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Ordinanza

Ordinanza n. 2238/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della determinazione dirigenziale Rep QB/28799/2025 del 28 novembre 2025, prot. QB/780466/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all’appalto di servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di Roma Capitale con l’impresa Safety21 s.p.a. Importo contrattuale € 0,00 (zero) CUI: SO2438750586202200686 – CIG B5EB0FCCAE - ID 5039»; nonché di ogni atto presupposto connesso e conseguente ancorché incognito relativo alla suddetta gara nessuno escluso ed in particolare e salvo se altri; B) della decisione a contrarre di cui alla determinazione rep. n. QB/5722/2025 del 4 marzo 2025 che ha approvato la progettazione a base di gara, gli elementi essenziali del contratto, i criterî di selezione degli operatori economici e delle offerte il capitolato tecnico; C) della determinazione dirigenziale rep. n. SU/119 del 6 marzo 2025 di indizione della gara e di approvazione del relativo bando, del disciplinare di gara con gli allegati e degli ulteriori atti e dello schema di contratto; D) delle determina QB/11009/2025 del 15 aprile 2025 di nomina del seggio di gara e QB/11370/2025 del 2 maggio 2025 di sostituzione di alcuni membri; E) della determina QB/11154/2025 del 24 aprile 2025 di nomina della commissione di gara; F) della proposta di del seggio di gara di ammissione di tutti i concorrenti alla gara (verbale prot. n. SU/7586/2025 del 28 maggio 2025); G) della determinazione dirigenziale di ammissione di tutti i concorrenti alla gara rep. n. QB/15099/2025 del 5 giugno 2025; H) di tutti i verbali del seggio di gara, della commissione di gara, sia delle sedute riservate che di quelle pubbliche, nonché del r.u.p. e delle relative note di trasmissione ed in specie dei verbali della commissione giudicatrice – offerte tecniche – seduta pubblica del 17 giugno 2025, verbali delle sedute riservate del 17, 19 e 26 giugno 2025 trasmessi con nota prot. QB/402237/2025, verbale di seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche prot. QB/421078/2025 dell’8 luglio 2025; I) della richiesta di soccorso istruttorio del r.u.p. in ordine all’offerta economica di Safety21 e del verbale del r.u.p. prot. QB/447220/2025 del 24 luglio 2025 che ha accolto le motivazioni rappresentate e ha rimesso alla commissione per il proseguo delle operazioni di gara; L) del verbale prot. n. QB/571862/2025 della seduta del 9 settembre 2025 nella quale la commissione ha redatto la graduatoria dei concorrenti ammessi ed è stato individuato primo classificato l’operatore economico Safety21 s.p.a. ed ha ritenuto le offerte anormalmente basse; M) del verbale del r.u.p. prot. QB/693896/2025 che ha ritenuto che l’offerta Safety congrua ed adeguate rispetto al servizio da eseguire; N) del verbale di congruità dell’offerta di safety21 redatto dal r.u.p. in data 21 novembre 2025, prot. QB/2025/0753744; O) della proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Safety21 formulata dal r.u.p; P) di tutti i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e comunque di quelli del 24 marzo 2025, 4 aprile 2025 e 8 aprile 2025; Q) della dichiarazione di congruità del costo della manodopera prot. QB/753744/2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria; e per la condanna al risarcimento del danno: - in tesi, previa dichiarazione di inefficacia del contratto fra la controinteressata e la stazione appaltante ove nelle more risulti stipulato, mediante reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all’affidamento in favore di Nivi s.p.a., di sottoscrizione del relativo contratto, dichiarandosi la ricorrente disponibile a subentrare quale seconda classificata; - in ipotesi, per equivalente monetario nella misura che verrà provato in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nivi s.p.a. il 6 febbraio 2026: - dei medesimi atti già impugnati col ricorso introduttivo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Safety21 s.p.a. il 9 febbraio 2026: - della determinazione dirigenziale rep QB/28799/2025, prot. QB/780466/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all’appalto di servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di Roma capitale», nella parte in cui, direttamente o indirettamente, si riferisce all’offerta di Nivi s.p.a.; - ove occorrer possa, delle determinazioni dirigenziali rep. QB/11009/2025, prot. QB/267750/2025 del 15 aprile 2025 di nomina del seggio di gara, rep. QB/11370/2025, prot. QB/297543/2025 del 2 maggio 2025 di sostituzione di alcuni membri e rep. QB/11154/2025, prot. QB/285594/2025 del 24 aprile 2025 di nomina della commissione di gara; - della determinazione dirigenziale di ammissione di tutti i concorrenti alla gara rep. n. QB/15099/2025, prot. QB/360379/2025 del 5 giugno 