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Circolare

Circolare numero 96 del 13-05-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e AS.N.A.L.I. per la riscossione, tramite UNIEMENS e con le stesse modalità dei contributi obbligatori, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati misura e imputazione del contributo, costi del servizio, modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, durata, recesso e protezione dei dati personali. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative e contabili, includendo il nuovo codice causale W410 e i conti di nuova istituzione GPA11471, GPA25471 e GPA35471, oltre agli adempimenti delle strutture territoriali e al rendiconto annuale da trasmettere all’associazione.

Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Il testo illustra il meccanismo di riscossione, i criteri di imputazione delle somme, i costi del servizio, le regole di riversamento all’associazione e le relative istruzioni operative e contabili.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione è stata stipulata il 3 febbraio 2015 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, in attuazione della legge 4 giugno 1973 n. 311. La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, viene effettuata dall’INPS contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro.

La riscossione segue le medesime modalità e la medesima periodicità previste per i contributi obbligatori, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa, tuttavia, che tale modalità congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo, per l’Istituto, di esazione coattiva.

Misura del contributo e imputazione delle somme

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riferimento al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri connessi alla convenzione, inclusi quelli fiscali.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS versa all’associazione, presso la sede nazionale, gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio, senza riconoscere interessi o altri compensi a qualsiasi titolo. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, indicando il periodo contributivo e l’ammontare versato. Se l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento della soglia minima da corrispondere.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e recesso

La convenzione contiene una clausola di esonero da responsabilità particolarmente ampia in favore dell’INPS. L’Istituto, con riconoscimento espresso dell’associazione, è sollevato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se riferiti a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione è tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti associativi; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o nel caso in cui sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali e durata

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto.

Istruzioni operative e contabili

Per le imprese aderenti ad AS.N.A.L.I. viene istituito il codice causale W410. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W410, avente significato di "Ass. Contr. Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.)", insieme al relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche.

I contributi di assistenza contrattuale esposti con il codice W410 sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25471. Contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione con la scrittura in partita doppia GPA35471 a GPA11471, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25471. I saldi dei conti GPA25471 e GPA35471 devono concordare costantemente e, per garantire tale concordanza e quella tra risultanze contabili e ripartizioni delle denunce contributive, tali conti devono essere movimentati con il codice documento 95 esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una copia va trasmessa all’ufficio competente per la contabilità della sede; una copia resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Riversamento, contabilità e rendiconto annuale

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti devono essere imputati in dare del conto GPA11471; allo stesso conto devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, in avere del conto GPA24042, e quelle relative all’imposta di bollo, se dovuta, in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11471 esistente alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere all’associazione un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11471, GPA25471 e GPA35471.

Punti principali

Convenzione e modalità di riscossione

In data 3 febbraio 2015 è stata stipulata tra INPS e AS.N.A.L.I. una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311. La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La natura del contributo resta volontaria e l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Misura del contributo e criteri di imputazione

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli specifici nei confronti dei datori di lavoro sul versamento di tali contributi.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Sono inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde all’associazione, presso la sede nazionale, le somme riscosse al netto dei costi di servizio, senza riconoscimento di interessi o altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento della soglia minima. L’INPS non risponde di eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative legate alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e recesso

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro per gli effetti della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali contenziosi attinenti ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali e durata della convenzione

Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È inoltre riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative, codice W410 e contabilità

Per le imprese aderenti ad AS.N.A.L.I. viene attribuito il codice di nuova istituzione W410. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W410, con significato "Ass. Contr. Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.)", secondo le istruzioni tecniche indicate. I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25471; contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione con scrittura GPA35471 a GPA11471, per importo pari a quello in avere sul conto GPA25471. I saldi dei conti GPA25471 e GPA35471 devono concordare costantemente e possono essere movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione con codice documento 95. Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti amministrativi.

Rendicontazione annuale e conti di nuova istituzione

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11471, mentre le trattenute per rimborso spese confluiscono in avere del conto GPA24042 e quelle per imposta di bollo, se dovuta, in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11471 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere all’associazione un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11471, GPA25471 e GPA35471 di nuova istituzione.

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