD e CTPS e al 32,65% per CPDEL, CPI, CPS e CPUG, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile. Se l’assegno è erogato in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta.

Finanziamento del Fondo e codifiche contributive

Le prestazioni sono finanziate da contributo ordinario dello 0,20% (0,133% datore di lavoro e 0,067% lavoratori), contributo addizionale dell’1,50% per trattamenti di riduzione/sospensione, contributo straordinario per gli assegni straordinari e contributo pari alla metà delle prestazioni per la sezione emergenziale. Dal 1° luglio 2014 il contributo ordinario è dovuto, mentre dal maggio 2015 non va più esposto con codice separato in Uniemens. Le aziende interessate sono identificate dal codice di autorizzazione "3D" e, per gli arretrati luglio 2014-aprile 2015, si usa il codice "M151".

Istruzioni operative, ricorsi e contabilità

La circolare descrive le modalità di versamento della provvista mensile anticipata per gli assegni straordinari, il ruolo della Sede Inps e della Direzione centrale pensioni, la compilazione di Uniemens e ListaPosPA, e la gestione dei ricorsi al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale Inps. Vengono inoltre soppressi gli effetti dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati previsto dal vecchio decreto n. 158/2000 per assunzioni successive al 30 giugno 2014. In chiusura sono forniti i nuovi conti contabili dedicati alla gestione del Fondo e alle diverse componenti contributive e prestazionali.

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