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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1083/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.8.2024.

Giustizia amministrativa202501534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1083/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1083/2024, passata in giudicato come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata formazione del giudicato, la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione consentono di ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato dal giudice.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel dare esecuzione al giudicato, l'amministrazione deve detrarre gli importi eventualmente già corrisposti in adempimento delle statuizioni giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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