2025 e della proposta del seggio di gara di ammissione di tutti i concorrenti alla gara (verbale prot. n. SU/7586/2025 del 28 maggio 2025); - di tutti i verbali del seggio di gara, della commissione di gara, sia delle sedute riservate che di quelle pubbliche, nonché del r.u.p. e delle relative note di trasmissione ed in specie dei verbali della commissione giudicatrice - offerte tecniche - seduta pubblica del 17 giugno 2025, verbali delle sedute riservate del 17, 19 e 26 giugno 2025 trasmessi con nota prot. QB/402237/2025, verbale di seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche prot. QB/421078/2025 dell’8 luglio 2025; - della richiesta di chiarimenti del r.u.p. in ordine all’offerta economica di Nivi s.p.a. prot. QB/2025/0612350 del 29 settembre 2025; - del verbale del r.u.p. prot. QB/693896 del 27 ottobre 2025 relativamente alla parte in cui, acquisite le giustificazioni e i chiarimenti, ha ritenuto l’offerta economica di Nivi congrua; - del verbale di congruità dell’offerta di Safety21 s.p.a. redatto dal r.u.p. in data 21 novembre 2025, prot. QB/2025/0753744, nella parte in cui richiama il predetto verbale del r.u.p. prot. QB/693896 del 27 ottobre 2025; - ove occorrer possa, del verbale prot. n. QB/571862/2025 della seduta del 9 settembre 2025 nella quale la commissione ha redatto la graduatoria dei concorrenti ammessi ed ha ritenuto le offerte anormalmente basse;

Giustizia amministrativa202600677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata dell’appalto di servizi di ricerca di soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni del codice della strada, notificazione dei verbali, recupero del credito internazionale e rendicontazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, il subentro nel contratto ove già stipulato oppure il risarcimento per equivalente. Ha contestato, tra l’altro, l’ammissione e la valutazione delle offerte, la nomina degli organi di gara, le operazioni valutative, il soccorso istruttorio relativo all’offerta economica dell’aggiudicataria e il giudizio di congruità dell’offerta. In particolare, ha dedotto l’illegittimità della valutazione di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, che aveva presentato un ribasso del 100%, pur avendo indicato, nelle giustificazioni, costi generali, del personale e oneri di sicurezza superiori a un milione di euro. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando gli atti di gara nella parte riferita all’offerta della ricorrente, inclusi il giudizio di congruità della medesima offerta e gli atti di ammissione e valutazione.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che Roma Capitale aveva giudicato non anomala l’offerta dell’aggiudicataria nonostante il ribasso del 100% e l’indicazione, nelle giustificazioni, di costi generali, del personale e oneri di sicurezza per oltre un milione di euro. Tale circostanza è stata ritenuta, a un esame sommario, in violazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, secondo l’interpretazione richiamata dal Consiglio di Stato. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il contratto non era ancora stato stipulato e occorreva mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito. Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione. Ha disposto, inoltre, istruttoria: Roma Capitale dovrà chiarire il calcolo dell’importo a base d’asta, le modalità di remunerazione del servizio e l’eventuale rideterminazione del punteggio economico dopo i giustificativi; entrambe le imprese dovranno depositare una relazione tecnica sull’importo offerto, sulla percentuale di ribasso e sulla copertura dei costi indicati. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la formulazione dell’offerta economica e la verifica della sua sostenibilità devono essere coerenti con i costi del personale e gli oneri di sicurezza indicati; un ribasso del 100% accompagnato dall’indicazione di costi superiori a un milione di euro può evidenziare l’anomalia dell’offerta.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione di non anomalia di un’offerta con ribasso del 100% può presentare fumus boni iuris quando l’operatore economico abbia indicato costi generali, costi del personale e oneri di sicurezza di importo significativo, senza chiarire la loro copertura economica.
  • La verifica di anomalia deve confrontare l’entità effettiva del ribasso con i costi dichiarati dall’offerente e con le modalità concrete di remunerazione del servizio; la stazione appaltante deve poter spiegare come l’offerta rimanga sostenibile.
  • Quando il contratto non è ancora stato stipulato e sussistono dubbi plausibili sulla legittimità dell’aggiudicazione, il periculum in mora può essere ravvisato nell’esigenza di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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