Cassazione Penale, Sentenza n. 32512/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che, revocata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa a seguito di decreto penale di condanna per il reato ex art. 4 L. 110/1975, ha convertito tale pena sostitutiva nella pena detentiva sostituita (tre mesi di arresto). Il ricorrente contestava che, poiché il decreto penale di condanna non era stato opposto e conteneva una statuizione di condanna pecuniaria (ammenda), la conversione in pena detentiva del lavoro di pubblica utilità non poteva essere disposta, essendo il titolo esecutivo riferito alla pena pecuniaria e non alla pena detentiva.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia disposto la conversione dei lavori di pubblica utilità revocati nella pena detentiva in violazione di legge. Ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente alla pena sostituita e ha disposto il rinvio al G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame conforme ai principi espressi nella decisione (tenendo conto che, nel caso di decreto penale non opposto, il titolo esecutivo rimane la statuizione di condanna pecuniaria e che la conversione in pena detentiva non può essere disposta in mancanza di specifica previsione).
Norme richiamate
art. 4 L. 110/1975
Norma che definisce il reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna nei confronti del ricorrente; utilizzata come riferimento al fatto-reato oggetto del procedimento.
art. 459 cod. proc. pen.
Regola il decreto penale di condanna e la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva breve con i lavori di pubblica utilità (comma 1-ter). La Corte ha interpretato la norma, anche alla luce della modifica del 2024, nel senso che la sostituzione è riferita alla pena detentiva e che, quando il decreto penale non è stato opposto, il titolo esecutivo favorevole è la statuizione originaria del decreto (spesso pecuniaria), con la conseguenza che non è ammessa la conversione in pena detentiva in mancanza di previsione espressa.
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31
Ha modificato l'art. 459 cod. proc. pen. (correttivi alla Riforma Cartabia). Secondo la Corte la modifica collega la dichiarazione di esecutività del decreto penale alla sola ipotesi di opposizione e mira a evitare che la richiesta dei lavori di pubblica utilità comporti un disincentivo per il rischio di finire a giudizio.
art. 56-bis L. n. 689/1981
Disciplina i lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva. La Corte la considera la base normativa del beneficio che può essere concesso al condannato e che, se revocato, deve essere valutato alla luce del titolo esecutivo originario.
art. 59 L. n. 689/1981
Norma collegata all'esecuzione delle misure sostitutive; richiamata nel quadro delle norme sulla esecuzione della pena sostitutiva.
art. 66 L. n. 689/1981
Prevede l'incidente di esecuzione e la possibile revoca dei lavori di pubblica utilità; la Corte valuta che la revoca non autorizza automaticamente la conversione in pena detentiva quando il titolo esecutivo originario è un decreto pecuniario non opposto.
art. 63 L. n. 689/1981
Prevede la dichiarazione di esecutività del decreto penale ai fini dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità; la Corte distingue tra il decreto che autorizza la sostituzione e il decreto penale originario che può contenere una condanna pecuniaria.
art. 461, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice, in mancanza di opposizione al decreto penale, ne ordina l'esecuzione. La Corte lo usa per affermare che il titolo per l'esecuzione successiva è comunque il decreto penale originario, che nel caso in esame conteneva una pena pecuniaria.
art. 71 L. n. 689/1981
Richiamata quale previsione specifica che disciplina revoche o conversioni riguardanti le pene pecuniarie e le modalità di esecuzione successive; la Corte indica che conversioni o revoche richiedono il rispetto delle previsioni specifiche come questa.
art. 660, comma 7, cod. proc. pen.
Norma citata come riferimento alle modalità concrete di conversione e revoca delle sanzioni previste dal rito alternativo; la Corte sottolinea che la modifica del titolo esecutivo può avvenire solo secondo le disposizioni specifiche.
Massime di principio
- Se il decreto penale di condanna non è stato opposto e contiene una statuizione di condanna pecuniaria, il titolo esecutivo originario è la pena pecuniaria e, in caso di revoca del lavoro di pubblica utilità, non è automaticamente eseguibile la pena detentiva sostituita salvo previsione espressa.
- La richiesta di lavori di pubblica utilità effettuata senza opposizione non deve esporre l'imputato al rischio di essere poi sottoposto alla pena detentiva originaria in caso di revoca: la legge e la giurisprudenza tendono a proteggere la posizione dell'acconsenziente rispetto al decreto non opposto.
- Dopo la modifica del 2024 all'art. 459 cod. proc. pen., la dichiarazione di esecutività del decreto penale è collegata all'assenza di opposizione e la sostituzione va interpretata alla luce dell'obiettivo deflattivo del rito alternativo; il giudice deve quindi valutare attentamente il titolo esecutivo prima di disporre conversioni in pena detentiva.
- La revoca dei lavori di pubblica utilità e la successiva conversione o esecuzione di altra pena richiedono il rispetto delle procedure specifiche previste dagli artt. 71 L. n. 689/1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.; non sono ammesse conversioni arbitrarie in detenzione quando il decreto penale originario sia stato dichiarato esecutivo e contenga una pena pecuniaria.
- In casi pratici, il difensore che voglia evitare l'applicazione di una pena pecuniaria o altre conseguenze dovrebbe valutare l'opportunità dell'opposizione al decreto penale; l'assenza di opposizione produce effetti sulla titolarità del titolo esecutivo e sui rimedi esperibili in caso di problemi con la pena sostitutiva.
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