Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn ragione della rinuncia ritualmente depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della controricorrente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì escluso la condanna alle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. e la concorde richiesta di compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Palermo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, cui la controparte ha aderito con accettazione della rinuncia. Dalla ordinanza non emergono i fatti sostanziali della lite né i motivi specifici del ricorso, perché la Corte li reputa superflui ai fini della definizione del procedimento.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso, e comunque per la concorde richiesta di compensazione, non si pronuncia condanna alle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di concorde richiesta di compensazione, la Corte può escludere la condanna alle spese.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle questioni di causa e non esamina i motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
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